Complaint against bankruptcy warning rejected for lack of competence

15.1998.59Altro tribunale29 apr 1998Dismissed

Sintesi

The Ticino supervisory chamber dismissed a debtor's complaint against a bankruptcy warning issued by the Riviera enforcement office. The debtor argued only that the underlying invoice was not owed. The court held that such merits arguments could not be examined in supervisory proceedings; after withdrawal of opposition before the justice of the peace, they had to be raised in the enforcement litigation itself. The complaint was therefore rejected for lack of material competence. No costs or indemnities were imposed.

Regest

Art. 17 LEF; supervisory complaint against a bankruptcy warning: the supervisory authority may review only formal defects of the notice, such as lack of ordinary bankruptcy susceptibility, public-law claims, pending non-debt action, non-executory opposition decision, or territorial incompetence of the enforcement office; it is not competent to adjudicate substantive objections to the debt. Merits arguments must be raised in the proper enforcement proceedings or, where applicable, by an action under Art. 85a LEF. If the complaint is limited to substantive objections, it is dismissed for lack of material competence (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.59

Data decisione, Autorità: 29.04.1998, CEF

Incarto n. 15.98.00059

Lugano 29 aprile 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 10 aprile 1998 di


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera e meglio contro la comminatoria di fallimento 31 marzo 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da


viste le osservazioni: 10 e 21 aprile 1998 dell’UEF di Riviera

20 aprile 1998 di __________;

ritenuto

in fatto: A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 1’444.25 oltre interessi e spese. L’escusso ha interposto opposizione. Nell’ambito dell’udienza 10 marzo 1998 davanti al Giudice di pace del __________, comparso per la __________, ha dichiarato di riconoscere la fattura oggetto del PE in esame ed ha ritirato l’opposizione.

B. Su richiesta della __________ di proseguire l’esecuzione, l’UEF di Riviera ha emesso il 31 marzo 1998 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 3 aprile 1998.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo di non essere debitrice della fattura 24 gennaio 1995 emessa dalla ditta __________.

D. Delle osservazioni dell’UEF di Riviera si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

  2. La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, dopo aver interposto opposizione, doveva far valere le sue ragioni nell’ambito della procedura davanti al Giudice di pace.

La ricorrente può tuttavia, se del caso, domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito ex art. 85a LEF.

  1. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 7 aprile 1998 di __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione:

  • __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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