Debt enforcement minimum subsistence calculation and rent allowance

15.1998.3Altro tribunale10 lug 1998Dismissed

Sintesi

A debtor challenged a wage garnishment by the Locarno enforcement office and asked for additional subsistence items: car leasing, electricity, telephone, waste tax, and an AVS bill. The supervisory chamber rejected all requested additions. It held that electricity, telephone, and waste-collection costs are already included in the standard basic allowance, that car costs are only relevant if the vehicle is necessary for work or job search, and that the AVS invoice could not be privileged. The appeal was therefore dismissed. No costs or compensation were awarded.

Regest

Art. 17 and 93 LEF; subsistence minimum in wage garnishment: ancillary household expenses such as electricity, telephone and ordinary waste charges are covered by the basic allowance and cannot be added separately. Car-related costs are included only where the vehicle is non-seizable because it is necessary for the debtor’s profession or demonstrably indispensable for finding work; otherwise public transport is presumed sufficient. A claimed AVS contribution cannot be deducted where it would improperly favor a particular creditor or where the debt is not shown to be the debtor’s. In supervisory complaint proceedings no costs or indemnity are charged when federal law so provides.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.3

Data decisione, Autorità: 10.07.1998, CEF

Incarto n. 15.98.00003

Lugano 10 luglio 1998 /FP/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 22 dicembre 1997 di


contro

l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro il verbale di pignoramento 14 novembre 1997 nell’ambito di diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da


(rappr. da __________)

richiamata l’ordinanza presidenziale, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 8 gennaio 1998 dell’UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Lo __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

B. Il 14 novembre 1997 l’UEF di Locarno pignorava il reddito dell’escusso sulla base del seguente calcolo:

Introiti fr. 4’135.--

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1’025.--

locazione fr. 1’180.--

cassa malati fr. 236.--

spese diverse fr. 300.--

Totale deduzioni fr. 2’741.--

Eccedenza mensile pignorabile fr. 1’394.--

In data 21 novembre 1997 veniva ordinato, con effetto immediato, alla Cassa disoccupazione SEI di voler trattenere dall’inden-nità versata all’escusso l’importo mensile di fr. 1’394.--.

C. Contro tale provvedimento si è aggravato il 22 dicembre 1997 __________ chiedendo che nel calcolo del minimo di esistenza vengano conteggiati i seguenti importi:

fr. 647.50 canone leasing autovettura

fr. 157.45 spese di elettricità

fr. 133.15 tassa semestrale raccolta rifiuti

fr. 122.-- telefono

fr. 388.65 fattura AVS.

D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

  1. Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo base per persona singola che vive sola ammonta fr. 1’025.-- al mese.

Il ricorrente pretende il riconoscimento di fr.157.45 per spese di elettricità, fr. 122.-- per spese telefoniche, nonché fr. 26 per tassa raccolta rifiuti. Queste spese non possono però dar luogo a nessun supplemento, essendo le stesse già comprese nell’importo base mensile di fr. 1’025.--.

  1. E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n..60).

In casu il debitore non esercita attualmente alcuna attività lucrativa, né ha dimostrato la necessità di disporre di un’autovettura per cercare un nuovo lavoro. Di conseguenza egli può usufruire dei mezzi pubblici, il cui costo mensile è ampiamente coperto dall’importo di fr. 300.-- già riconosciuto dall’UEF a titolo di spese diverse.

  1. Il ricorrente chiede il riconoscimento dell’importo di fr.388.65 relativo ad una fattura della Cassa cantonale di compensazione AVS emessa a nome della ditta __________. Orbene tale importo non può venir riconosciuto, in quanto non è possibile accordare un privilegio ad un determinato creditore. Inoltre non vi è certezza che l’importo di cui viene richiesta la deduzione venga effettivamente versato alla Cassa cantonale di compensazione AVS. Abbondanzialmente va inoltre rilevato che la fattura in oggetto non risulta neppure intestata all’escusso, ragione per cui non si comprende il motivo della richiesta del ricorrente.

  2. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

Nel caso in esame l’escusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1’180.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 3 ½ locali che occupa da solo a __________

E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, è manifestamente sproporzionato alle sue effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’180.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 550.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento monolocale a __________ o in un comune viciniore.

  1. Ne consegue la reiezione del gravame.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 22 dicembre 1997 __________ __________, __________, è respinto

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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