Complaint against bankruptcy threat dismissed for lack of jurisdiction on the merits

15.1998.91Altro tribunale26 giu 1998Dismissed

Sintesi

The debtor challenged a bankruptcy threat issued after definitive rejection of opposition, but relied only on substantive disputes about invoicing, works on several sites, missing guarantees, incomplete performance, and a discount. The supervisory chamber held that such merits arguments cannot be reviewed in a complaint against the bankruptcy threat. Only formal defects, such as lack of bankruptcy capacity, public-law nature of the claim, pending debt-denial action, non-finality of the lifting decision, or territorial incompetence, may be raised. The complaint was therefore dismissed, with no costs and no indemnity.

Regest

Art. 17, 161 LEF; complaint against a bankruptcy threat: scope of supervisory review. The supervisory authority may examine only formal defects in the issuance of the bankruptcy threat, not substantive objections to the underlying claim or performance. Admissible complaints concern in particular lack of ordinary bankruptcy enforcement capacity (Arts. 39 f. LEF), public-law claims (Art. 43 LEF), pending debt-denial proceedings, non-executory lifting decisions, or territorial incompetence (consid. 1–3). Merits-based grievances must be asserted in the underlying opposition/lifting proceedings before the competent judge. Where the complaint is confined to such merits issues, it is dismissed for lack of material competence.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.91

Data decisione, Autorità: 26.06.1998, CEF

Incarto n. 15.98.00091

Lugano 26 giugno 1998 B/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 maggio 1998 di


contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 25 maggio 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da


(patr. dall’avv. __________)

viste le osservazioni : – 4 giugno 1998 di __________

– 18 giugno 1998 dell’UEF di Locarno;

ritenuto

in fatto: A. __________ procede in via esecutiva contro la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 14’098.95 oltre interessi e spese. L’escussa ha interposto opposizione. Con sentenza 20 aprile 1998 il Pretore di Locarno-Campagna ha rigettato in via definitiva l’opposizione.

B. Su richiesta di __________ di proseguire l’esecuzione, l’UEF di Locarno ha emesso il 25 maggio 1998 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 9 giugno 1998.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo che la ditta __________ ha contabilizzato versamenti effettuati su cantieri estranei alla richiesta di acconto inoltratale. Essa non ha poi preso posizione in seguito al mancato pagamento per il cantiere __________ previa istanza di iscrizione di ipoteca legale provvisoria. La ricorrente ha inoltre rilevato di non avere ricevuto delle garanzie nell’ambito dell’esecuzione di opere in diversi cantieri. Alcuni lavori nella casa del signor __________ sono stati eseguiti solo parzialmente ed ultimati dal proprietario. Infine non è stato applicato lo sconto sull’importo totale.

D. Delle osservazioni di __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

  2. La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, dopo aver interposto opposizione, doveva far valere le sue ragioni nell’ambito della procedura davanti al Pretore.

  3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 29 maggio 1998 della __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione:

– __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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