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Numero d'incarto:
15.2000.119
Data decisione, Autorità:
01.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00119
Lugano
1° marzo 2001
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 31 agosto 2000 di
chiedente
la determinazione
della rimunerazione dell’Amministrazione fallimentare speciale
del fallimento
della __________
esperito un
sopralluogo presso gli uffici dell’amministrazione fallimentare speciale a
Massagno il 7
febbraio 2001;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con
decreto 14 giugno 1999 del Pretore del Distretto di Lugano è stato dichiarato
il fallimento senza preventiva esecuzione della __________.
Il 7 ottobre 1999
ha avuto luogo la Prima assemblea dei creditori che ha designato quale
Amministrazione fallimentare speciale __________.
B. Con istanza 31 agosto 2000 il lic. oec. __________ ha chiesto il
riconoscimento della seguente ora di lavoro riferite al periodo dal 7 ottobre
1999 al 31 luglio 2000:
asta 82,25 ore
controllo
inventario 6 ore
esame
insinuazioni 171 ore
processo
penale 49.75 ore
ricerca
attivi 57.25 ore
ritiro
documenti 1 ora
riunione
DDC 32.5 ore
studio
pratica 273.25 ore
totale 673.5 ore
C. In
data 31 gennaio 2001 e 7 febbraio 2001 l’amministratore fallimentare speciale
lic. oec __________ e la giurista avv. __________, collaboratrice
dell’amministratore fallimentare speciale, hanno emesso la loro nota di
onorario rispettivamente dal 2.8.00 al 6.11.00 e dal 1.8. 00 al 6. 2. 01
Lic
oec. __________ 125 ore
avv.
__________ 83 ore
D. La procedura
di liquidazione fallimentare è giunta allo stadio del deposito della
graduatoria. Lo stato dell’attivo e del passivo può essere così riassunto:
Attivo
Ricavo
asta fr. 20'166.90
Titoli
crediti e altri diritti fr. 5'754'655.15
Totale
attivo fr. 5'774'822.--
Passivo
crediti
garantiti da pegno manuale fr. 28'814.05
crediti
di Ia classe: fr. 99’277.40
crediti
di IIa classe: fr. 0.00
crediti
di Va classe: fr. 50'665'615.13
Totale
passivo fr. 50'793'706.58
I
crediti iscritti in graduatoria sono 662.
Considerando
in diritto:
- La rimunerazione dell’amministrazione fallimentare ordinaria e
di quella speciale ha luogo, in teoria (art. 43 e 47 OTLEF), secondo gli stessi
canoni dedotti dagli art. 44-47 OTLEF. In pratica, l'ufficio dei fallimenti,
retribuito dal Cantone, tende ad applicare le tariffe - definite
dall'amministrazione "tasse" - previste dagli art. 44-46 OTLEF,
mentre l'amministrazione fallimentare speciale, non soggetta alla LORD (Legge
sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995,
in: RL 2.5.4.1), predilige la rimunerazione superiore prevista dall'art. 47
OTLEF per le "procedure complesse".
Siffatto
modo di procedere non appare sempre giustificato.
- Per l'art.
261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la
graduatoria, l'amministrazione fallimentare compila lo stato di ripartizione e
il conto finale, che deposita per dieci giorni presso l'ufficio dei fallimenti
(art. 263 cpv. 1 LEF), dandone notifica a ciascun creditore insieme a un
estratto riguardante il suo riparto (art. 263 cpv. 2 LEF).
Contro il conto
finale è dato ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità cantonale di vigilanza. Ne
consegue che quest'ultima, se non vi è ricorso, non può in linea di principio
intervenire, riservate le competenze dedotte dall'art. 2 OTLEF, che di regola
sono esercitate in sede ispettiva.
- I parametri per la rimunerazione ordinaria per le procedure normali
sono definiti agli art. 44-46 OTLEF in questi termini (cfr. Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.3 ad art. 1, p. 42 s.):
-
fr. 100.--
all'ora per la determinazione dell'attivo (art. 44 OTLEF);
-
fr. 400.--,
se l'attivo non supera il mezzo milione, e fr. 1'000.--, se lo supera, per la
redazione del rapporto destinato all'assemblea dei creditori, per la presidenza
della stessa, compresa la stesura del verbale (art. 45 OTLEF);
-
da fr. 20.--
a 200.-- per le operazioni previste dall'art. 46 cpv. 1 lett. a-d OTLEF,
riservata una maggiorazione di fr. 100.-- all'ora per le operazioni eccedenti
la durata di un'ora;
-
secondo
modalità particolari per una serie di operazioni partitamente precisate
dall'art. 46 cpv. 2 lett. a-d OTLEF;
-
per ogni ora
di seduta fr. 100.-- all'amministrazione del fallimento, aumentati a fr. 120.--
se funge da segretario della delegazione dei creditori (art. 46 cpv. 3 lett. b
seconda parte OTLEF);
-
se è stata
designata la delegazione dei creditori, per ogni ora di seduta sono
riconosciuti fr. 120.-- al presidente e al segretario (art. 46 cpv. 3 lett. a
OTLEF) e fr. 100.-- agli altri membri della delegazione (art. 46 cpv. 3 lett. b
prima parte OTLEF);
-
per
operazioni fuori seduta, l'indennità è di fr. 100.-- all'ora per tutti (Art. 46
cpv. 4 OTLEF).
4.a) L'art. 47
OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria per le procedure complesse.
Essa viene fissata dall'Autorità di vigilanza, che per l'art. 2 prima
proposizione OTLEF sorveglia l'applicazione della OTLEF. La determinazione
della rimunerazione ex art. 47 OTLEF rientra nella competenza originaria della
CEF, il cui giudizio - non preceduto da alcun provvedimento autonomo degli
organi d'esecuzione forzata, che si devono limitare all'invio di una proposta
di tassazione (cfr. Cometta,
op. cit., n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) - è impugnabile al Tribunale
federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).
b) Se la procedura richiede indagini approfondite della fattispecie
o giuridiche, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della
rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1
OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle
indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri
della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).
c) Con tempo impiegato si intende quello che ragionevolmente
doveva esserlo, avuto riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza
richiesta, senza indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non
tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90).
Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa
come pure le spese comprovate, purché necessarie.
d) Le funzioni di amministrazione fallimentare - sia ordinaria che
speciale - costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di
conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di
esclusività dedotto dall’art. 1.
La rimunerazione
non è in funzione di tariffe calcolate su base commerciale o corporativa ma
costituisce emolumento di diritto amministrativo volto a procurare solo un equo
indennizzo nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla
OTLEF (STF [CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S. cons. 3; DTF
120 III 100 cons. 2; DTF 108 III 69 cons. 2 ["Die
Aufsichtsbehörde hat zu beachten, dass die Gebührenordnung des Tarifs auf
sozialen Überlegungen beruht und dass nicht unbegrenzt hohe Forderungen der
Konkursmasse belastet werden dürfen"]; DTF 103 III 68 n. 4 (Lettera
30 novembre 1977 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti all'Autorità di
vigilanza del Cantone Ginevra); CEF 6 maggio 1998 in re Cassa S. c. Afs E. A.
- cons. 2; CEF 10 gennaio 1989 in re S. B.; CEF 20 aprile 1988 in re R. B. e
- F. cons. 7a; Michel Ochsner /
Jacques Reymond, La saisie et la réalisation, in: La LP révisée,
Collana CEDIDAC vol. 35, Losanna 1997, p. 89; Léon Strässle, Der neue
Gebührentarif, in: BlSchK 1971, p. 130-132).
È pertanto
ammissibile restare, ad esempio, sotto il limite inferiore della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. Se il commissario è un avvocato
libero professionista, la sua attività può essere retribuita come nel caso del
gratuito patrocinio nell’assistenza giudiziaria secondo il diritto cantonale
(CEF 2 marzo 1995 in re T. P. SA). Lo stesso vale per la tariffa della Camera
svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (CEF 12 luglio 1994
quale autorità cantonale di vigilanza su reclamo S.- u. H. L. in liq. conc. e
B. R. L. e R. s/A. in re F. J. B.).
È un dato della
comune esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura
fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni
complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo misto.
Si possono
considerare i seguenti criteri (cfr. Cometta,
op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.):
-
un
collaboratore giuridico, non libero professionista, va remunerato in termini
leggermente inferiori per raffronto all'avvocato;
-
il
collaboratore accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come
pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato;
-
le indicazioni
tariffali dovranno considerare che i giudici supplenti del Tribunale federale e
del Tribunale federale delle assicurazioni hanno diritto - per lo studio di
inserti e la stesura di rapporti - a un’indennità oraria di fr. 140.-- se
esercitano una libera professione e di fr. 85.-- negli altri casi (art. 2 cpv.
1ter dell'Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei
membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, in:
RS 173.122, nella formulazione come alla modifica del 20 maggio 1998, in vigore
dal 1. luglio 1998, non ancora in RS [cfr. RU 1998, p. 1502]. A titolo
orientativo e mutatis mutandis si consideri che nel Cantone Ticino: a) ai
medici specialisti FMH, membri della Commissione giuridica ex art. 14 LASP
[Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 26 gennaio 1983, in: RL 6.3.2.1],
è riconosciuta un'indennità di fr. 140.-- l'ora più le spese di trasferta (cfr.
risoluzione 7 agosto 1996 del Consiglio di Stato, dispositivo n. 5, in: Foglio
ufficiale cantonale n. 64 del 9 agosto 1996, p. 5143); b) il presidente del
Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli
infortuni riscuote, se libero professionista, un'indennità di fr. 600.-- per
giornata intera - corrispondente a fr. 75.-- per 8 ore lavorative al giorno -
"per le incombenze affidategli, tutto compreso" (cfr. art. 15 cpv. 1
seconda proposizione del Regolamento del Consiglio di Stato del 18 marzo 1998
concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia
di assicurazione contro le malattie e gli infortuni, in: BU 1998, p. 80, con il
solo rilievo che per l'uso del veicolo privato in trasferta sono riconosciuti
fr. 0.55 al km e per il pasto principale fr. 18.-- [cfr. art. 4 e 5 del Regolamento
sulle indennità, in: RL 2.5.4.4.1, cui rinviano gli art. 14 cpv. 2 e 15 cpv. 3
del citato Regolamento 18 marzo 1998]);
-
l'art. 36 LTG
(in: RL 3.1.1.5) prevede per il patrocinatore d'ufficio in caso di assistenza
giudiziaria (art. 155 ss. CPC ) un
onorario dovuto dallo Stato pari al 70% di quello previsto dalla tariffa
dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. In questo contesto, il Tribunale
federale [I Corte di diritto pubblico] nella sentenza 31 gennaio 1996 su
ricorso di diritto pubblico in re avv. G. c. Tribunal de première instance du
Canton de Genève si è espresso nel senso che la prestazione professionale di un
avvocato d'ufficio va retribuita in termini di equità tra Fr. 121.60 e Fr.
152.-- all'ora. Per l'art. 10 cpv. 1 TOA (in: RL 3.2.1.1.2) l'onorario minimo
in base al dispendio orario è di regola di fr. 150.--. Il Tribunale federale ha
già avuto modo di stabilire che è ammissibile retribuire gli avvocati
nell'ambito dell'amministrazione di un fallimento come nei casi di un
patrocinio d'ufficio (STF [CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S.
cons. 5; DTF 120 III 101 cons. 3a).
e) In via di grande massima, avuto riguardo al carattere sociale
che de lege lata connota la OTLEF, riservato l'esame puntuale caso per caso e
ammesse eccezioni limitate a prestazioni di complessità accresciuta, si possono
ragionevolmente prospettare - per chi opera in funzione di amministrazione
fallimentare - valori compresi tra:
-
fr.
140.--/170.-- per i liberi professionisti con titolo accademico (avvocati,
economisti, ecc.);
-
fr.
120.--/150.-- per dipendenti con titolo accademico
-
fr.
110.--/140.-- per i liberi professionisti senza titolo accademico
(fiduciari, commercialisti, contabili, revisori, periti, ecc.);
-
fr.
100.--/130.-- per dipendenti senza titolo accademico.
f) Gli amministratori fallimentari non solo possono, ma anzi
devono, delegare a persone ausiliarie di loro fiducia tutti i compiti di
agevole esecuzione, che non richiedono particolari capacità e conoscenze
specifiche. Si tratta segnatamente di mansioni contabili di semplice routine e
di lavori di segretariato. Gli ausiliari sono designati e retribuiti dagli amministratori
fallimentari, che restano i soli responsabili nel rapporto esterno per
eventuali carenze riconducibili all'attività dei loro subalterni. Per la
rimunerazione i valori sono compresi tra fr. 50.--/80.-- per chi svolge
mansioni contabili e tra fr. 30.--/50.-- per lavori di segretariato.
g) Nel caso in cui gli amministratori fallimentari ricorrano a persone
particolarmente qualificate per la trattazione di questioni specifiche, la
rimunerazione di tali persone ausiliarie non potrà superare i valori
riconosciuti agli amministratori stessi. Sono riservate ipotesi del tutto
eccezionali, per le quali è richiesto il previo consenso dell'Autorità
cantonale di vigilanza in applicazione dei combinati art. 2 e 47 OTLEF.
h) La rimunerazione ex art. 47 OTLEF è fissata in linea di principio
al termine della liquidazione fallimentare, in sede di deposito del conto
finale che avviene contestualmente allo stato di ripartizione (art. 261 e 263
LEF). Nel caso di procedure che si estendono su più anni, in particolare per
quelle complesse, si giustifica la determinazione dell'onorario per i lavori
già svolti, per consentire il versamento di anticipi (CEF 6 maggio 1998 in re
Cassa S. c. Afs E. A. B. cons. 1).
i) È irricevibile perché prematura la domanda volta a far qualificare
previamente e in astratto la procedura di liquidazione fallimentare siccome
complessa - in mancanza di dati numerici concreti e rilevanti, fondati sulle
prestazioni già eseguite e verificabili in termini oggettivi - con contestuale
fissazione dei livelli rimunerativi vincolanti (CEF 27 giugno 1995 in re W. H.,
3 marzo 1995 in re C. S. F. T. SA). È infatti di tutta evidenza l'impossibilità
di un serio esame nella fase iniziale della liquidazione, tanto più che
nell'ambito di procedure complesse ex art. 47 OTLEF non si pongono solo
questioni complicate: sono ipotizzabili importi differenziati in funzione della
qualità dell'attività effettivamente svolta, come pure retribuzioni computate
secondo un calcolo misto e non valutate in base alle tariffe usuali vigenti per
le attività della medesima natura (STF [CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A.
B. c. Cassa S. cons. 3; DTF 120 III 100 cons. 2).
l) Sono suscettibili di indurre in errore i dati numerici che la
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (DTF 120
III 100 s. cons. 3 a-d) ha ritenuto non essere aumentabili, come preteso
dall'amministrazione speciale, atteso che non era oggetto d'esame - e quindi
non partecipava della ratio decidendi - se tali dati fossero da reputare siccome
congrui.
m) Dal profilo della politica del diritto non appare del tutto giustificato
il motivo di imporre tariffe sociali quando i creditori optano deliberatamente
per l'amministrazione fallimentare speciale in luogo di quella ordinaria. De
lege ferenda un ripensamento sarebbe auspicabile, non solo per evitare che vi
sia disparità di trattamento per raffronto a quei Cantoni che, secondo taluni,
prescindono dalla corretta applicazione della OTLEF, ma soprattutto per
retribuire correttamente un'attività che esige alta professionalità. Un
correttivo ad eventuali abusi potrebbe essere trovato nell'imporre una
maggioranza qualificata - ad esempio il 75% dei creditori entranti in linea di
conto, rappresentanti almeno il 75% dell'ammontare complessivo dei crediti -
per passare all'amministrazione speciale retribuita secondo parametri che prescindono
dai canoni moderatori della OTLEF. Siffatto indirizzo si orienta sui principi
privatistici espressi dal New Public Management (sulla nozione, cfr. Paul Richli, Zu den
Entfaltungsmöglichkeiten des New Public Management in der
Verwaltungsrechtspflege, in: ZBl 1997, p. 289 ss.; Dieter Delwing / Hans Windlin, "New Public
Management": Kritische Analyse aus staatsrechtlicher und staatspolitischer
Sicht, in: ZBl 1996 p.183 ss.).
- Nel caso di specie l’amministrazione speciale fallimentare
non ha esposto la tariffa oraria per le proprie prestazioni limitandosi ad
indicare le ore di lavoro prestate.
Il caso sottoposto
al giudizio di questa Camera non presenta particolari problemi, se si
eccettuano le difficoltà incontrate nell’allestimento della graduatoria dovute
al grande numero di creditori. Di conseguenza dall’esame delle insinuazioni di
credito e delle graduatorie del fallimento della __________ , in cui risultano
iscritti 662 creditori, discende che l’attività svolta dall’amministrazione
fallimentare speciale deve essere ritenuta di media difficoltà, considerando
che le prestazioni che hanno richiesto un impegno intellettuale accresciuto
sono state compensate da attività di natura ordinaria.
Avuto riguardo al
carattere sociale della OTLEF e tenuto conto delle peculiarità del caso in
esame,le tariffe orarie applicabili all’amministratore fallimentare speciale ed
ai propri ausiliari risultano essere le seguenti:
Lic oec.
__________ fr. 150.--
Avv. __________ fr.
150.--
Avv. __________ fr.
150.--
Segretaria fr.
50.--
- Dall’inizio della propria attività sino al 6 febbraio 2001
l’amministratore fallimentare speciale sostiene di aver dedicato alla pratica
le seguenti ore di lavoro:
Lic
oec. __________ 453 ore
Avv. __________ 326.5 ore
Avv. __________
58.5 ore
Segretaria
43.5 ore
Totale 881.5
ore
La ripartizione oraria tra
le singole operazioni risulta essere la seguente:
asta 82,25 ore
contabilità,
lavori d’ufficio 18.5 ore
controllo
inventario 6 ore
esame
insinuazioni, graduatoria 341.5 ore
processo
penale 49.75 ore
ricerca
attivi 69.25 ore
ritiro
documenti 1 ora
riunione
DDC 40 ore
studio
pratica 273.25 ore
totale 881.5 ore
Orbene, avuto
riguardo alle peculiarità del caso di specie, le ore esposte appaiono adeguate
se si considera che, prescindendo da un’analisi capillare delle singole
prestazioni, il tempo impiegato sino al 6 febbraio 2001 corrisponde a meno di
sei mesi di lavoro a tempo pieno. A titolo di esempio si fa riferimento
all’esame delle insinuazioni e all’allestimento delle graduatorie per un totale
di 662 creditori, operazioni per le quali vengono fatturate 341.5 ore.
- Per l’art. 244 LEF trascorso il termine per le insinuazioni,
l’amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie
verificazioni. Ciò non significa però addentrarsi in indagini costose e
defatiganti, in quanto si tratta di indagine di natura sommaria. L’esame di cui
all’art. 244 LEF ha lo scopo di accelerare, per quanto possibile, la procedura
di fallimento evitando l’inoltro di azioni di contestazioni della graduatoria.
Nei casi in cui l’amministrazione del fallimento non è in grado di valutare con
la necessaria competenza un’insinuazione di credito si deve di regola
prescindere dal richiedere un parere giuridico, il quale renderebbe più lenta e
costosa la procedura di liquidazione fallimentare, prendendo piuttosto in
considerazione il rischio di un eventuale inoltro di un’azione ex art. 250 LEF
(cfr. Dieter Hierholzer,
Basler Kommentar zum SchKG III, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.18 ad art. 244
LEF).
Giusta l’art. 247
cpv. 3 LEF se è stata costituita una delegazione dei creditori,
l’amministrazione del fallimento sottopone alla sua approvazione la graduatoria
e l’elenco degli oneri; la delegazione può modificarli entro dieci giorni. La
delegazione dei creditori esercita una funzione di controllo e possiede
unicamente una Abweisungskompetenz sulle decisioni prese dall’amministrazione
del fallimento riguardo ai crediti insinuati (cfr. Hierholzer, op. cit., n. 114 ad art. 247 LEF).
Orbene nel caso di specie
per l’esame delle insinuazioni di credito e l’allestimento della graduatoria
sono state impiegate 341,5 ore, pari a circa mezz’ora per ogni insinuazione,
nonché 40 ore dedicate a riunioni con la delegazione dei creditori. Ritenuto il
numero elevato di creditori, 662, nonché la consistenza delle notifiche di
credito, alcune delle quali sono composte di 13 pagine, le ore esposte appaiono
adeguate alle circostanze.
Da ultimo va rilevato che a fronte di attivi per
fr. 5'774'822.—l’amministrazione fallimentare speciale ha emesso onorari per
fr. 127'875 pari al 2,2% del ricavo. Di conseguenza il rapporto costi/benefici
si situa in termini sostenibili e questa Camera non ritiene di dover operare
una decurtazione delle ore esposte dall’amministrazione fallimentare speciale e
dai propri ausiliari.
Ricapitolando all’amministrazione fallimentare
speciale del fallimento __________ per l’attività svolta dal 12. 11. 99 al 7.
2. 01 possono essere riconosciuti i seguenti importi:
Lic
oec. __________ fr. 150.-- x 453 ore = fr. 67'950.
Avv. __________ fr. 150.-- x 326,5 ore = fr.48'975.-
Avv. __________
fr. 150.-- x 58,5 ore = fr. 8'775.-
Segretaria fr.
50.-- x 43.5 ore = fr. 2'175.
Totale onorari
fr.127'875.-
Spese
fr. 3'081.90.
Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss., 47 OTLEF
pronuncia:
-
L’istanza 31 agosto 2000 del lic oec. __________ è accolta.
-
La rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale per il
periodo dal 11 novembre 1999 al 7 febbraio 2001 è determinata secondo i
seguenti parametri di retribuzione oraria:
Lic oec.
__________ fr. 150.--
Avv. __________ fr.
150.--
Avv. __________ fr.
150.--
Segretaria fr.
50.--
- Vengono riconosciuti all’amministrazione fallimentare speciale,
per il periodo dal 11 novembre 1999 al 7 febbraio 2001, i seguenti importi a
titolo di onorari e spese:
Lic
oec. __________ fr. 150.-- x 453 ore = fr. 67'950.
Avv. __________ fr. 150.-- x 326,5 ore = fr.48'975.-
Avv. __________
fr. 150.-- x 58,5 ore = fr. 8'775.-
Segretaria fr.
50.-- x 43.5 ore = fr. 2'175.
Totale onorari
fr.127'875.-
Spese
fr. 3'081.90.
-
Non
si prelevano spese.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
UF di Lugano, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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