Challenge to bankruptcy warning dismissed as merits-only complaint

15.1999.177Altro tribunale20 ott 1999Dismissed

Sintesi

The Ticino Court of Appeal, acting as supervisory authority in debt enforcement matters, rejected a debtor’s complaint against a bankruptcy warning issued by the Lugano enforcement office. The debtor argued that he had withdrawn his objection after allegedly agreeing with the creditor’s representative on instalment payments. The court held that supervisory review of a bankruptcy warning is limited to formal defects or specific admissibility/jurisdiction issues, whereas the appellant raised only merits arguments. It therefore dismissed the complaint, while waiving costs and compensation.

Regest

Art. 17 and 161 LEF; supervisory complaint against service of a bankruptcy warning: review is limited to formal defects and certain threshold objections, not to substantive disputes over payment arrangements or the creditor’s willingness to settle. A debtor’s reference to an alleged instalment agreement does not invalidate the warning where the complaint merely contests the merits of continuation of enforcement. In such a case, the supervisory authority must dismiss the complaint; costs may be waived pursuant to the applicable debt-enforcement fee rules.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1999.177

Data decisione, Autorità: 20.10.1999, CEF

Incarto n. 15.1999.00177

Lugano 20 ottobre 1999 /B/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 ottobre 1999 di


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 ottobre 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da


rappr. dalla __________

viste le osservazioni : - 14 ottobre 1999 della __________

  • 15 ottobre 1999 dell’Ufficio esecuzione di Lugano

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 1’309.90 oltre interessi al 5% dal 3 agosto 1999. L’escusso non ha interposto opposizione.

B. In seguito alla richiesta di proseguire l’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all’escusso il 7 ottobre 1999.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ con ricorso 7 ottobre 1999, sostenendo di avere ritirato l’opposizione dopo essersi accordato con la rappresentante della creditrice in merito ad una proposta di pagamento rateale. Dopo l’avvenuto ritiro dell’opposizione la __________ gli ha però comunicato che la sua cliente non era d’accordo con la proposta di pagamento e che intendeva proseguire con l’esecuzione. Il ricorrente ha ribadito di volere giungere ad un accordo con la creditrice al fine di potere pagare il suo debito a rate.

D. Delle osservazioni della creditrice e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto 1.

a) Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6 ad art. 160 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol.II, Zurigo 1997/99 n. 3 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

c) La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso. In casu va osservato che l’escusso ha ribadito la volontà di pagare il suo debito a rate, per cui sussiste la possibilità che le parti si accordino senza giungere all’inoltro di un’istanza di fallimento.

  1. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 7 ottobre 1999 di __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione:

– __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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