Appeal against bankruptcy warning dismissed for lack of material competence

15.1999.151Altro tribunale8 set 1999Dismissed

Sintesi

The Ticino supervisory Chamber dismissed a debtor's complaint against a bankruptcy warning issued by the Mendrisio debt-enforcement office. The debtor argued that the creditor had taken back the compressor and accessories and that the matter should therefore not proceed to bankruptcy. The court held that only formal defects or lack of territorial/material competence can be reviewed in such proceedings; substantive objections are excluded. Since the complaint relied solely on merits-based arguments, it was rejected. No costs or indemnities were imposed.

Regest

Art. 17 LEF, Art. 161 LEF; complaint against service of bankruptcy warning: supervisory review is limited to formal defects and questions of competence, whereas substantive objections to the underlying claim or to an alleged settlement are inadmissible. If the complaint merely raises merits-based arguments, the supervisory authority must dismiss it without entering into the substance. No costs and no indemnities are awarded where the procedural rules so provide (consid. 2–3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1999.151

Data decisione, Autorità: 08.09.1999, CEF

Incarto n. 15.99.00151

Lugano 8 settembre 1999 /B/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 31 agosto 1999 di


contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e meglio contro la comminatoria di fallimento 8 luglio 1999 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da


ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 21/23 aprile 1999 dell’UEF di Mendrisio la __________ di __________ ha escusso la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 6’993.-- oltre interessi al 5% dal 13 agosto 1998 e fr. 88.40 oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 1999. L’escussa ha interposto opposizione. All’udienza di contraddittorio del 6 luglio 1999 davanti al Pretore di Mendrisio-Nord la debitrice ha riconosciuto di dovere alla __________ fr. 6’993.-- oltre accessori, dichiarando di ritirare l’opposizione.

B. In seguito alla richiesta di proseguire l’esecuzione, l’UEF di Mendrisio ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 25 agosto 1999.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso 31 agosto 1999, sostenendo che, viste le sue difficoltà finanziarie, ha invitato la creditrice a ritirare il compressore e gli accessori oggetto del credito. Il 12 luglio 1999 la __________ ha provveduto al ritiro.

Considerato

in diritto: 1. Ex art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario. Non occorrono ulteriori atti istruttori anche nel caso di un ricorso non temerario né infondato - tanto ove sia stato sottoposto ex art. 10 cpv. 1 LPR all’Autorità di vigilanza per il giudizio sull’effetto sospensivo, quanto nell’ipotesi che il gravame sia solo stato portato a conoscenza della CEF in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LPR - quando non ve ne sia la necessità, ad esempio se l’esame giudiziale è limitato a una questione di diritto che non richieda altri accertamenti fattuali, come pure quando il ricorso può essere respinto già sulla base dei documenti prodotti (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, 1998, p. 181)

a) Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

c) La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza. In casu va osservato che se l’oggetto del contendere è stato effettivamente ritornato alla creditrice e le eventuali spese pagate, nulla vieta alle parti di accordarsi senza giungere all’inoltro di un’istanza di fallimento.

  1. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 31 agosto 1999 __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione:

– __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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