AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2000.00075
Data decisione, Autorità:
25.07.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00075
Lugano
25 luglio
2000/CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
22 giugno 2000
contro
l’operato
dell’UEF di Lugano,
e meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ decretato
il 10 maggio 2000 dal Pretore di Lugano, Sezione 5, su istanza di
patr.
dallo studio legale __________
nei
confronti di
visto
l'incarto completo relativo alla procedura ricorsuale (inc. __________),
ritenuto
in fatto: A. In
base al decreto di sequestro n. __________ emanato dal Pretore del Distretto di
Lugano il 10 maggio 2000, l’UE di Lugano ha proceduto, probabilmente (la data
di esecuzione indicata erroneamente sul verbale è il 9 maggio 2000) lo stesso
giorno, al sequestro presso la filiale di __________ dell’__________ __________
del “credito spettante all’avv. __________ nei confronti della __________ in
restituzione dell’importo di CHF 537'000.— depositato sul suo conto cliente no.
__________ o trasferito su altri conti di spettanza dell’avv. __________, ma
che in realtà è di pertinenza della __________ ” nonché degli “averi
patrimoniali di valore pari a CHF 537'000.— esistenti sulla relazione bancaria
no. __________, o da qui trasferiti su altre relazioni o in cassette di
sicurezza intestate all’avv. , ma che in realtà sono di pertinenza
della __________ ”. All’ __________, filiale di __________ __________
sono state contemporaneamente intimate brevi manu le diffide:
“1.
ad accertare l’esistenza o meno di quanto espressamente indicato presso i
vostri Istituti Bancari ed a rispondere di conseguenza alla domanda posta in
calce alla presente diffida [domanda di prendere nota della diffida e
d’informare l’ufficio sull’esistenza dei beni sequestrati];
A non disporre comechessia di quanto forma oggetto del presente sequestro senza
l’esplicito consenso scritto dello scrivente Ufficio”.
Si
è soprasseduto alla presa in consegna dei valori oggetto del sequestro, i quali
sono stati lasciati in custodia alla banca a nome e per conto dell’ufficio di
esecuzione.
ha sottoscritto in data 10 maggio 2000, alle ore 16.45, di aver preso nota del
contenuto della diffida.
B. Con il ricorso in esame, __________
(in seguito ) e l’avv. __________ la revoca
delle diffide intimate all’ di __________ e la dichiarazione della
nullità dell’esecuzione del sequestro. Sostengono che il concetto di
“pertinenza” (nell’espressione “che in realtà è di pertinenza della __________
”) e di “conti di spettanza” (dell’avv. ) usati nel decreto di
sequestro sono sconosciuti dal diritto svizzero e estremamente ambigui, di
guisa che l’ non sarebbe in grado di eseguire il decreto in modo
conforme alla legge ed al contenuto dello stesso e si esporrebbe così a
sanzioni di carattere penale, amministrativo e disciplinare nonché a vertenze
di carattere civile con il cliente. I ricorrenti si oppongono altresì al
sequestro degli averi patrimoniali dell’avv. __________ in quanto, se
depositati su un conto, non esistono più quali oggetti indipendenti da un
diritto di proprietà, oppure, se trasferiti in una cassetta di sicurezza, essi
costituiscono incontestabilmente un bene appartenente ad un terzo e non a
__________. In via subordinata, i ricorrenti negano del resto ogni diritto di
__________ sulla somma di fr. 537'000.— siccome l’avv. __________ non avrebbe
depositato tale somma sul conto dell’avv. __________ poi sequestrato per
tacitare il debito di __________ nei confronti di __________, ma unicamente per
poterla fare immediatamente sequestrare a favore di __________. I ricorrenti
qualificano inoltre il sequestro in questione come esplorativo, in quanto esso
si riferisce pure ad altri conti dell’avv. __________ non indicati con
precisione.
In
via ancora più subordinata, l’avv. __________ oppone l’eccezione di
compensazione nei confronti di __________ a ragione degli onorari dovutigli da
quest’ultima e non pagati.
C. Nelle
sue osservazioni 5 giugno 2000, il resistente osserva che l’ufficio di
esecuzione deve eseguire il decreto di sequestro senza esaminarne le condizioni
materiali ai sensi dell’art. 272 LEF, salvo casi di manifesta nullità, il suo
potere di apprezzamento essendo stato ulteriormente ridotto con l’introduzione
della procedura di opposizione al sequestro. L’espressione “di pertinenza della
__________ ” significa, secondo il resistente, “di proprietà della __________ ”
e non “di cui __________ è avente diritto economico” e ha un valore accessorio
– aggiuntivo – non necessario per il sequestro. Vista l’indicazione del numero
di conto, __________ era perfettamente in grado di eseguire il decreto e del
resto non lo ha impugnato. Sulla designazione dei beni sequestrati, il
resistente si riferisce per di più alla sentenza 2 maggio 2000 di questa Camera
che ha annullato un precedente sequestro ottenuto da __________ sul medesimo
conto n.__________ dell’avv. __________ in garanzia dello stesso asserito
credito fatto valere nella presente causa contro __________ quanto
all’espressione “valori patrimoniali di valore pari a CHF 537'000.— esistenti
sulla relazione bancaria n. __________ ”, __________ cita la sentenza
__________. Egli rileva pure come la somma di fr. 537'000.— versata da
__________ a favore di __________ appartiene giuridicamente a quest’ultima,
citando in particolare l’art. 13 Codice professionale (RL 3.2.1.2.1).
Il
resistente ritiene infine ininfluente ai fini del giudizio il fatto che il
ricorrente sia creditore di __________, essendo questa circostanza “res inter alios
acta”.
D. L’UE
di Lugano, nelle sue osservazioni 9 giugno 2000, chiede che il ricorso venga
respinto.
E. Con
scritto 26 maggio 2000, l’avv. __________ ha prodotto due ulteriori documenti
(doc. 9 e 10). __________ si è opposto a tale produzione mediante scritto 9
giugno 2000, eccependone la tardività.
Considerato
in diritto: 1. Per
quanto riguarda i documenti 9 e 10 prodotti dai ricorrenti in data 26 maggio
2000, va constatato che la loro produzione è effettivamente tardiva se si
considera quale dies a quo del termine di ricorso la data dell’opposizione al
sequestro la cui esecuzione è qui impugnata (ossia il 15 maggio 2000, v. doc.
addotto da __________ con il suo scritto 9 giugno 2000). A prescindere dalla
questione di sapere se il termine di ricorso non comincia a decorrere, in ogni
caso, dalla comunicazione “ufficiale” del sequestro (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée,
in: BlSchK 1995, p. 135; Rudolf Ottomann,
Der Arrest, in: ZSR 1996/I, p. 257-258; Jérôme
Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre,
tesi Losanna 1997, p. 205-206) – cioè dalla notifica del verbale di sequestro,
in casu spedito il 17 maggio 2000 (doc. 2 annesso al ricorso) –, va osservato
che l’autorità di vigilanza accerta i fatti d’ufficio (art. 19 cpv. 1 LPR) e
potrebbe quindi, se necessario, assumere d’ufficio mezzi di prova addotti
tardivamente. Nella fattispecie ciò si rivela però inutile, i documenti in
questione, sconosciuti all’ufficio di esecuzione, essendo irrilevanti ai fini
del presente giudizio: la questione dell’appartenenza dei beni sequestrati
sfugge in effetti alla competenza dell’ufficio di esecuzione (cfr. infra cons.
2).
-
Di
principio, l’ufficio di esecuzione deve eseguire il decreto di sequestro senza
stare ad esaminarne la validità materiale. In particolare, non gli compete
verificare la verosimiglianza delle condizioni del sequestro ai sensi dell’art.
272 LEF. Soltanto quando il decreto (o parte di esso) si rivela
incontestabilmente nullo l’ufficio può rifiutarne l’esecuzione, la quale, in
ogni caso, sarebbe pure da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 49 ad § 51 con rif.; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. III, n. 13 ad art.
275). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
anteriore alla revisione della LEF, è segnatamente nullo il decreto di
sequestro relativo ad un bene inesistente o che incontestabilmente appartiene
ad un terzo, oppure che designa insufficientemente il bene da sequestrare (Amonn/Gasser, op. cit., n. 50 ad § 51,
con rif.). Con l’introduzione dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), il
potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione si è ridotto Gilliéron, op. cit., p. 140, lett. B; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. III, n. 28 ad art. 274; apparentemente di
opinione contraria, ma senza motivazione: Reeb,
op. cit., p. 487-488). Pertanto, la questione (materiale) dell’appartenenza dei
beni da sequestrare non deve mai essere esaminata dall’ufficio (cfr. CEF 3
agosto 1999 su ricorso Banca X; Stoffel,
op. cit., n. 49 ad art. 271 e n. 29 ad art. 274; Reiser, op. cit., n. 16 ad art. 275; contra ma non
convincente: Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. II, 4a ed., Zurigo
1997/99, n. 4 ad art. 275). Esso
non può nemmeno prendere spunto dal fatto che il decreto di sequestro designi
un terzo quale titolare o proprietario dei beni da sequestrare per rifiutarne
l’esecuzione. Il sequestro di beni di terzi è in effetti possibile a
determinate condizioni (cfr. FF 1991 III 119; Stoffel,
op. cit., n. 26-27. ad art. 272), la cui verifica spetta unicamente al giudice
del sequestro e non all’ufficio. Quest’ultimo non è di regola nemmeno in grado
di controllare se la questione è stata esaminata o meno dal giudice, visto che
in linea di massima non gli sono comunicate né l’istanza di sequestro né la
motivazione del decreto di sequestro.
-
Il
ricorso ex art. 17 LEF in materia di sequestro permette solo la contestazione
dei provvedimenti dell’ufficio di esecuzione. Il decreto di sequestro non può
pertanto essere impugnato con ricorso, bensì in via di opposizione ex art. 278
LEF o, per ciò che concerne il sequestrante, tramite appello. Soltanto
l’esecuzione del sequestro può essere oggetto di ricorso, che va in particolare
accolto quando il decreto eseguito si rivela incontestabilmente nullo (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 76 ad § 51)
dal punto di vista formale (cfr. Stoffel,
op. cit., n. 21 ss. ad art. 274; Reiser,
op. cit., n. 13 ss. ad art. 275).
3.1. Ha
qualità per ricorrere contro l’esecuzione di un sequestro chiunque sia leso da
questa misura, segnatamente anche i terzi (Amonn/Gasser,
op. cit., n. 77 ad § 51).
3.2. In
caso, l’avv. __________ è legittimato a ricorrere, essendo formalmente titolare
del conto bancario oggetto del sequestro. Invece, la __________ non ha la
legittimazione attiva, non facendo valere alcun interesse nella lite, poiché
dichiara espressamente non essere titolare del credito sequestrato né pretende
alcun diritto di proprietà sulla somma di fr. 537'000.— depositata da __________. Non fa neanche valere di essere
esposta ad un’azione risarcitoria da parte dell’avv. __________. Il ricorso
della __________ si rivela pertanto irricevibile.
- Il
sequestro in oggetto colpisce, da una parte, il “credito spettante all’avv.
__________ nei confronti della __________ in restituzione dell’importo di CHF
537'000.— depositato sul suo conto cliente no. __________ o trasferito su altri
conti di spettanza dell’avv. __________, ma che in realtà è di pertinenza della
__________ ”, dall’altra gli “averi patrimoniali di valore pari a CHF 537'000.—
esistenti sulla relazione bancaria no. __________, o da qui trasferiti su altre
relazioni o in cassette di sicurezza intestate all’avv. __________, ma che in
realtà sono di pertinenza della __________ ”.
4.1. Per
quanto riguarda il sequestro del credito dell’avv. __________ contro
, il decreto appare sufficientemente chiaro. Esso indica il numero
del conto da sequestrare () nonché il suo titolare (avv. __________).
Il participio presente “spettante” significa comunemente “essere di spettanza
di qualcuno, appartenergli per diritto” (DISC, Giunti Gruppo Editoriale,
Firenze 1997). Comunque, anche se il Pretore avesse inteso con questo termine
far sequestrare pure i beni di cui l’avv. __________ risultasse semplice avente
diritto economico, quest’ultimo non potrebbe contestare il decreto con la via
del ricorso (cfr. supra cons. 2), ma unicamente con opposizione. Si osserva del
resto che la sola indicazione del numero del conto costituirebbe già di per sé
una designazione sufficiente; l’aggiunta del nome del titolare del conto ha
solo per scopo di evitare il sequestro di un conto sbagliato a causa
dell’indicazione di un numero erroneo.
È
vero che l’aggiunta “ma che in realtà sono di pertinenza della __________ ”
potrebbe far nascere un dubbio per la banca, in quanto, se essa dovesse
considerare tale aggiunta come una condizione supplementare del sequestro, la
banca dovrebbe decidere se i conti da sequestrare sono o meno “di pertinenza”
(secondo l’accezione comune: “di proprietà”, “di pertinenza”, cfr. DISC) di
__________ In realtà, la precisazione ha ovviamente quale unico scopo quello di
evitare che l’ufficio di esecuzione consideri che il decreto di sequestro
designi per errore beni appartenenti a terzi. Si ribadisce che l’esame della
questione della proprietà dei diritti sequestrati è di competenza esclusiva del
giudice del sequestro.
Sempre
per lo stesso motivo, il fatto – che peraltro sfugge alla conoscenza
dell’ufficio di esecuzione – che __________ abbia pagato la somma di fr.
537'000.— per tacitare un suo debito nei confronti di __________ o per un altro
motivo è quindi, in questa procedura, indifferente. Tale circostanza potrà, se
del caso, essere invocata davanti al giudice del sequestro in sede di
opposizione.
4.2. Si
rileva inoltre, a titolo abbondanziale, come la prova del fatto che
l’esecuzione – oggetto del gravame – del decreto di sequestro non pone problemi
particolari risulti dall’assenza di ricorso da parte di __________
4.3. I
ricorrenti considerano che l’estensione del sequestro a conti di spettanza
dell’avv. __________ sui quali la somma di fr. 537'000.— dovesse essere stata
trasferita, costituisce un caso proibito di sequestro esplorativo. Orbene,
questa Camera (CEF 10 aprile 2000 in re R. P. c/ AIHC Ltd., cons. 7) ha già
avuto modo di precisare che, trattandosi di un conto bancario, il sequestrante,
qualora abbia reso verosimile, mediante documenti, l’esistenza di almeno una
relazione del debitore presso la banca indicata, può anche chiedere il
sequestro di altri conti o averi in cassette di sicurezza presso la medesima banca,
indicandoli solo per il loro genere – cosiddetto “Gattungsarrest” (cfr. Stoffel, op. cit., n. 29-32 ad art.
272). Nella fattispecie, il riferimento ad altri conti dell’avv. __________ è
quindi lecito.
4.4. Per
quanto riguarda invece il sequestro degli “averi patrimoniali di valore pari a
CHF 537'000.— esistenti sulla relazione bancaria no. __________ ”, si tratta di
una formula pleonastica (in quanto riferita solo al conto __________) e meno
precisa di quella che si riferisce al credito dell’avv. __________ contro
__________. Quella designazione è tuttavia ammissibile, siccome è usuale che si
confonda l’oggetto del diritto (in caso l’avere in conto) ed il diritto stesso
(in specie il credito), non senza rilevare che, dal punto di vista giuridico, l’oggetto
del sequestro (o del pignoramento) è il diritto patrimoniale e non il suo
oggetto. La seconda designazione include del resto un elemento in più della
prima, poiché quella si riferisce pure ai fondi eventualmente trasferiti dal
conto __________ in cassette di sicurezza.
-
L’eccezione
di compensazione sollevata in via subordinata dall’avv. __________ è
irricevibile. L’ufficio di esecuzione non è in effetti competente per
esaminarla; lo è solo il giudice del sequestro nell’ambito della procedura di opposizione,
qualora i ricorrenti dovessero invocare l’estinzione per compensazione del
credito sequestrato e quindi l’infruttuosità del sequestro, o, se del caso, il
giudice civile in un’eventuale causa di merito che l’avv. __________ dovesse
inoltrare per far valere i propri asseriti diritti sul credito sequestrato.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame. Sulle tasse occorre ricordare che ‑
benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990,n. 2.10 all'art. 81, p. 804) ‑ siffatto principio è stato codificato
per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF
e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 22, 272, 274 e 275 LEF, nonché 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 22 giugno 2000 di __________
(__________), è irricevibile.
-
Il ricorso 22 giugno 2000 dell’avv.
__________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: ____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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