Late objection filing and return of deadline refused

15.1999.53Altro tribunale20 set 1999Partially Granted

Sintesi

The debtor requested restoration of the deadline for filing an objection to a debt collection notice delivered to his cohabiting partner. The supervisory chamber held that service at his residence was valid and that his telephone objection to the enforcement office on 22 March 1999 was still timely. Because the failure to register the objection stemmed from a misunderstanding by the enforcement office rather than from a justified lateness, the request for deadline restoration was rejected. However, the office was ordered to enter the objection as timely filed. No costs or compensation were awarded.

Regest

Art. 64 cpv. 1, 74 cpv. 1 and 33 cpv. 3 LEF; validity of service and timely objection by oral declaration to the enforcement office. Service of a debt collection notice at the debtor’s domicile to an adult member of the household is valid. The ten-day objection period is computed under Art. 31 cpv. 1 LEF excluding the day of service. If the debtor orally declares objection to the enforcement office within that period, the objection must be entered even if the office mistakenly advises the debtor to file a request for late objection. In such a case, restoration of the deadline is not warranted because the issue is not true lateness but a procedural misunderstanding attributable to the office.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1999.53

Data decisione, Autorità: 20.09.1999, CEF

Incarto n. 15.99.00053

Lugano 20 settembre 1999 /B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 24 marzo 1999 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da


nell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno promossa contro l’istante da


richiamata l’ordinanza presidenziale 29 marzo 1999;

completata l’istruttoria;

ritenuto

in fatto

A. La __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UEF di Locarno notificato il 12 marzo 1999 alla signora Richner per l'escusso;

B. Con atto 24 marzo 1999 __________ ha chiesto la restituzione del termine per poter far opposizione dichiarando di essere tornato da un viaggio all’estero il 20 marzo 1999 e di avere il giorno stesso ricevuto dalla signora __________ il PE in esame;

C. Con ordinanza presidenziale 29 marzo 1999 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv. 3 LEF per dichiarare se ammette l’opposizione tardiva dell’escusso;

La __________ ha dichiarato di non ammettere l’opposizione di __________

D. Interrogato formalmente, l’escusso ha ribadito di essere tornato dall’estero sabato 20 marzo 1999 e di avere ricevuto la stessa sera dalla signora __________, sua convivente, il PE in oggetto. Il lunedì seguente 22 marzo 1999 ha telefonato all’UEF di Locarno dichiarando di non accettare la notifica del PE alla signora __________. Nel contempo ha dichiarato di interporre opposizione.

Il funzionario dell’UEF gli ha consigliato di presentare istanza di opposizione tardiva, per cui malgrado avesse dichiarato di interporre opposizione, il 24 marzo 1999 ha inoltrato la predetta istanza.

Considerato

in diritto

a) Ex art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.

Di conseguenza la notificazione del PE in esame alla convivente dell’istante va considerata corretta.

b) Secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione.

Giusta l’art. 31 cpv. 1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere, per cui il termine di 10 giorni per interporre opposizione in casu é venuto a scadere lunedì 22 marzo 1999, il giorno 12 marzo da cui

ha cominciato a decorrere non essendo compreso nel termine di 10 giorni;

Interrogato formalmente sotto la comminatoria delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione (art. 306 CP), __________ ha affermato di avere telefonato lunedì 22 marzo 1999 all’UEF di Locarno e di avere dichiarato di interporre opposizione. Da parte dell’UEF gli è stato consigliato di presentare istanza di opposizione tardiva.

Orbene dalle dichiarazioni dell’istante si evince che all’origine della mancata iscrizione dell’opposizione nella procedura in oggetto vi é stato un malinteso. Infatti allorquando il debitore ha telefonato all’UEF di Locarno, il termine per interporre opposizione non era ancora scaduto, per cui l’opposizione avrebbe dovuta essere iscritta. L’UEF ha invece consigliato all’istante di presentare istanza per interporre opposizione tardiva.

L’istanza di restituzione del termine è respinta, ma nel contempo all’UEF di Locarno va fatto ordine di iscrivere l’opposizione interposta da __________ siccome tempestiva.

  1. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 33 cpv. 3 e 74 cpv. 1 LEF

pronuncia:

  1. L'istanza di restituzione del termine 24 marzo 1999 __________ è respinta.

  2. All’UEF di Locarno è fatto ordine di iscrivere l'opposizione interposta da __________, nella procedura esecutiva n. __________ promossa dalla __________.

  3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  4. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  5. Intimazione: -


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il Presidente La Segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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