AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.00185
Data decisione, Autorità:
20.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00185
Lugano
20 marzo 2001
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 dicembre 2000 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, e meglio contro lo stato di riparto provvisorio nelle
esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente, risp. da:
__________)
rappr. dallo studio legale __________
entrambe contro:
rappr. dall’avv. __________
viste le osservazioni 3 gennaio 2001 di
__________ e 1. febbraio 2001 dell’UEF di Bellinzona,
richiamate l’ordinanza presidenziale 6
dicembre 2000, con la quale il Presidente di questa Camera ha concesso al
ricorso effetto sospensivo, nonché l’ordinanza 13 dicembre 2000 che fissa
l’ordine di trattazione delle cause pendenti davanti a questa Camera che
oppongono le stesse parti;
ritenuto
in
fatto: A. Con PE n.
__________ del 16 marzo 2000 dell’UEF di Bellinzona (doc. A), la ricorrente,
__________., ha escusso __________ per il pagamento di fr. 10'676'410,20 (pari
a US$ 6'393'060 al cambio di 1.67 fr./US$ del 9 marzo 2000), oltre interessi al
5 % dal 16 febbraio 1996, indicando quale titolo di credito "Esecuzione a
convalida del sequestro no. __________ Sentenza 08.05.1995 della Corte delle
Assise Correzionali di Bellinzona, cresciuta in giudicato”. __________ ha
ottenuto il pignoramento dell’importo sequestrato penale il 2 agosto 2000.
B. In
base ad una sentenza 12 ottobre 1999 della Corte Superiore di Giustizia di
__________), __________ ha chiesto ed ottenuto dal Pretore del distretto di
Bellinzona, il 26 giugno 2000, il sequestro della stessa somma di US$
4'000'000.--, già sequestrata penalmente, in garanzia di un asserito credito di
fr. 19'842'000.--, equivalente a US$ 12'000'000.--, con interesse al 10% dal 12
ottobre 1999. Contro l’esecuzione n. __________ promossa da sua moglie,
__________, a convalida del sequestro, __________ non ha interposto
opposizione. La stessa ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione con domanda
del 9 agosto 2000, ossia nel termine per partecipare al pignoramento eseguito a
favore della ricorrente.
C. Con
avvisi 23 novembre 2000 circa il deposito della graduatoria e dello stato di
riparto provvisorio, l’UEF di Bellinzona ha comunicato alla ricorrente che il
suo credito era stato collocato in III. classe per fr. 21'946'124,80,
precisando che “il riparto non è ammesso in quanto sono pendenti delle
contestazioni presso la CEF e la Pretura di Bellinzona”, mentre __________ è
stata avvisata che il suo credito era stato ammesso in graduatoria nella III.
classe per fr. 12'996'566,89 (corrispondente, al tasso di cambio del 31 ottobre
2000, a USD 6'950'377,50) e che gli veniva assegnato l’importo di USD
2'742'185,09.
D. Con
ricorso 4 dicembre 2000, __________ chiede che gli “stati di riparto” siano
annullati, risp. dichiarati nulli, sostenendo che nessun importo possa essere
distribuito sino al momento in cui tutte le contestazioni pendenti tra le due
procedenti non saranno risolte. Inoltre, la ricorrente critica la data di capitalizzazione
degli interessi, il tasso di cambio adottato nonché il fatto che l’importo
pignorato sia stato convertito in franchi svizzeri per essere riconvertito in
dollari statunitensi.
E. Nelle
sue osservazioni, __________ ritiene corretto l’operato dell’UEF di Bellinzona,
precisando che gli interessi maturati sulla somma pignorata dopo il riparto
faranno eventualmente l’oggetto di un ulteriore riparto qualora il diritto al
riparto dovesse essere riconosciuto alla ricorrente.
F. L’UEF
di Bellinzona si rimette al giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto:
- Giusta
l’art. 144 cpv. 1 LEF, la ripartizione ha luogo, d’ufficio, tostoché siano
realizzati i beni colpiti da un medesimo pignoramento. Per l’art. 144
cpv. 2 LEF, ripartizioni provvisorie sono tuttavia possibili, a domanda di
parte, anche anteriormente, alla condizione che i termini di partecipazione al
pignoramento ex art. 110 e 111 LEF siano scaduti (cfr. Christian Schöniger, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 88 ad art. 144; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. II, Losanna 2000, n. 18 ad art. 144). Presupposto di ogni riparto è
quindi la realizzazione di tutti o parte degli oggetti pignorati.
1.1. Nel
caso di specie, i beni pignorati non sono stati realizzati. Infatti, secondo
gli accertamenti di questa Camera, i diritti patrimoniali pignorati sono averi
in dollari degli Stati Uniti depositati a nome dell’UEF di Bellinzona presso
__________. Orbene, la ripartizione deve obbligatoriamente avvenire in franchi
svizzeri (cfr. modello di graduatoria e stato di riparto, mod. n. 35) – non
fosse che per determinare l’eventuale perdita subita dai procedenti da
iscrivere nell’attestato di carenza beni (cfr. modello di attestato di carenza
di beni in seguito a pignoramento, mod. n. 36; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. II, Losanna 2000, n. 38 ss ad art. 149) – nello stesso modo che l’ufficio
di esecuzione è tenuto ad accettare pagamenti a favore del procedente (cfr.
art. 12 cpv. 1 LEF) solo in valuta legale svizzera e, qualora non fosse il
caso, deve pignorare i biglietti di banca esteri ricevuti (cfr. DTF 77
III 99 cons. 1; Franck Emmel,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 5 ad art.
12; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 5 ad art. 12 e 22 ad
art. 38).
1.2. La
somma depositata sul conto dell’UEF di Bellinzona sarà quindi realizzata solo
quando sarà stata convertita in franchi svizzeri (cfr. cons. 3.1). Il vantaggio
di una simile conversione della somma pignorata sta anche nel fatto che la
questione del tasso di cambio non potrà più essere messa in discussione al
momento del riparto effettivo.
1.3. In
assenza di realizzazione, l’allestimento della graduatoria e dello stato di
riparto (da qualificare di definitivo, dato che unico diritto patrimoniale
pignorato appare essere la somma depositata presso la __________) è quindi
prematura. Per questo motivo, il ricorso è quindi da accogliere.
-
La
domanda di riparto 30 ottobre 2000 di __________, anche essa prematura, deve
comunque essere convertita in una domanda di realizzazione, che risulta valida
ai sensi dell’art. 116 LEF.
-
Fondandosi
sul suo potere di vigilanza (cfr. art. 13 LEF) e alla luce dei problemi emersi
dall’esame dell’incarto ricorsuale, questa Camera ritiene di dare le seguenti
indicazioni.
3.1. Sulla
base della domanda di realizzazione di __________ (cfr. cons. 2), l’UEF di
Bellinzona procederà alla conversione in franchi svizzeri della somma
depositata presso la __________, come segue. Proverà innanzitutto, in
applicazione dell’art. 130 n. 1 LEF, a raggiungere un accordo, scritto, tra le
parti (ossia l’escusso, __________ e __________) sulle modalità di conversione,
in particolare sulla questione di sapere se la conversione avrà luogo presso la
__________ o presso un altro istituto bancario. Qualora nessun accordo dovesse
essere raggiunto, l’UEF di Bellinzona, in conformità dell’art. 130 n. 2 LEF,
ordinerà alla __________ quale stabilimento di deposito ex art. 29 LALEF la
conversione dell'intera somma in franchi svizzeri.
3.2. Dopo
la conversione in franchi svizzeri della somma depositata, l’UEF di Bellinzona
allestirà d’ufficio (cfr. DTF 110 III 77, cons. 1a con rif.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 144; Schöniger,
op. cit., n. 6 ad art. 144; Gilliéron,
op. cit., vol. II, n. 8 ad art. 144; anche durante le ferie esecutive, cfr. DTF
114 III 61-62) la graduatoria e lo stato di riparto (contrariamente a
quanto sostenuto dalla resistente, non vi è quindi alcun rischio di perenzione
della propria esecuzione, l’art. 116 cpv. 1 LEF fissando solo il termine per
chiedere la realizzazione).
3.3. Gli
importi dei crediti entranti in considerazione per il riparto del provento
della realizzazione sono quelli figuranti nei relativi precetti esecutivi, se
del caso quelli modificati risultanti dalla sentenza di rigetto
dell’opposizione. Ciò vale in particolare anche per gli interessi nonché per il
tasso di cambio – al giorno della domanda di esecuzione – qualora il credito
sia espresso in divisa estera (cfr. art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF), riservato il caso
in cui il procedente abbia esplicitamente richiesto nella domanda di
prosecuzione dell’esecuzione la riconversione del suo credito al corso del
giorno di tale domanda (cfr. art. 88 cpv. 4 LEF). Un’ulteriore riconversione al
momento del riparto è esclusa: l’escutente deve se del caso inoltrare una nuova
esecuzione per il danno consecutivo alla perdita di cambio (cfr. Schöniger, op. cit., n. 72 ad art.
144).
a) Nel
caso di specie, l’UEF di Bellinzona, come del resto già lo aveva rettamente
fatto nella procedura da annullare, terrà conto, per quanto concerne
__________, dell’importo per il quale è stato concesso il rigetto
dell’opposizione nell’esecuzione n. __________ (cfr. CEF [14.2000.55]
del 26 giugno 2000), ossia fr. 10'676'410,20, risp., per __________, di quello
figurante nel precetto esecutivo n. __________, e meglio fr. 19'842'000.--,
rimasto incontestato dall’escusso.
b) Per
ciò che concerne gli interessi maturati sui crediti posti in esecuzione, l’UEF
di Bellinzona si fonderà, per __________, sul tasso ed il dies a quo indicati
nella sentenza di rigetto (5% dal 16 febbraio 1996 al 4 maggio 2000 su fr.
10'676'410,20 e 5% dal 5 maggio 2000 su fr. 10'667'910,20), mentre per
__________ riprenderà le indicazioni del precetto esecutivo n. __________,
ossia un tasso d’interesse del 10% dal 12 (e non 10) ottobre 1999.
c) Giusta
l’art. 144 cpv. 4 LEF, all’importo nominale dei crediti posti in esecuzione
nonché alle spese esecutive anticipate vanno aggiunti gli interessi fino al
giorno dell’ultima realizzazione. In casu, il dies ad quem sarà pertanto il
giorno della conversione della somma depositata in franchi svizzeri (cfr. cons.
1.2).
d) Per
quanto riguarda il computo degli interessi, il modo di calcolarli adottato
dall’UEF di Bellinzona è, nel principio, corretto. Va operato tenendo conto di
tutti i giorni del periodo considerato, ad eccezione del dies a quo e compreso
il dies ad quem, ritenuto che, conformemente alla convenzione in materia
commerciale (cfr. Orlando Nosetti,
Introduzione alla contabilità finanziaria, vol. I, 2a ed., Losone 1992, p.
159-160), l’anno ha 360 giorni e i mesi 30 (ad es.: tra il 16.2.96 ed il 31.12.96, vi sono 314
giorni [14 + (10 x 30], dunque, essendo il tasso d’interesse annuo del 5%, gli
interessi maturati durante questo periodo sul credito di __________ [fr.
10'676'410,20] ammontano a fr. 465'610,11 [10'676'410,20 x 5% x 314/360] – e
non fr. 465'381,98, come risulta invece dalla tabella allegata all’avviso
impugnato).
e) Va
inoltre ricordato che le spese esecutive anticipate dai creditori vanno sommate
al loro rispettivo credito (cfr. art. 144 cpv. 4 LEF e modello di graduatoria e
stato di riparto, mod. n. 35, 5a colonna).
3.4. Nessun
riparto, provvisorio o definitivo, può intervenire prima che siano cresciuti in
giudicato la graduatoria ed il relativo stato di riparto, provvisorio o
definitivo (cfr. Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3a. ed.,
Zurigo 1993, n. 23 ad § 52; Schöniger,
op. cit., n. 90 ad art. 144; Gilliéron,
op. cit., n. 20 ad art. 144 e 33 ad art. 146). Qualora fosse contestato solo
uno dei due crediti posti in esecuzione, il dividendo riferito al credito la
cui collocazione è diventata definitiva dovrà tuttavia essere versato
immediatamente al titolare, compresi gli interessi maturati sulla somma – in
franchi svizzeri – pignorata. Il dividendo relativo al credito contestato, il
cui importo deve figurare nella graduatoria e nello stato di riparto, rimarrà
depositato fino alla definizione della lite, conformemente all’art. 9 LEF ed in
applicazione analogica dell’art. 144 cpv. 5 LEF (in questo senso, per casi
simili diversi da quello esplicitamente previsto da tale norma: deposito in
caso di sospensione dell’esecuzione ex art. 85a cpv. 2 LEF, di cambiamento di
procedente ai sensi dell’art. 77 LEF, di partecipazione provvisoria del
sequestrante ex art. 281 LEF, quando concorrono diversi creditori, oppure di
esecuzione in prestazione di garanzia: Schöniger,
op. cit., n. 16, 18 e 20 ad art. 144; Gilliéron,
vol. I, n. 10 ad art. 9; vol. II, n. 47 ad art. 144). Il riparto definitivo del
dividendo depositato comprenderà ovviamente gli interessi maturati sulla somma
depositata fino a questo riparto. È inoltre sempre riservata una nuova
esecuzione per il danno consecutivo alla perdita di cambio (cfr. Schöniger, op. cit., n. 72 ad art.
144).
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) –
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383, cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 9, 13, 17, 67, 116, 144 LEF, nonché 61 e 62
OTLEF,
pronuncia:
- Il
ricorso 4 dicembre 2000 __________ è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. La graduatoria e lo
stato di riparto 23 novembre 2000 nelle esecuzioni n. __________ e __________
sono annullati.
1.2. La domanda di riparto
30 ottobre 2000 __________ è convertita in una domanda di realizzazione.
-
Per la prosecuzione
della procedura, l’UEF di Bellinzona si determinerà come al considerando 3.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: -__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster