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15.1999.209 ΓÇó Restitution of time for opposition denied in debt enforcement
15.1999.209Altro tribunale8 ago 2000Dismissed
A debtor appealed against a garnishment notice issued by the Locarno enforcement office and simultaneously sought restoration of the deadline to oppose the payment order. She claimed she had received incorrect information from the office. The chamber found that the evidence did not show any impediment without her fault: she knew the document was a payment order and, as a former commercial-register debtor, did not need special explanations. The appeal was therefore rejected. The chamber also ordered that no court fees or indemnity be collected.
Art. 74 cpv. 1 LEF; restitution of the time limit for filing opposition requires proof that the debtor was prevented from acting without fault. Mere alleged misinformation is insufficient where the debtor knew the document was a payment order and, given her prior status under Art. 39 LEF, did not need further instructions on the legal consequences. In supervisory proceedings under Art. 17 LEF, the continuation of enforcement is lawful if no valid opposition was filed; proceedings remain statutorily free under Art. 20a LEF and no compensation is awarded pursuant to the OTLEF provisions cited.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.209
Data decisione, Autorità: 08.08.2000, CEF
Incarto n. 15.1999.00209 15.1999.00212
Lugano 8 agosto 2000FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 dicembre 1999 di
contro
l’operato dell’UEF di Locarno nell’ambito dell’esecuzione in via di pignoramento n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
richiamata l’ordinanza presidenziale 20 dicembre 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 17 gennaio 1999 dell'UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede in via di pignoramento nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che in data 4 novembre 1999 l’UEF di Locarno notificava all’escussa il precetto esecutivo n. __________;
che il 29 novembre 1999 l’UEF di Locarno notificava alla debitrice l’avviso di pignoramento, fissato per il giorno 11 gennaio 2000;
che con ricorso 13 dicembre 1999 __________ si è aggravata contro l’avviso di pignoramento, chiedendo nel contempo la restituzione del termine per formulare opposizione al precetto esecutivo;
che la ricorrente sostiene di non aver interposto opposizione a seguito di errate informazioni fornite dell’UEF di Locarno
che con osservazioni 17 gennaio 2000 l’UEF di Locarno ribadisce la correttezza del proprio chiedendo la reiezione del gravame;
che per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione;
che, interrogata formalmente il 3 agosto 2000, __________ ha dichiarato di essersi recata il 4 novembre 1999 presso l’UEF di Locarno, dove le avrebbero spiegato che poteva ma non doveva fare opposizione al PE (cfr. verbale d’interrogatorio formale, p. 2);
che la ricorrente ha sostenuto di sapere che l’atto sottopostole era un precetto esecutivo (cfr. verbale d’interrogatorio formale, p. 1);
che la ricorrente è fallita il 18 aprile 1983 quale titolare della ditta individuale "__________, __________ ";
che alla luce delle risultanze istruttorie non risulta che la ricorrente sia stata impedita, senza sua colpa, ad interporre opposizione al precetto esecutivo n. __________, né che necessitasse di spiegazioni su come comportarsi a ricezione di un precetto esecutivo, avuto riguardo al fatto che a suo tempo era iscritta a registro di commercio in una delle qualità dell'art. 39 LEF;
che l’UEF di Locarno, dando seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione, ha quindi agito correttamente
che di conseguenza il gravame deve essere respinto;
che sulle tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 17 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 13 dicembre 1999 di __________, è respinto.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all’UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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