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15.1999.138 ΓÇó Appeal against seizure notice declared inadmissible as late
15.1999.138Altro tribunale13 ago 1999Inadmissible
The debtor challenged a seizure notice issued by the Lugano enforcement office, arguing that she had no income and no attachable assets. The supervisory chamber held that the appeal, filed on 21 July 1999 against a notice dated 25 June 1999, was manifestly late. It further noted that the debtor’s objections raised only substantive matters outside its review power. The appeal was declared inadmissible, with no costs or indemnities awarded.
Art. 17 LEF, Art. 90 LEF; a complaint in debt-enforcement supervision must be filed within the statutory time limit, failing which it is inadmissible. The supervisory authority examines only reviewable enforcement defects; objections directed solely against the merits of the underlying debt or against the debtor’s financial capacity fall outside its cognizance (consid. 1-2). Where inadmissibility is found, no costs or indemnities are levied if federal law so provides (Art. 20a cpv. 1 LEF; Art. 61 cpv. 2 lett. a and Art. 62 cpv. 2 OTLEF).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.138
Data decisione, Autorità: 13.08.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00138
Lugano 13 agosto 1999 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 /21 luglio 1999 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del ricorrente da
rappr. da__________
viste le osservazioni 11 agosto dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha notificato alla debitrice l’avviso di pignoramento, previsto per il 27 agosto 1999;
che con ricorso 12 / 21 luglio 1999 __________ si è aggravata contro l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa da __________, sostenendo di non poter pagare l’importo richiesto, in quanto non lavora e non possiede beni pignorabili;
che con osservazioni 11 agosto 1999 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame per tardività;
che nel caso di specie __________ ha inoltrato ricorso solo in data 21 luglio 1999 e ciò malgrado il gravame sia datato 12 luglio 1999;
che il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha fissato il pignoramento per il 27 agosto 1999 dandone avviso alla debitrice;
che in concreto il ricorso inoltrato il 21 luglio 1999, come risulta dalla busta di spedizione, si rivela manifestamente tardivo;
che inoltre le contestazioni sollevate dal ricorrente concernono unicamente questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza;
che il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 90 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 12 / 21 luglio 1999 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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