Debt enforcement complaint over attachment minimum subsistence

15.1999.165Altro tribunale8 nov 1999Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino supervisory chamber dismissed a debtor's complaint against the Mendrisio enforcement office's wage attachment. The debtor argued that her cohabitant's loss of unemployment benefits and the full rent burden should increase her subsistence minimum, and that her lunch expenses should be included. The court held that only the debtor's legally relevant household burden counts, that no proven lunch expense had been shown, and that the office had already been too generous in some respects. Because reformatio in peius cannot change the final dismissal result, the challenged calculation was simply confirmed. No costs or indemnities were imposed.

Massima Omnilex

Art. 93 LEF; art. 19 LPR; reformatio in peius in supervisory complaint proceedings over attachment calculations. In determining the attachable income and the minimum subsistence amount, the enforcement authority must ascertain ex officio the debtor's income and necessary needs at the time of attachment; subsequent changes are relevant only through a request for reconsideration. The cooperation duty of the parties limits the inquisitorial principle: expenses not alleged and substantiated by the debtor need not be investigated further. The prohibition of reformatio in peius concerns only the final outcome of the appeal and does not preclude the supervisory authority from correcting individual items even to the appellant's detriment, provided the appeal is not worsened in its overall result.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1999.165

Data decisione, Autorità: 08.11.1999, CEF

Incarto n. 15.1999.00165

Lugano 8 novembre 1999 /FA/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 27 settembre 1999 di


rappr. dallo studio legale __________

contro

l’operato dell’UEF di Mendrisio e meglio contro il verbale di pignoramento 16 agosto/14 settembre 1999 nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da


rappr. dal __________

viste le osservazioni 12 ottobre 1999 del __________

19 ottobre 1999 dell'UEF di Mendrisio,

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Il __________ procede nei confronti di __________ per l'incasso di un credito di fr. 5'255.55. Il 14 settembre 1999 l'UEF di Mendrisio ha inviato al debitore e al creditore il verbale di pignoramento 16 agosto 1999, con l'indicazione del calcolo effettuato per la determinazione dell'eccedenza pignorabile:

Introiti debitore fr. 2'985.90

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1’370.--

locazione parziale fr. 460.--

cassa malati fr. 300.--

trasferte fr. 180.--

Totale deduzioni fr. 2'310.--

Eccedenza mensile pignorabile fr. 675.--

C. Contro il pignoramento si è aggravata il 27 settembre __________ facendo rilevare che il suo convivente, __________, non percepisce più l'indennità di disoccupazione e sarebbe quindi completamente a suo carico. La pigione di fr. 905.-- verrebbe pagata interamente da lei. Il suo minimo esistenziale dovrebbe essere di conseguenza maggiorato e l'eccedenza pignorabile diminuita. Con un pignoramento di fr. 675.-- mensili la ricorrente non riuscirebbe a far fronte alle necessità quotidiane e agli oneri fiscali.

D. Con osservazioni 12 ottobre 1999 __________ ha postulato la reiezione del gravame. L'UEF di Mendrisio ha invece rilevato di essere incorso in alcuni errori a favore del debitore e si è rimesso al giudizio della Camera.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.

  1. Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo base di fr. 1’370.-- al mese è riservato ai coniugi. In caso di convivenza con un figlio maggiorenne o con un concubino si deve considerare, quale importo base, quello per persona che vive presso parenti che ammonta a fr. 925.-- (cfr. Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 24 ad art. 93 LEF).

In concreto la ricorrente occupa un appartamento unitamente al convivente e al figlio maggiorenne, devono quindi esserle riconosciuti unicamente fr. 925.-- quale importo base.

  1. Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale. Ex art. 19 cpv. 2 LPR le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso.

Il dovere di collaborazione delle parti, disciplinato dall'art. 19 cpv. 2 LPR, ha come referente l'art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e contribuisce a relativizzare il principio inquisitorio che connota il primo periodo. (…). Le parti devono indicare i fatti su cui fondano le loro domande, producendo i documenti necessari contestualmente all'offerta di tutti i mezzi di prova idonei e rilevanti per la corretta valutazione del ricorso. E' bene ricordare che la diligente conduzione del processo compete in primo luogo alle parti e l'Autorità cantonale di vigilanza non deve preoccuparsi di quanto non emerge dagli atti e documenti dell'incarto (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1 a) e b) ad art. 19 LPR, p. 249).

Nella fattispecie non emerge dall'incarto se il pasto verosimilmente consumato dalla ricorrente fuori casa (abita a __________ e lavora a __________) rimane a suo carico. Visto che __________, patrocinata da un legale, non ha fatto valere questa spesa, si deve ritenere che i costi per il pranzo siano assunti dal datore di lavoro.

  1. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

La ricorrente divide il proprio appartamento con il convivente e con il figlio maggiorenne. Essa non ha nessun obbligo legale di mantenimento nei confronti di __________, al momento senza reddito, al quale rimane aperta la possibilità di rivolgersi all'assistenza sociale. A queste condizioni non è sostenibile che __________ si assuma il mantenimento del convivente a scapito dei propri creditori (cfr. anche Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93 LEF). Risulta quindi corretto che solo una parte della pigione mensile venga computata sul minimo esistenziale dell'escussa. L'ufficio avrebbe anzi dovuto considerare pure l'apporto del figlio maggiorenne e considerare una quota di pigione a suo carico. La quantificazione di tale quota dipende dalla concreta suddivisione dell'appartamento tra gli inquilini, su cui è inutile indagare. Ad ogni buon conto non si giustifica, come preteso dalla ricorrente, un aumento della parte di pigione a suo carico, bensì è ipotizzabile addirittura una diminuzione che in concreto non è possibile (cfr. cons. 6).

  1. Agli atti non vi è copia della polizza di assicurazione malattia della ricorrente per il 1999. La somma riconosciuta, nemmeno contestata, deve essere considerata congrua.

  2. Il ricorso va quindi respinto. Il divieto della reformatio in peius impone la semplice conferma della decisione impugnata, senza possibilità di riforma a sfavore della ricorrente.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamato l'art. 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 27 settembre 1999 di __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementwage attachmentminimum subsistencecohabitationrent allocationburden of proofreformatio in peiussupervisory complaint

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the subsistence minimum had to be increased because the debtor's cohabitant no longer had unemployment income and was allegedly fully dependent on her

Decisione estratta

No. The office correctly counted only part of the rent against the debtor; she had no legal duty to maintain the cohabitant and social welfare remained available.

Motivazione estratta

In attachment calculations, the enforcement authority must assess income and necessary needs ex officio, but only the debtor's own legally relevant household burden counts. The court also noted that a higher rent share in her favor was not justified and might even have been lower.

Questione giuridica chiave

Whether a lunch expense had to be included in the minimum subsistence calculation

Decisione estratta

No. The file did not show that the debtor bore this cost, and it was assumed to be covered by the employer.

Motivazione estratta

Under the cooperation duty, parties must substantiate relevant expenses with documents. Since the debtor did not invoke or prove this item, the court would not investigate further.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal led to modification of the attachment calculation despite the prohibition on reformatio in peius

Decisione estratta

No. The complaint was rejected and the challenged decision had to be confirmed as a whole.

Motivazione estratta

The prohibition of reformatio in peius concerns only the final outcome on appeal, not individual income or subsistence items, but here the result remained a dismissal with confirmation of the attachment calculation.

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