Complaint struck out after withdrawal of enforcement

15.1999.73Altro tribunale31 ago 1999Dismissed

Sintesi

A supervisory complaint against the Bellinzona enforcement office was filed on 26 April 1999 and granted suspensive effect. On 30 July 1999, the enforcement proceedings were withdrawn by the complainant, so the court held that the complaint had become moot. It therefore struck the complaint from the docket and ordered no costs or compensation.

Regest

Art. 20a cpv. 1 LEF; Art. 61 cpv. 2 lett. a and Art. 62 cpv. 2 OTLEF; mootness of a supervisory complaint after withdrawal of the challenged enforcement measure. When the underlying enforcement is withdrawn, the complaint loses its object and is to be struck from the docket without a merits ruling. In such circumstances, absent special grounds, no court costs or indemnities are imposed (consid. implicit).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1999.73

Data decisione, Autorità: 31.08.1999, CEF

Incarto n. 15.99.00073

Lugano 31 agosto 1999 /FP/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 26 aprile 1999 di


(patr. dall'avv. __________)

contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di


(patr. dall’avv. __________)

richiamata l’ordinanza presidenziale 30 aprile 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

preso atto che con scritto 30 luglio 1999 __________ ha ritirato l’esecuzione n. __________ UE di Bellinzona, promossa nei confronti di __________;

considerato come il gravame sia così divenuto privo d’oggetto;

richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 26 aprile 1999 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro dell’esecuzione n. __________ UE di Bellinzona.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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