AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.00140
Data decisione, Autorità:
06.04.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00140
Rinvio TF
Lugano
6 aprile 2001/CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
Segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 agosto 1999 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio fallimenti di Lugano e meglio contro
lo “stato di riparto provvisorio” 22 luglio 1999 del fallimento
procedura
concernente anche
nonché
rappr.
da____________________ __________
vista la
sentenza 3 agosto 2000 (inc. 15.1999.136) di questa Camera che respinge il
ricorso 2 agosto 1998 di __________ contro siffatto “stato di riparto
provvisorio”,
preso atto
della decisione 2 ottobre 2000 (7B.201/2000) della Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale che annulla la decisione cantonale,
richiamate le
ordinanze presidenziali 29 gennaio 2001,
ritenuto
in fatto:
A. Con
decreto 28 luglio 1992 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
pronunciato il fallimento della società __________ in liquidazione.
B. Il 4
dicembre 1997 ha avuto luogo l’incanto della part. __________ RFD di __________
di proprietà della fallita, aggiudicata per l’importo di fr. 1'498'000.--.
C. In
data 22 luglio 1999 l'UF di Lugano depositava lo "Stato di riparto
provvisorio” del fallimento __________ in liquidazione. Il ricavo a beneficio
dei creditori, risulta così composto:
I. Attivo
Ricavo
incanto fr. 1'498'000.--
Reddito
degli immobili fr. 433'178.10
Totale
attivo fr. 1'931'178.10
II. Riparto
Spese
di massa
a) Crediti
ex art. 262 cpv. 2 LEF
Imposta
cantonale 1993/96 + int. fr. 58’199.95
Imposta
cantonale 1997 fr. 8'412.30
Imposta
comunale 1993/96 + int. fr. 47'559.55
Imposta
comunale 1997 fr. 5'589.30
IFD
utile di vendita fr. 1'923.90
b) Spese
di amministrazione del fondo
Tassa
di canalizzazione 1992 fr. 1'104.65
Totale fr. 122'789.65
Ricavo
netto da ripartire fr. 1'808'388.25
D. Con
sentenza 3 agosto 2000, questa Camera ha respinto il ricorso 2 agosto 1999 di
__________ chiedente lo stralcio dallo stato di ripartizione provvisorio delle
spese e dei debiti di massa, nonché delle spese di amministrazione, iscritti ai
punti II a) e b) per un totale fr. 122'789.65.
E. Tale sentenza è stata impugnata da __________ davanti al
Tribunale federale, il quale, con decisione 2 ottobre 2000, ha accolto
parzialmente il ricorso e rinviato la causa all’Autorità di vigilanza per una completazione
degli accertamenti di fatto e l’emanazione di un nuovo giudizio nel senso dei
considerandi. L’autorità federale, quand’anche confermando il principio secondo
il quale la delimitazione tra debiti della massa ai sensi dell’art. 262 cpv. 1
LEF e debiti del fallito compete all’autorità giudiziaria e non all’ufficio
fallimenti, ha ritenuto che questa Camera non avesse proceduto alle necessarie
indagini concernenti il genere e la composizione dei pubblici tributi riportati
nello stato di riparto litigioso, in particolar modo quanto alla questione di
sapere se gli oneri contestati potessero essere considerati quali spese
d’inventario, di amministrazione o di realizzazione del pegno ai sensi degli
art. 262 cpv. 2 e 85 RUF, da prelevare per priorità sulla somma ricavata dalla
realizzazione dei diritti costituiti in pegno. I giudici federali hanno
parimenti rinviato la causa a questa Camera perché essa riesamini se
effettivamente le imposte cantonale e comunale relative al 1993 e la tassa di
canalizzazione 1992 siano state computate due volte nello stato di riparto, sia
quali debiti della massa che quali debiti del fallito.
Considerando
in diritto:
- Giusta
l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta
definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione
ed il conto finale.
1.1. In
sostanza lo stato di ripartizione darà atto della misura in cui ogni singolo
credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli attivi – dopo deduzione
dei costi e dei debiti di massa – in conformità alla collocazione ricevuta
nella graduatoria. Esso sarà allestito in base agli art. 261 ss. LEF e 82 ss.
RUF.
L’art. 262 cpv. 1 LEF prevede in particolare che dal ricavo lordo
degli attivi si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla
dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione
dell’inventario.
In caso
di attivi gravati da diritti di pegno, si dovrà tuttavia tenere conto dell’art.
262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma ricavata dai singoli pegni si prelevano
soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione ad essi
relative. In pratica, come nel caso di specie, viene allestito uno stato di
riparto speciale per ogni diritto patrimoniale costituito in pegno, che, per
quanto concerne gli immobili, si fonda sul corrispondente elenco oneri
cresciuto in giudicato (cfr. art. 125 RFF e form. RFF 9 F). Un’eventuale saldo
netto positivo è da riportare nel conto finale generale (cfr. art. 85 RUF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 6 ad art. 261; Charles Jaques, Le “rang” des créances dans l’exécution forcée,
le cas des subordinations de créance (postpositions), tesi Losanna 1999, n.
1578 ss., in particolare n. 1581).
1.2. Il
conto finale generale, che è parte integrante dello stato di ripartizione
generale, indica da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei debitori, somme
ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro tutte le uscite
(in particolare i costi e i debiti di massa nonché i dividendi fallimentari
risultanti dalla ripartizione); il suo saldo esprime la perdita globale subita
dai creditori, molto più raramente un saldo positivo da versare al fallito dopo
prelevamento degli interessi correnti dall’apertura del fallimento alla
ripartizione (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 12 ad § 48, p. 392; Jaques, op. cit., n. 1586; in un
senso diverso: Jaeger/Walder/Kull/Kottmann [op. cit., n. 8 ad art. 261] e
Matthias Staehelin
[Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 10 ad art. 261],
che ne escludono i dividendi, di modo che il saldo di questo conto
rappresenterebbe la somma da ripartire tra i creditori non privilegiati).
1.3. Per
poter procedere all'allestimento dello stato di ripartizione definitivo si
dovranno quindi conoscere sia gli attivi che i passivi della procedura
fallimentare. In particolare dovranno essere liquidati in linea di principio
tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo (eventuali
rivendicazioni di terzi o della massa) e del passivo (in particolare eventuali
contestazioni della graduatoria) (cfr. art. 83 RUF); occorre inoltre che siano
almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekosten- und -schulden”; cfr. Staehelin, op. cit, n. 5 ad art.
261).
1.4. Per
l'art. 266 cpv. 1 LEF si possono fare delle ripartizioni provvisorie tostoché
sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria. La ripartizione
provvisoria non deve tuttavia intaccare la ripartizione definitiva, di
conseguenza anche dopo la liquidazione di cui all'art. 266 LEF devono essere
coperti i costi ed i debiti della massa (cfr. Staehelin, op. cit., n. 1 ad art. 266).
- Iscritti
nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito
esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddetti “Konkursforderungen”).
Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione
fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o
costi di massa e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda
ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai
creditori (cfr. Amonn/ Gasser, op. cit., n. 2 ss. ad § 48, p.
291-292; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, n. 19 ss. ad § 52, p. 368 ss.).
Momento determinante per la distinzione tra debiti del fallito e debiti della
massa è quindi, in linea di principio (cfr. tuttavia art. 310 cpv. 2 LEF nonché
22 cpv. 2 e 25 cpv. 2 RCB [RS 952.831]), la dichiarazione di fallimento (cfr. DTF
106 III 124, cons. 4; 105 III 22; Dominique Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public
selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, tesi Losanna 1991, p.
306, con rif.; Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 300;
sull’applicazione del principio in caso di pretese fiscali a carattere
periodico, cfr. anche Staehelin,
op. cit. n. 15 ad art. 262; DTF 122 II 221 e rif. ivi), ritenuto
comunque che solo i debiti ai quali l’amministrazione del fallimento ha
consentito oppure che derivano dalla sua attività quale organo della massa (e
meglio della comunione dei creditori) o dei beni in suo possesso possono essere
considerati debiti di massa (cfr. DTF 106 III 124, cons. 4; 105 III 22;
75 III 22, cons. 3).
2.1. La
qualificazione di una pretesa come debito di massa o come debito del fallito è
una questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che
sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III
148 ss.; 106 III 121-122, cons. 1, con rif.; Amonn/ Gasser, op.
cit., n. 8 ad § 42, p. 233; Staehelin,
op. cit. n. 33 ad art. 262). Se un debito non è riconosciuto come debito della
massa, compete al creditore che sostiene invece il contrario, promuovere entro
un adeguato termine una causa contro la massa innanzi al giudice civile o
all'autorità amministrativa competente (cfr. DTF 125 III 293 ss.)
L’amministrazione del fallimento deve comunque, dal canto suo, esaminare
d’ufficio – in via pregiudiziale e con riserva di diverso parere del giudice
del merito – se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria oppure se
sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124, cons. 3 i.f.; per
quanto concerne la realizzazione di un immobile, cfr. art. 125 cpv. 1 RFF e DTF
113 III 38-39, cons. 3), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una
pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerare
nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123-124 con rif.).
Questa
giurisprudenza (cfr. DTF 78 III 174; 75 III 59 cons. 2; 75 III 23-24,
che pretende di cambiare quella precedente [cfr. DTF 59 III 19, 48 III
224] – cfr. però già DTF 56 III 116 e Rigot, op. cit., p. 329, nota 316) si fonda sulla
constatazione che la qualifica di debito della massa o del fallito è
strettamente legata all’esistenza ed alla causa del debito considerato; si
tratta quindi di una questione di diritto materiale che sfugge al potere di
cognizione delle autorità esecutive. Infatti, per determinare il carattere del
debito deve essere accertato se ne risponde il fallito personalmente, la massa
quale rappresentante del fallito o eventualmente un terzo (ad es. un
amministratore personalmente).
2.2. Lo
stesso deve valere per la questione della determinazione, tra tutti i debiti
della massa, di quelli che devono, in virtù dell’art. 262 cpv. 2 LEF, essere
prelevati in primo luogo dalla somma ricavata dalla realizzazione dei diritti
costituiti in pegno. Il potere di cognizione dell’autorità di vigilanza si
estende sì all’esame della corretta applicazione da parte dell’amministrazione
delle norme di ripartizione, in particolare degli art. 261 ss. LEF e 82 ss.
RUF, ma, contrariamente a quanto potrebbe apparentemente essere dedotto dalla
giurisprudenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale
(cfr. DTF 122 III 246; STF [n. 7B.201/2000] 2 ottobre 2000), la
qualificazione di un debito della massa quale spesa di amministrazione o di
realizzazione del pegno deve pure essa essere decisa in via pregiudiziale e con
riserva di diverso parere del giudice del merito (cfr. CEF [15.99.5/6]
10 gennaio 2000, cons. 5; [15.99.136] 2 ottobre 2000, cons. 4). Infatti, per
determinare il carattere del debito, ne devono essere accertate l’esistenza e
la causa; in particolare va verificato se il debito risulta
dall’amministrazione o dalla realizzazione dell’oggetto del pegno.
2.3. Trattandosi
di questioni pregiudiziali, esse devono essere esaminate in modo sommario,
tenendo in giusto conto il rapporto tra costi e benefici, sulla falsariga
dell’esame delle insinuazioni previsto all’art. 244 LEF (cfr. DTF 111
III 90; CEF [15.98.54] 25 luglio 2000, cons. 4c), ritenuto che spetta
poi, se del caso, alle parti interessate (creditori del fallito e della massa)
effettuare i passi necessari ad una constatazione giudiziaria del carattere
giuridico del debito in causa. In casu, vista l’incertezza giuridica esistente
(cfr. cons. 5) ed il carattere esemplare del caso, occorre tuttavia un esame
più approfondito, in particolare dal punto di vista esecutivo.
-
Lo
stato di ripartizione, così come il conto finale, possono essere impugnati solo
con ricorso (art. 17 ss. LEF). Sono ammissibili unicamente le censure puramente
formali, quali ad esempio una falsa applicazione dell’art. 262 LEF, un errore
di calcolo oppure l’assenza di concordanza tra graduatoria e stato di riparto,
e non quelle fondate sul diritto materiale. Infatti, una volta cresciuta in
giudicato, la graduatoria (compresi gli elenchi oneri) non può più essere
modificata, salvo, segnatamente, in caso di nullità assoluta di una
collocazione (in particolare trattandosi di crediti che in realtà costituiscono
debiti di massa – cfr. DTF 106 III 123-124 con rif.) e cons. 2.1. i.f. –
oppure di una collocazione ottenuta con un atto illecito), di assenza, nella
graduatoria o nell’elenco oneri, di una decisione chiara sull’estensione di un
credito o di un privilegio (cfr. DTF 97 III 39 ss.), di cambiamento di
titolarità di un credito collocato (per cessione o surrogazione), di
allegazione di un altro novum, oppure di ripartizione del dividendo relativo ad
un credito contestato con successo in un’azione retta dall’art. 250 cpv. 2 LEF
(cfr. DTF 56 III 22; Staehelin,
op. cit., n. 7-8 ad art. 261; Jaques,
n. 1588, con rif.). In casu, trattandosi di debiti della massa che non sono
iscritti nella graduatoria – o comunque che non dovevano esservi iscritti, cfr.
cons. 6 –, il ricorso è ricevibile.
-
Prima
della loro analisi dal profilo esecutivo, è innanzitutto necessario qualificare
la natura delle imposte iscritte nello stato di riparto impugnato quali “spese
di massa” (recte: spese di amministrazione) ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEF
(imposte cantonali e comunali per gli anni 1993 a 1997, imposta federale
diretta sull’”utile di vendita”).
4.1. Dal
confronto delle tassazioni, prodotte su richiesta di questa Camera, e degli
scritti 29 e 30 settembre 1997 del Comune di Lugano, nonché 26 settembre 1997
dello Stato, risulta che i crediti iscritti nello stato di riparto impugnato
per il 1993 ed il 1994, nonché, in virtù della norma transitoria dell’art. 310
cpv. 1 LT entrata in vigore il 1. gennaio 1995, per il 1995, sono composti
delle imposte sull’utile e delle imposte immobiliari cantonali e comunali
calcolate secondo la previgente legge tributaria del 28 settembre 1976, mentre
i crediti per il 1996 ed il 1997 sono composti delle imposte sull’utile (al
tasso del 13%, cfr. art. 314 LT) – e meglio, per il 1997, delle imposte
speciali sull’utile di liquidazione (“utile sugli ammortamenti”, cfr. art. 67
cpv. 2 LT) – e delle imposte immobiliari calcolati secondo la vigente legge
tributaria del 21 giugno 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1995.
4.2. Sia
il Comune che il Cantone hanno invece rinunciato a far valere le imposte sul
capitale per gli anni dal 1993 al 1997 (ad es., il Cantone ha annunciato quale
debito di massa per il 1993 fr. 14'060,30 invece di fr. 14'939,30 figurante
nella tassazione, ossia ha rinunciato ad un importo di fr. 876.--
corrispondente esattamente all’ammontare dell’imposta sul capitale),
probabilmente perché esse non beneficiano dell’ipoteca legale, in virtù della
giurisprudenza federale (cfr. DTF 110 II 236). D’altronde, le tassazioni
d’ufficio per il 1996 ed il 1997 non prendevano in considerazione il fatto che
il passivo era evidentemente ben superiore all’attivo (valore complessivo delle
cartelle ipotecarie: fr. 3'450'000.--; stima peritale; fr. 3'250'000.--, cfr.
scritto 24 settembre 1997 dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni),
di modo che non vi era alcuna sostanza imponibile (cfr. art. 47 cpv. 1, per
rinvio dell’art. 84 nLT).
4.3. L’“imposta
federale diretta (utile vendita)” appare essere una parte (aliquota minima del
3,63% prevista dall’art. 68 LIFD nella sua versione anteriore alla modifica del
10 ottobre 1997 [riforma 1997 dell’imposizione delle imprese], in vigore dal 1.
gennaio 1998, cfr. RU 1998 669 ss.) dell’imposta federale 1997
sull’utile della realizzazione del fondo n. __________ RFD di __________ (cfr.
art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD), determinato in fr. 53'000.-- (cfr. tassazione imposta
federale diretta 1997 nonché l’allegata motivazione).
4.4. Non è
stata iscritta l’imposta sull’utile immobiliare (cosiddetta “TUI”: in diritto
ticinese, viene tassata con quest’imposta speciale la differenza tra il valore
di alienazione ed il valore d’investimento – plusvalore – [art. 128 cpv. 1 LT],
mentre la differenza tra le spese d’investimento ed il valore contabile è
tassata a titolo di imposta ordinaria sul reddito degli indipendenti o
sull’utile delle persone giuridiche [art. 67 cpv. 2 LT], cfr. Andrea Pedroli, L’ipoteca legale per
crediti d’imposta, in RDAT 1995 I 533-534 ad 4.2.), in quanto non vi è stato
alcun utile, essendo l’immobile stato realizzato ad un prezzo (fr.
1'498'000.--) inferiore al valore d’investimento (fr. 3'250'000.--, cfr.
scritto 24 settembre 1997 dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni).
Del resto, un eventuale utile sarebbe potuto essere imposto solo qualora la
realizzazione dell’immobile avesse permesso di coprire tutti i creditori, pure
chirografari (cfr. art. 139 cpv. 2 lett. a LT).
4.5. Le
suddette tassazioni non sono state contestate e vincolano quindi l’autorità
esecutiva (cfr. DTF 75 III 23-24). Il fatto che il diritto della massa
di contestare le tassazioni 1993-1996 non sia stato ceduto ai creditori ex art.
260 LEF è irrilevante a questo stadio della procedura, in quanto il termine per
la contestazione è ora comunque ampiamente scaduto.
- L’art.
262 LEF non definisce la nozione di debito della massa né quella di spese di
inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno. Giurisprudenza e
dottrina non sono unanimi nel determinare quali tipi di imposte godono dei
privilegi dell’art. 262 cpv. 1 o 2 LEF.
5.1. Dallo
scopo dell’art. 262 LEF risulta che sono da considerare quali spese di massa,
risp. di amministrazione e realizzazione del pegno, tutte quelle sorte dopo la
dichiarazione del fallimento, che sono direttamente necessarie alla
realizzazione nel modo più lucrativo possibile dei beni del fallito, risp. dei
suoi diritti patrimoniali costituiti in pegno (cfr. Rigot, op. cit., p. 308 ad n. 298, e per un’enumerazione:
p. 304-306).
Visto che
le spese di amministrazione e di realizzazione del pegno sono una specie
particolare di debiti della massa, va esaminato in primo luogo se le imposte
contestate sono o no debiti della massa giusta l’art. 262 cpv. 1 LEF.
a) Il
Tribunale federale sembra aver considerato, finora, che le obbligazioni di
diritto pubblico, in particolare i crediti fiscali, costituiscono debiti della
massa per il solo fatto che la loro origine si trova in un fatto realizzato
dopo l’apertura del fallimento (cfr. DTF 122 II 221; 111 Ia 89, cons.
2c; 107 Ib 305, cons. 2a, con rif.).
b) La
dottrina è più sfumata.
Per Blumenstein/Locher (System des
Steuerrechts, 5a ed., Zurigo 1995, p. 459) è anche necessaria una relazione
immediata dell’imposta con il patrimonio fallimentare nonché la verifica che la
legge fiscale non escluda il prelevamento dell’imposta durante la liquidazione
fallimentare.
Rigot (op. cit., p. 314 ad n. 302 e
p. 315 ad n. 304) sostiene che i crediti fiscali devono essere qualificati di
debiti della massa solo se quest’ultima è considerata contribuente secondo il
diritto tributario, e se il fatto generante l’imposta è insorto dalla
situazione della massa o da un’operazione di liquidazione della stessa.
Quest’autore (op. cit. pp. 315 ss.) reputa che per le imposte reali (“Objektsteuern”:
imposta immobiliare, imposta sull’utile immobiliare, ecc.) e per quelle sul
consumo (“Verkehrssteuern”: imposta sulla cifra d’affari – oggi IVA –, tasse di
trapasso, bollo, ecc.) non vi siano particolari problemi a riconoscere loro lo
statuto di debiti di massa (in questo senso, cfr. anche: Blumenstein/Locher, op. cit., loc.
cit.), pur chiedendosi se l’esazione di tali imposte a titolo di crediti contro
la massa fallimentare sia veramente compatibile con la concezione ed il sistema
legale attuali dell’esecuzione forzata (op. cit., n. 316 ad p. 326). Rigot ritiene invece che l’imposta
sul reddito (e sugli utili) non possa essere prelevata quale debito della
massa, in quanto i redditi (o utili) conseguiti durante la liquidazione
fallimentare non servono alla soddisfazione dei “bisogni correnti” del fallito
o della massa – secondo la definizione fiscale dei redditi – bensì sono
destinati a tacitare i creditori (in questo senso: DTF 52 I 215);
nemmeno si potrebbe di regola prelevare l’imposta sulla sostanza (o sul
capitale), dato che i passivi sono generalmente superiori agli attivi.
Jean-Marc Rivier (Droit fiscal suisse. L’imposition
du revenu et de la fortune, 2a. ed, Losanna 1998, p. 250-251) sembra sostenere
che tutti i crediti fiscali (ma almeno l’imposta sull’utile immobiliare, i
diritti di mutazione e l’imposta sull’utile di liquidazione), pur insorti dopo
l’apertura del fallimento, sono debiti del fallito e non della massa, poiché
essi esisterebbero all’apertura del fallimento sotto la condizione della
vendita forzata dei beni del fallito, fondandosi sull’opinione di Pierre-Robert
Gilliéron (nota in JdT 1998
II 109 ss.), la quale si riferisce tuttavia unicamente all’imposta sull’utile
di liquidazione regolata dal previgente art. 53 cpv. 2 DIFD; l’IVA calcolata
sulle chiffre d’affari realizzate durante la procedura di liquidazione
fallimentare sono invece debiti di massa (cfr. Jean-Marc Rivier/ Annie Rochat, Droit fiscal suisse. La taxe
sur la valeur ajoutée, Friborgo 2000, p. 174).
In Fritzsche/Walder (Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3a. ed., Zurigo 1993, n. 22p
ad § 52) viene esposto che i debiti di diritto pubblico (in particolare la
tassa di allacciamento alle canalizzazioni) per i quali rispondono unicamente
determinati attivi non sarebbero debiti della massa e nemmeno spese di
amministrazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEF, in ogni caso quando eccedono
la normale amministrazione dell’immobile.
c) Le
imposte relative al periodo del 1993 al 1996, trattandosi di crediti calcolati
in base al valore (stima) dell’immobile (per l’imposta immobiliare), risp.
all’importo dei redditi dello stesso (per l’imposta sull’utile), devono essere
qualificati di debiti della massa (passiva), ritenuto che la part. __________
RFD di __________, rimasta di proprietà della fallita fino alla realizzazione,
faceva parte della massa attiva ed era gestita sotto la sorveglianza
dell’amministrazione fallimentare, la quale può quindi essere considerata
debitrice dei debiti fiscali in relazione con la sua attività (cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p.
458-459; cfr. pure Rigot,
op. cit., p. 313-314).
Contrariamente
a quest’ultimo autore, non si può più, de lege lata, mettere in dubbio il fatto
che l’imposta sull’utile possa essere prelevata sugli utili conseguiti da una
massa fallimentare, poiché l’art. 54 cpv. 2 LIFD, come pure l’art. 63 cpv. 2
LT, fissano la fine dell’assoggettamento delle persone giuridiche al giorno
della chiusura della liquidazione. In tutti i casi in cui gli interessi
ipotecari maturati nel periodo di computo fiscale saranno superiori agli
affitti, non vi sarà tuttavia alcun utile ai sensi del diritto tributario.
Quanto
all’imposta immobiliare, essa va considerata debito della massa alla stregua
delle altre imposte reali (ad es. tasse di trapasso, cfr. art. 66 cpv. 4 RFF,
per rinvio dell’art. 130 cpv. 1 RFF, e DTF 62 III 130; IVA: giusta
l’art. 29 lett. a LIVA, l’assoggettamento cessa con la chiusura della procedura
di liquidazione fallimentare, cfr. promemoria n. 2 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, in BlSchK 2001, 35-36,
ad 6.2 e 6.3; Rivier/Rochat,
op. cit., p. 174 – sulla precedente imposta sulla cifra
d’affari, cfr. DTF 107 Ib 306-307, cons. 2c; 96 I 246-247, cons. 2), già
per il fatto che pure per l’art. 63 cpv. 2 LT, le persone giuridiche cessano di
essere assoggettate solo al momento della chiusura della liquidazione.
D’altronde, l’amministrazione ordinaria di un immobile comprende ovviamente il
pagamento delle imposte reali.
d) L’imposta
sull’utile di realizzazione (cfr. sopra cons. 4.1 e 4.3), che si aggiunge
all’imposta ordinaria sugli utili conseguiti durante il periodo di calcolo in
cui ha avuto luogo la realizzazione, colpisce gli utili in capitale conseguiti
con la realizzazione di determinati attivi, ossia le riserve occulte accumulate
con attivi finora non tassati, in particolare mediante ammortamenti consentiti
dalla legge (cfr. Blumenstein/Locher,
op. cit., p. 239 ss.; Xavier Oberson,
Droit fiscal suisse, Basilea e Francoforte sul Meno 1998, n. 40-41, p.
175-176). Tale imposta, regolata dagli art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD e 67 cpv. 2
LT, corrisponde nel nuovo diritto, in vigore dal 1. gennaio 1995, all’imposta
annua intera sui profitti in capitale e sul plusvalore del previgente art. 53
cpv. 2 DIFD di cui alla predetta sentenza federale (in tal senso per
l’abbandono dell’imposta ginevrina sugli utili di liquidazione delle imprese:
cfr. Xavier Oberson, La
nouvelle loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques, in SJ 2001 II
11 ad e).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 122 II 225 ss. cons.
4d e 5), seguita da questa Camera (cfr. CEF [15.99.31] 2 maggio 2000,
cons. 3; decisione annullata dal TF: CEF [15.99.136] 3 agosto 2000,
cons. 4), l’imposta federale e cantonale sull’utile immobiliare, ordinario o
speciale (nel Ticino la questione non si pone però per quest’ultima, visto
l’art. 139 cpv. 2 lett. a LT, cfr. cons. 4.4), è un debito della massa, e
meglio, secondo questa Camera, una spesa di realizzazione ai sensi dell’art.
262 cpv. 2 LEF, essendo il fatto generatore dell’imposta la realizzazione
dell’immobile, di modo che se essa è posteriore alla dichiarazione di
fallimento, il relativo credito d’imposta non può che essere un debito della
massa. Rigot (op. cit., n.
309, p. 320-321) sostiene per contro che si tratterebbe di un credito contro il
fallito, poiché verte su elementi di reddito acquisiti prima della
dichiarazione di fallimento; anche Pierre-Robert Gilliéron (nota
in JdT 1998 II 109 ss., in part. p. 111 ad n. 5) giunge alla stessa
conclusione, ritenendo che il credito nasca prima del fallimento, diventi
esigibile all’apertura del fallimento e venga cifrato al momento della
realizzazione. In realtà, la critica non appare pertinente, visto che se un
fondo, dopo che sarebbe potuto essere venduto con un utile prima del
fallimento, viene realizzato ad un prezzo inferiore al valore allibrato (sia a
causa di una crisi repentina del mercato immobiliare, sia per mancanza di
manutenzione), nessuna imposta potrà essere prelevata sull’utile virtuale che
non è stato realizzato. In altri termini, l’imposta non verte sulla
costituzione di riserve occulte bensì solo sulla loro realizzazione, che
avviene solo al momento del trapasso di proprietà.
5.2. Altro
è il quesito di sapere se le imposte immobiliari del 1993-1997 cantonali e
comunali, le imposte ordinarie sull’utile del 1993-1997 cantonali e comunali
nonché l’imposta federale 1997 sull’utile di vendita debbano o no essere
qualificate di spese di realizzazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEF e
prelevate sul ricavo della realizzazione dell’immobile ancora prima del
pagamento dei crediti garantiti da pegno.
a) In
una precedente giurisprudenza (cfr. DTF 62 III 131), il Tribunale
federale riteneva che le imposte reali, tra le quali figura l’imposta
immobiliare, non erano da considerare quali spese di realizzazione del pegno
immobiliare. In una recente sentenza (cfr. DTF 122 III 248), lo stesso
Tribunale si è tuttavia espresso in senso contrario, almeno per quanto concerne
l’imposta sull’utile immobiliare. La dottrina non è unanime (cfr. Staehelin, op. cit., n. 40, con
rif.).
Contrariamente
per esempio alle tasse sull’uso delle canalizzazioni, che sono il corrispettivo
di un servizio necessario per l’affitto dell’immobile del fallito o il
soddisfacimento dei bisogni essenziali di quest’ultimo e della sua famiglia
(cfr. art. 229 cpv. 3 in relazione con l’art. 224 LEF), le imposte generali
sulla sostanza – come quelle sul reddito – non servono alla realizzazione
fallimentare in quanto non vi è un corrispondente economico immediato; il
mancato pagamento dell’imposta non produce poi alcun effetto negativo sulla
sostanza dell’oggetto (cfr. DTF 62 III 131).
b) In
tale sentenza, il Tribunale federale ha tuttavia rettamente stabilito che le
imposte reali erano debiti della massa ai sensi dell’art. 262 cpv. 1 LEF, alla
stregua delle tasse di trapasso (cfr. cons. 5 c). Orbene, le imposte
immobiliari, come le tasse di trapasso, sono da ritenere spese di
amministrazione dell’immobile gravato da pegno, in quanto sono dovute in
ragione del possesso o del trapasso dell’immobile. Non sarebbe d’altronde
giusto che i creditori pignoratizi possano beneficiare dell’intero ricavato
(affitti e prezzo di aggiudicazione) mentre i debiti d’imposta generati dal
possesso o dal trapasso dell’immobile sarebbero accollati solo ai creditori
chirografari. Lo stesso discorso sembra pure dover valere per le imposte
sull’utile riferite all’incasso degli affitti durante la liquidazione
fallimentare. La massa, ed in particolare i creditori pignoratizi, hanno del resto
la possibilità di evitare il pagamento di tali imposte, rinunciando alla
locazione dell’immobile durante la procedura di liquidazione. La questione può
comunque essere lasciata aperta nel caso di specie per le imposte cantonali e
comunali, poiché esse risultano essere garantite da ipoteca legale.
c) Infatti,
sia il Cantone che il Comune di __________
hanno fatto valere il privilegio dell’ipoteca legale a favore delle imposte
cantonali e comunali (immobiliare e sugli utili) per gli anni 1993 a 1997 (cfr.
scritti 26 settembre 1997, risp. 30 settembre 1997, mappetta “stato di
riparto”).
Pertanto,
questi crediti fiscali, che costituiscono debiti di massa (cfr. sopra cons. 5.1
c), devono essere pagati prima dei crediti non garantiti (cfr. art. 219 cpv. 1
LEF per analogia), senza che sia necessario determinare se sono o no spese di
amministrazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEF (in questo senso: Staehelin, op. cit., n. 40 ad art.
262).
Sull’opponibilità alla massa di un diritto di pegno legale sorto
dopo l’apertura del fallimento, va ricordato che l’art. 836 CC permette ai
Cantoni di prevedere, senza che il testo della disposizione riservi la
normativa LEF, che la parte dell’imposta ordinaria sull’utile di una società
riferita ad un immobile (affitti), nonché l’imposta immobiliare, possano essere
garantite mediante un’ipoteca legale (cfr. STF 12 luglio 1973 citato in DTF
122 I 356 ad cons. 2a; RDAF 41/1985, 240 ss., in cui il TF non ha
però esaminato la compatibilità della legislazione cantonale con l’art. 836 CC;
Blumenstein/Locher, op.
cit., p. 292 ad n. 1; Oberson,
op. cit., n. 42-43 ad §25, p. 454-455; Claudio Allidi, L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di
diritto fiscale svizzero, Bellinzona 1999, p. 329-330; lo stesso vale per
l’imposta sul reddito delle persone fisiche conseguito con la realizzazione di
un immobile della sostanza aziendale – cosiddetto “Liquidationsgewinnsteuer”,
cfr. DTF 122 I 351 ss., segnatamente ad cons. 2f, p. 359). D’altra
parte, nessuna norma della LEF pare prescrivere un divieto di costituzione
delle ipoteche legali di diritto cantonale dopo l’apertura del fallimento, come
invece lo statuisce l’art. 204 cpv. 1 LEF per i diritti di pegno la cui
esistenza dipende dall’iscrizione nel registro fondiario, almeno dall’entrata in
vigore, il 1. gennaio 1997, dell’art. 176 cpv. 2 nLEF, il quale deroga all’art.
973 CC (cfr. Ingrid Jent-Sørensen,
Die Tragweite von Art. 204 Abs. 1 nach geltendem und revidiertem SchKG, in
BlSchK 1995, p. 51-52; Amonn/Gasser,
op. cit., n. 10 ad § 41; Jaques,
op. cit., n. 229 ss.; cfr. però la mozione 00.3152 di Caspar Baader, adottata
dal Consiglio nazionale in data del 20 marzo 2001, che tende a reintrodurre la
protezione dei terzi di buona fede, in:_________ “recherche par auteur”, sotto Baader).
d) L’imposta
federale “sull’utile di vendita” non è garantita – e non può esserlo – da
ipoteca legale. Si tratta tuttavia di un debito di massa (cfr. sopra cons. 5.1
d) da considerare come spesa di realizzazione giusta l’art. 262 cpv. 2 LEF. In
effetti, tale imposta nasce al momento della realizzazione e a causa di
quest’ultima.
In una
recente sentenza pronunciata nell’ambito di un’esecuzione in via di
realizzazione del pegno immobiliare (cfr. STF [7B.35/2000 e 7B.36/2000]
21 marzo 2000), il Tribunale federale ha però stabilito che l’imposta federale
“sull’utile di vendita” non era un’imposta speciale, quale l’imposta sul
maggior valore immobiliare, ma l’ordinaria imposta federale diretta riscossa
ogni periodo fiscale sull’utile netto complessivo, ossia la differenza tra la
sostanza propria all’inizio e alla fine dell’esercizio annuale, ciò che
escluderebbe la possibilità di considerare il tributo stesso una spesa di
realizzazione ai sensi dell’art. 157 cpv. 1 LEF, e che non poteva essere
detratto prioritariamente dal provento della vendita.
Tale giurisprudenza, che il Tribunale federale sembra voler
estendere all’ambito fallimentare (cfr. sentenza di rinvio, STF [7B.201/2000]
2 ottobre 2000, p. 6-7, cons. 3b aa), appare tuttavia in contrasto con la
giurisprudenza dello stesso Tribunale relativa all’art. 836 CC, che considera –
in accordo con la dottrina maggioritaria – che il carattere generale o speciale
dell’imposta è irrilevante quanto alla determinazione della relazione
“particolare” – diretta – dell’imposta con un fondo del contribuente,
giustificante un’ipoteca legale di diritto cantonale (cfr. DTF 122 I 357
ad cons. 2d; Oberson, op.
cit., n. 43 ad § 25, p. 455), e che ammette che parte dell’imposta ordinaria
sul reddito o sull’utile aziendale, nonché l’imposta immobiliare, possano
essere garantite mediante un’ipoteca legale (cfr. sopra cons. 4).
La valutazione ponderata delle due concezioni giurisprudenziali
conduce a qualificare di spese di realizzazione dell’immobile gravato da pegno
ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEF la parte dell’imposta sull’utile riferita
agli affitti maturati durante la liquidazione fallimentare. Pure in questo
caso, non appare giusto che i creditori pignoratizi possano spartirsi gli
affitti mentre le imposte su questi utili andrebbero accollate solo ai
creditori chirografari.
5.3. La
tassa di canalizzazione per l’anno 1992 è un’imposta reale (“Objektsteuer”)
proporzionata all’intensità dell’uso degli impianti (cfr. art. 110 cpv. 2
LALIA, RL 9.1.1.2). È quindi indubbiamente una spese di amministrazione
dell’immobile quando è riferita al periodo posteriore alla dichiarazione del
fallimento; è invece un debito del fallito quando concerne un periodo
antecedente. In casu, il fallimento è stato dichiarato il 28 luglio 1992. Solo
la parte dell’imposta fatta valere dal Comune di __________ successiva a questa
data è quindi da considerare quale spesa di amministrazione ai sensi dell’art.
262 cpv. 2 LEF, ossia per 152 (5* 30 + 2) giorni su 360. L’importo di fr.
1'104,65 iscritto nello stato di riparto impugnato va quindi ridotto a fr.
466,40.
5.4. Va
ricordato comunque che le considerazioni che precedono sono espresse in via del
tutto pregiudiziale e con riserva di diverso avviso da parte del giudice del merito,
che se del caso si dovrà esprimere sulla natura ed il tipo di debito di massa
(cfr. cons. 2).
- La
ricorrente si oppone pure al doppio computo nello stato di riparto provvisorio
impugnato delle imposte cantonale e comunale relative al 1993 nonché della
tassa di canalizzazione 1992.
6.1. Le
imposte cantonale e comunale del 1993 sono state inserite nell’elenco oneri tra
i crediti garantiti da ipoteche legali, come del resto esplicitamente richiesto
dai creditori in sede di insinuazione (cfr. notifiche di credito del 18
novembre 1992, risp. 27 novembre 1992). La tassa di canalizzazione 1992 è pure
stata collocata quale credito garantito da ipoteca legale, quand’anche nella
relativa notifica 3 dicembre 1992 non lo si richiedesse in modo espresso (ciò
risultava tuttavia implicito, dato che il Comune si riferiva alla pubblicazione
del fallimento e non ne chiedeva l’inserimento nelle condizioni d’asta con
riferimento all’art. 49 RFF, cfr. la notifica 18 novembre 1992 del Cantone
relativa al presunto utile di vendita).
6.2. Contro
quest’elenco oneri si è aggravata la creditrice ipotecaria __________ n,
chiedendo, ai sensi dell’art. 250 LEF, lo stralcio delle imposte cantonali
1988-1993 e comunali 1986-1993, nonché della tassa di canalizzazione 1992. Con
decisione 28 aprile 1997 (inc. 12.97.68) su appello della stessa creditrice e
dello Stato del Canton Ticino, la seconda Camera civile del Tribunale di
appello ha parzialmente accolto il secondo appello e fissato in fr. 29'932,40
il credito del Cantone per gli anni 1988-1992, ordinando nel contempo lo
stralcio del credito d’imposta 1993, mentre con sentenza 29 aprile 1997 (inc.
12.97.94), la stessa Camera, su appello della banca e del Comune di __________,
ha fissato in fr. 18'003,50 il credito del Comune per gli anni 1988-1992,
ordinando anche in questo caso lo stralcio del credito d’imposta 1993 insinuato
dal Comune nonché della tassa di canalizzazione relativa al 1992.
6.3. L’ufficio
fallimenti, in base a queste decisioni, ha allestito un nuovo elenco oneri, che
sebbene riporta, per quanto concerne i crediti contestati, lo stesso calcolo
degli importi ammessi che nell’elenco precedente, li indica in parentesi in
quanto da attribuire a __________n. Lo stato di riparto provvisorio impugnato
riprende la stessa presentazione e attribuisce alla banca il “guadagno” delle
cause di contestazione (giusta l’art. 250 cpv. 2 LEF) – ossia la differenza tra
i riparti previsti secondo l’elenco oneri originario (indicato in parentesi) e
gli importi riconosciuti dalla seconda Camera civile (cfr. stato di riparto, in
p. 8, e calcoli in p. 2-4).
Le
imposte cantonale e comunale relative al 1993 nonché la tassa di canalizzazione
1992 vengono inoltre riportate quali spese di massa (cfr. ad II, p. 1 dello
stato di riparto).
6.4. Le
medesime imposte cantonale e comunale relative al 1993 nonché la tassa di
canalizzazione 1992 sono state computate pure tra le spese di massa, sebbene
già considerate quali debiti ipotecari ed attribuiti a __________ (è
particolarmente evidente per la tassa di canalizzazione, cfr. stato di riparto,
p. 8). Orbene, esse non possono ovviamente essere computate due volte. Il fatto
che la ricorrente non abbia ricorso contro l’insinuazione di questi crediti
fiscali nell’elenco oneri non le impedisce di contestare, come ha d’altronde
fatto, il computo delle stesse quali debiti della massa.
a) Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 106 III 124, cons.
3), l’iscrizione di un debito della massa nella graduatoria sarebbe nulla e
sprovvista di ogni effetto, nullità che, ora giusta l’art. 22 cpv. 1 LEF,
andrebbe rilevata d’ufficio in ogni sede (cfr. decisione di rinvio, STF [7B.201/2000]
2 ottobre 2000, p. 9, cons. 4).
b) A
dire il vero, non si vede per quale motivo la collocazione di un debito della
massa nella graduatoria sarebbe da ritenere nulla, dato che l’unico leso da un
simile procedimento appare essere il titolare del credito contro la massa. Non
è pertanto evidente quale interesse pubblico o di una cerchia indeterminata di
terzi sarebbe violato né perché, in conformità di un principio generale del
diritto esecutivo, la parte non dovrebbe subire le conseguenze di un suo errore
(in casu la richiesta di collocazione dei crediti fiscali nella graduatoria).
c) Niente
impedisce tuttavia ad un creditore di rinunciare alla collocazione del proprio
credito, senza peraltro necessariamente rinunciare al credito stesso (cfr. DTF
92 III 248 ss., cons. 3), ritenuto che, qualora quest’ultimo fosse in
precedenza stato contestato con successo da un altro creditore, le spese del
processo rimangono comunque a carico del convenuto. La rinuncia alla
collocazione, che esplicita effetti a favore di tutti gli altri creditori, ha
per conseguenza la perdita del guadagno del processo e del relativo diritto
preferenziale ex art. 250 cpv. 2 LEF della parte vincente.
In casu,
né il Cantone né il Comune di __________o pretendono il doppio computo delle
imposte cantonale e comunale relative al 1993 né della tassa di canalizzazione
1992, bensì si rimettono alla decisione di questa Camera (osservazioni, ad 2).
Si può quindi considerare che essi hanno rinunciato alla collocazione dei
crediti in questione a favore della loro computazione quali debiti della massa.
Gli importi, per un totale di fr. 85'112,75, attribuiti a __________ n a pagina
8 dello stato di riparto provvisorio impugnato alla voce “guadagno del processo
(art. 250 cpv. 2)” devono pertanto essere stralciati.
6.5. Dall’estratto
conto __________ del 9 agosto 2000 (mappetta “stato di riparto”) risulta che le
imposte cantonale e comunale 1997 nonché la tassa di canalizzazione 1992 sono
già state pagate il 15 gennaio 1998 (e, contrariamente alle imposte 1993-1996,
non stornate il giorno seguente). Per i due primi crediti, è stato addirittura
versato più di quanto (fr. 8'412,30, risp. 5'589,30) riportato nello stato di
riparto, ossia fr. 14'860,30, risp. 11'070,10, importi che appaiono essere
quelli annunciati a titolo provvisorio dal Cantone, risp. dal Comune (cfr.
scritto 26 settembre 1997 dell’Ufficio esazione e condoni del Cantone, risp. scritto
30 settembrfe 1997 dell’Ufficio contribuzioni del Comune). Gli importi (fr.
8'412,30, 5'589,30 e 1'104,65) delle suddette imposte vanno quindi stralciati
dallo stato di riparto. Inoltre, deve essere ordinata al Cantone la
restituzione all’amministrazione fallimentare della somma di fr. 6'448.-- (fr.
14'860,30 - 8'412,30) percepita in più a titolo di imposta cantonale 1997.
Parimenti, viene ordinata al Comune di __________ la restituzione
all’amministrazione fallimentare della somma di fr. 5'480,80 (fr. 11'070,10 -
5'589,30) percepita in esubero a titolo di imposta comunale 1997, nonché della
parte della tassa di canalizzazione 1992 riferita al periodo precedente
l’apertura del fallimento, e meglio fr. 638,25 (ossia fr. 1'104,65 – 466,40,
cfr. cons. 5.3).
- Ne
consegue l’accoglimento parziale del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 22 cpv. 1, 250 cpv. 2, 251, 261, 262 LEF; 66 cpv. 4 RFF; 836 CC; 29
lett. a LIVA; 54 cpv. 2, 58 cpv. 1 lett. c LIFD; 53 cpv. 2 DIFD; 63 cpv. 2, 67
cpv. 2, 128, 139 cpv. 2 lett. a, 253 LT, 110 cpv. 2 LALIA;
pronuncia:
- Il ricorso 2 agosto 1999 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Lo
stato di riparto provvisorio 22 luglio 1999 nel fallimento __________ viene
modificato come segue:
1.1.1. Le
voci “Imposta comunale 1997” (per fr. 5'589.30) e “Imposta cantonale 1997” (per
fr. 8'412.30) della cifra II.b., nonché la voce “Tassa di canalizzazione 1992”
(per fr. 1'104.65) della cifra II.b. sono stralciate.
1.2. Allo
__________ è ordinata la restituzione all’Ufficio fallimenti di Lugano, quale
Amministrazione fallimentare __________ dell’importo di fr. 6'448.-- versato il
15 gennaio 1998 quale “IC 97” (imposta cantonale 1997).
1.3. Al
Comune di __________ è ordinata la restituzione all’Ufficio fallimenti di
Lugano quale Amministrazione fallimentare __________degli importi di fr.
5'480,80 e fr. 638,25 versati il 15 gennaio 1998 quale “IC 97” (imposta
comunale 1997), risp. “tassa canal. 1997” (tassa di canalizzazione 1992).
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UF di Lugano, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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