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Numero d'incarto:
15.2000.111
Data decisione, Autorità:
30.08.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00111
Lugano
30 agosto
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 14 agosto 2000 di
rappr.
dall’avv. __________
contro
l’operato
dell’UE di Lugano nell'esecuzione __________ – e
meglio contro la pubblicazione __________ dell'incanto unico delle part.
__________, __________, __________ e __________ RFD di __________ - promossa da
rappr. dall’avv. __________
esaminati
gli atti e i documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
-
che
in data __________ l'Ufficio esecuzione di Lugano ha proceduto alla pubblicazione
sul Foglio Ufficiale cantonale dell'incanto unico dei mapp. __________,
__________, __________ e __________ RFD di __________ di spettanza di
__________ e da realizzarsi singolarmente;
-
che
con tempestivo ricorso 14 agosto 2000 __________ si aggrava contro tale
decisione, a motivo che i quattro mappali summenzionati formerebbero un'unità
economica e che una vendita in blocco di questi mappali permetterebbe un ricavo
maggiore della somma delle singole licitazioni;
-
che
l'UE di Lugano ha trasmesso a questa Camera l'intero incarto per decisione quo
all'effetto sospensivo;
-
che
in virtù del principio di celerità che caratterizza la procedura di ricorso ex art.
17 LEF, codificato nell'art. 9 cpv. 1 e 2 LPR, questa Camera ha la facoltà di
prescindere dall'istruttoria preliminare per ragioni di forma o di sostanza,
quando oggetto del contendere è una questione di mero diritto, che non
necessita di accertamenti fattuali e può essere decisa sulla base dei dati già
disponibili (cfr. Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, pag. 181 ss.);
-
che
dall'incarto dell'UE di Lugano, e più precisamente dalla perizia dei mapp.
__________, __________, __________ e __________ RFD di __________, si evince
che i mappali in questione, pur non essendo tutti confinanti (in particolare i mapp.
__________ e __________ non confinano con il mapp. __________ sul quale sorge
il noto centro __________), sono tutti uniti dal mapp. __________ sul quale sorge
una strada e sono costituiti degli oneri di passo a favore dei mapp.
__________, __________ e __________;
-
che di conseguenza
bisogna riconoscere l'unità economica delle quattro particelle in questione, e
ciò a prescindere dalla volontà del debitore o dai motivi della genesi di
questa unità (DTF 115 III 55 cons. 2.b);
-
che
questa Camera non può determinarsi su questioni non ancora decise dagli organi
di esecuzione, e che pertanto il presente gravame dovrebbe essere di primo
acchito respinto per precocità (Cometta,
op. cit., pag. 182 nota 11) per il fatto che l'Ufficio deve determinarsi
unicamente nelle condizioni d'asta sul modo di procedere all'incanto (art. 134 ss.
LEF) e che pertanto solo a partire dal deposito di tali condizioni d'asta il
debitore potrebbe far valere le censure sollevate con ricorso 14 agosto 2000;
-
che
tuttavia il ricorso è ricevibile poiché l'UE di Lugano, anticipando i tempi, ha
pubblicato sul FU cantonale in data __________ la propria decisione di vendere
singolarmente i quattro fondi; tale modo di procedere crea un inutile doppione,
poiché obbliga gli interessati a ricorrere due volte contro la medesima
decisione (una volta in occasione dell'avviso di incanto e una volta contro le
condizioni d'incanto); di conseguenza la decisione dell'UE di pubblicare
l'avviso d'incanto con l'indicazione che "i mappali n. __________,
__________, __________, __________ verranno realizzati singolarmente" va
annullata, con obbligo di ripubblicare l'intero avviso d'incanto senza la cennata
frase;
-
che
a futura memoria, in casi analoghi l'Ufficio esecuzione dovrà iscrivere unicamente
nelle condizioni di incanto le clausole secondo le quali i fondi saranno
dapprima licitati singolarmente e di seguito in blocco, e che la quota di
riparto spettante a ogni fondo dovrà risultare almeno uguale all'offerta più
elevata conseguita dal fondo medesimo nell'asta singola (art. 108 cpv. 3 RFF;
cfr. DTF 115 III 55 cons. 2.c);
-
che
sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette
Poudret-Sandoz , Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire,
vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17 e 20a e 134 ss. LEF, art. 108 RFF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
- Il ricorso 14 agosto di __________ è accolto.
1.1. È
annullata la pubblicazione __________ sul Foglio Ufficiale __________.
1.2. È
fatto ordine all'UE di Lugano di determinarsi ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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