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15.1999.132 ΓÇó Appeal against wage garnishment declared inadmissible
15.1999.132Altro tribunale9 ago 1999Dismissed
The debtor filed a supervisory complaint against a wage garnishment in Lugano enforcement proceedings, arguing that he had not received the agreed commission from the creditor. The Ticino supervisory chamber held that these objections related to the merits of the underlying dispute and were therefore not reviewable in supervisory proceedings. The complaint was declared inadmissible without evidence-taking. The court ordered no costs and no compensation and informed the parties of the possibility of a further appeal to the Federal Supreme Court’s debt-enforcement chamber within ten days.
Art. 17 LEF, Art. 9 LPR; supervisory complaint in debt enforcement is inadmissible where the grievances concern exclusively the merits of the underlying claim. The supervisory authority’s review is limited to enforcement-law issues and does not extend to substantive disputes over the existence or extent of the debt. Where the complaint is directly transmitted to the authority, a decision on admissibility may be rendered without prior evidentiary measures if the objections are manifestly outside the scope of review (consid. 1). Costs and indemnities are excluded by federal procedural law in such proceedings (Art. 20a LEF; Art. 61 and 62 OTLEF).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.132
Data decisione, Autorità: 09.08.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00132
Lugano 9 agosto 1999 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 luglio 1999 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del ricorrente da
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che con ricorso 28 luglio 1998 __________ si è aggravato contro il pignoramento di salario nell’esecuzione n. __________ promossa da __________, sostenendo di non aver mai ricevuto da quest’ultimo la provvigione pattuita per la vendita dei prodotti fabbricati dalla ditta del creditore;
che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo o al momento della ricezione della copia del ricorso per conoscenza, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);
che nel caso di specie il ricorso 28 luglio 1999 __________ è stato direttamente trasmesso a questa Camera;
che le contestazioni sollevate dal ricorrente concernono questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza;
che il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile senza la necessità di atti istruttori;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF e 9 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 28 luglio 1999 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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