Frontalier debtor's subsistence minimum in seizure proceedings

15.2000.00147Altro tribunale15 nov 2000Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A creditor challenged the enforcement office's seizure record in a debt enforcement proceeding, arguing that the debtor's minimum subsistence should be recalculated because he lives in Italy, and also requesting limits on pension benefits. The supervisory chamber partly accepted the complaint. It upheld a 10% reduction for the basic amount and the children's supplement for a frontier worker, but rejected objections concerning rent, payroll deductions, thirteenth salary, pension benefits, and commuting costs. The debtor's subsistence minimum was reduced from CHF 4,154 to CHF 4,064. No costs or indemnities were awarded.

Massima Omnilex

Art. 93 LEF; determination of attachable income and subsistence minimum for a frontier worker; where the debtor lives in Italy but works in Switzerland, the supervisory authority may apply a justified reduction of the basic monthly amount and corresponding child allowances. In calculating the minimum vital, only the circumstances existing at the time of execution are relevant; later changes are considered only by way of a new review. If both spouses earn income, the minimum vital is to be assessed jointly and apportioned according to the spouses' means under Art. 163 CC; absent a spouse's income, no rent sharing is to be assumed. Thirteenth salary and overtime are part of income; occupational pension benefits are unattachable only until the insured event occurs (consid. 2-9).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2000.00147

Data decisione, Autorità: 15.11.2000, CEF

Incarto n. 15.2000.00147

Lugano 15 novembre 2000 /FP/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 17 ottobre 2000 di


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il verbale di sequestro 2/6 ottobre 2000 emesso a carico di


nella procedura esecutiva conseguente a sequestro promossa dal ricorrente;

ritenuto

in fatto:

A. In data 27 settembre 2000 il Pretore di Lugano, sezione 5, decretava, su istanza di __________, il sequestro presso il datore di lavoro __________, del salario di __________ per l’importo di fr. 31'431.60.-- oltre interessi al 5% dal 10 aprile 2000.

B. Il 2 ottobre 2000 il sequestro veniva eseguito dall’UE di Lugano con il seguente risultato:

Salario percepito fr. 3'800.--

Minimo di esistenza

importo base fr. 1'233.--

figli minorenni fr. 900.--

locazione fr. 795.--

riscaldamento fr. 33.10

AVS fr. 191.90

AI/AD/CP fr. 300.40

Imposte alla fonte fr. 195.10

Cassa malati fr. 85.50

trasferte fr. 240.--

pasti f. dom. fr. 180.--

Totale fr. 4'154.--

C. Con ricorso 17 ottobre 2000 __________ si aggrava contro il verbale di sequestro, sostenendo che l’UE di Lugano non avrebbe tenuto in sufficiente considerazione il fatto che il debitore viva in Italia, dove il costo della vita è notoriamente inferiore rispetto alla Svizzera. Chiede quindi che il calcolo del minimo di esistenza venga riesaminato e adeguato alle necessità economiche di una famiglia residente in Italia. Da ultimo il ricorrente postula la limitazione della facoltà di disporre delle prestazioni a titolo previdenziale a favore del debitore.

Considerando

in diritto:

  1. Giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9). Nel caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera per decisione sull’effetto sospensivo, ritenuto che la questione non richiede ulteriori accertamenti fattuali, appare opportuno determinarsi sul merito del gravame già in questa sede.

  2. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

  3. Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Nel caso di specie __________ ha dichiarato di essere coniugato con __________, la quale non svolge alcuna attività lucrativa (cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento 28 settembre 2000). Di conseguenza la richiesta di considerare una partecipazione alla spese di locazione da parte del coniuge dell’escusso non può essere accolta.

  4. La tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede un importo base mensile per coniugi, comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici di fr. 1'370.--. Tuttavia in una recente sentenza dell’Autorità di vigilanza di Basilea – Città è stato stabilito che per un debitore frontaliero si giustifica una riduzione del 10% dell’importo base mensile (BlSchK 2000, p.63). Nel caso di specie __________ pur esercitando la propria attività lavorativa in Svizzera vive in Italia, segnatamente a __________ in provincia di __________.

Pertanto quale importo base mensile l’UE di Lugano ha correttamente computato l’importo di fr. 1'233.-- (= fr. 1'370.--./. fr. 137.--), giustificandosi anche per l’Italia una riduzione del 10% __________. Tale riduzione deve tuttavia essere effettuata anche per l’importo di fr. 900.-- riconosciuto quale supplemento per figli minorenni (cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, n. 1. 2. 1). Di conseguenza avendo il debitore dichiarato di avere due figli nati rispettivamente nel 1984 e nel 1986, l’importo complessivo riconosciuto dall’UE di Lugano deve essere decurtato del 10%, riducendosi pertanto a fr. 810.-- mensili (cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento del 28 settembre 2000).

  1. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 64 p. 178). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 795.--. Tale importo, come si evince dagli atti, si riferisce al canone di locazione di lit. 1'000'000, pagato dall’escusso per un appartamento di 3 locali che egli occupa a __________ unitamente alla propria famiglia. Di conseguenza viste le peculiarità del caso tale importo appare adeguato alle circostanze, ritenuto che gli alloggi nella fascia di confine sono notoriamente più cari che nel resto d’Italia per la domanda di frontalieri.

  1. Il ricorrente contesta l’ammontare degli importi riconosciuti dall’UE per imposte alla fonte, AI/AD e CP. Orbene dalla documentazione prodotta dall’escusso risulta che le deduzioni operate dall’Ufficio corrispondono agli importi effettivamente trattenuti dal datore di lavoro (cfr. foglio paga mese di agosto 2000 della ditta __________). Di conseguenza la censura si rivela infondata.

  2. Il ricorrente sostiene che dalle entrate sarebbe stata esclusa la tredicesima. Ciò non corrisponde alla realtà, in quanto il verbale di sequestro indica chiaramente che deve essere sequestrato tutto lo stipendio mensile del debitore eccedente il minimo vitale, quindi anche la retribuzione per le eventuali ore straordinarie prestate dall’escusso, nonché la tredicesima. Tali prestazioni costituiscono infatti parte integrante del reddito e vanno quindi pignorate (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum ScKG,, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 93 LEF).

  3. Le prestazioni della previdenza professionale sono impignorabili fino al verificarsi del caso di previdenza (cfr. art. 92 n. 10 LEF). Una volta esigibili, tali prestazioni sono limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate nella misura in cui eccedono il minimo vitale. Nel caso di specie non si è verificato alcun caso di previdenza, come si evince dalla dichiarazione 18 ottobre 2000 della ditta __________. Di conseguenza la richiesta del creditore di limitare la disponibilità del debitore sulle prestazioni previdenziali non può essere accolta.

  4. E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60). In casu il debitore abita in Italia e percorre circa 100 km al giorno per recarsi sul luogo di lavoro a __________. L’UE di Lugano ha riconosciuto a titolo di spese di trasferta l’importo mensile di fr. 240.--. Orbene, considerando che il debitore percorre circa 2000 km al mese per recarsi sul luogo di lavoro, l’importo riconosciuto dall’UE è da ritenere adeguato alle circostanze, corrispondendo a fr. 0.12 al km.

  5. Sulla base di quanto esposto precedentemente il calcolo del minimo di esistenza si presenta come segue:

Salario percepito fr. 3'800.--

Minimo di esistenza

importo base fr. 1'233.--

figli minorenni fr. 810.--

locazione fr. 795.--

riscaldamento fr. 33.10

AVS fr. 191.90

AI/AD/CP fr. 300.40

Imposte alla fonte fr. 195.10

Cassa malati fr. 85.50

trasferte fr. 240.--

pasti f. dom. fr. 180.--

Totale fr. 4'064.--

  1. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 17 ottobre 2000 di __________ è parzialmente accolto.

  2. Di conseguenza il minimo di esistenza di __________ è determinato in fr. 4'064.-- in luogo di fr. 4'154.--.

  3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  5. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementseizuresubsistence minimumfrontier workersalary attachmentpension benefitsthirteenth salarycommuting costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the debtor's cross-border residence in Italy justified reducing the subsistence minimum items.

Decisione estratta

Yes, the basic monthly amount and child supplement were to be reduced by 10% for the frontier worker; the child supplement had likewise to be reduced.

Motivazione estratta

The authority accepted a 10% reduction for a debtor living in Italy while working in Switzerland, following the cited supervisory practice, and applied the reduction also to the child allowance.

Questione giuridica chiave

Whether the wife's alleged contribution to rent had to be included in the calculation.

Decisione estratta

No, because the spouse did not perform gainful employment and no shared income basis justified such an apportionment.

Motivazione estratta

Under Art. 163 CC and the cited case law, only when both spouses have income is a joint minimum vital and proportional allocation made.

Questione giuridica chiave

Whether deductions for source tax, social insurance and pension contributions were wrongly calculated.

Decisione estratta

No; the deductions corresponded to the amounts actually withheld by the employer.

Motivazione estratta

The debtor's payroll documents showed that the enforcement office had used the actual deductions.

Questione giuridica chiave

Whether the thirteenth salary was excluded from the attachable income.

Decisione estratta

No; the thirteenth salary and overtime are part of income and are attachable beyond the subsistence minimum.

Motivazione estratta

These payments form part of the debtor's earnings and must be seized under Art. 93 LEF.

Questione giuridica chiave

Whether occupational pension benefits had to be restricted as requested by the creditor.

Decisione estratta

No; no pension event had occurred, so the request could not be granted.

Motivazione estratta

Occupational pension benefits are unattachable until the insured event occurs; only then are they attachable like other annuities to the extent exceeding the minimum subsistence level.

Questione giuridica chiave

Whether commuting expenses were correctly fixed at CHF 240 per month.

Decisione estratta

Yes; given the debtor's daily cross-border commute, the amount was appropriate.

Motivazione estratta

The court considered the distance and monthly mileage and found the recognized amount reasonable.

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