Complaint against seizure notice after partial debt collection

15.1998.230Altro tribunale24 mar 1999Dismissed

Sintesi

The supervisory complaint of a debtor against two seizure notices was dismissed. The court held that, after continuation of enforcement on the basis of a final judgment partially dismissing opposition, the enforcement office was not required to examine alleged payment, extinction, or set-off of the debt. Such objections must be pursued in separate proceedings under Arts. 85 or 85a SchKG. The debtor’s request to limit the seizure amount therefore failed, and no costs or indemnities were imposed.

Regest

Art. 17, 85, 85a, 88 and 89 SchKG; seizure after continuation of enforcement based on a final judgment. The enforcement office must proceed ex officio and without delay once a valid request for continuation exists and the payment order is not defeated by pending opposition. In supervisory proceedings it may not review whether the claim has been extinguished after the judgment or whether set-off is alleged; such objections belong exclusively to the separate actions under Arts. 85 and 85a SchKG. A complaint under Art. 17 SchKG is inadmissible where the debtor merely contests the continued execution of an already definitively enforced claim. Costs may be waived where federal law so provides.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.230

Data decisione, Autorità: 24.03.1999, CEF

Incarto n. 15.98.00230

Lugano 24 marzo 1999 /FA/fp/fc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 28 dicembre 1998 di


contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro gli avvisi di pignoramento 14 e 17 dicembre 1998 emessi nella procedura esecutiva n. __________ promossa contro il ricorrente da


patr. dall'avv. __________

viste le osservazioni 11 gennaio 1999 __________;

13 gennaio 1999 dell'UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. L'UE di Lugano, su domanda di __________, ha spiccato il 28 novembre/5 dicembre 1996 il PE n. __________ nei confronti di __________ per fr. 150'000.-- oltre accessori a titolo di risarcimento danno causato da errore professionale. L'escusso ha interposto opposizione.

B. Con sentenza 31 agosto 1998 il Pretore di Lugano ha condannato __________ a versare a __________ la somma di fr. 66'534.35 oltre a interessi al 5% dal 25 novembre 1996, rigettando per quell'importo l'opposizione dell'avv. __________ al PE n. __________. La sentenza, in quel punto, è cresciuta in giudicato:

C. Il 30 novembre 1998 __________ ha domandato di proseguire l'esecuzione per fr. 66'534.35 oltre interessi al 5% dal 26 novembre 1996 e fr. 1'700.-- corrispondenti alla metà di TG e spese poste dal Pretore a carico dell'escusso. In deduzione venivano posti fr. 23'000.-- versati dal debitore il 24 novembre 1998.

D. L'UE di Lugano ha emesso un primo avviso di pignoramento il 14 dicembre 1998, poi annullato visto che il pignoramento era previsto per 4 gennaio 1999, giorno di chiusura di tutti gli uffici statali. Il secondo avviso di pignoramento 17 dicembre 1998 comunicava che il pignoramento sarebbe avvenuto il 7 gennaio 1999 per fr. 50'909.70, interessi e spese compresi.

E. Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ chiedendo che venisse accertato che il pignoramento era limitato all'importo di fr. 11'765.95. Il 25 marzo 1998 lo studio legale __________ ha emesso cinque note professionali in relazione a prestazioni fornite a __________ per un importo complessivo di fr. 45'591.60. A seguito del versamento di un acconto di fr. 6'500.-- lo scoperto ammonterebbe a fr. 39'091.60. Visto che l'escutente avrebbe ammesso di aver ricevuto da lui fr. 23'000.--, da pignorare rimarrebbe soltanto l'importo indicato.

F. Con osservazioni 11 gennaio 1999 __________ ha fatto valere la correttezza dell'operato dell'UE. L'art. 81 LEF stabilisce infatti che, per un credito fondato su una sentenza esecutiva, l'opposizione è rigettata, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto. Ciò non sarebbe stato il caso in concreto.

Considerato

in diritto: 1. A norma degli art. 88 e 89 LEF l'ufficio di esecuzione deve procedere senza indugio al pignoramento dell'escusso, se l'escusso ha fatto domanda di continuazione e dispone di un precetto esecutivo non scaduto e privo di opposizione. L'UE non è tenuto a esaminare un'eventuale estinzione del credito posto in esecuzione. L'escusso può ricorrere ex art. 17 LEF contro la continuazione dell'esecuzione unicamente se il PE è scaduto, se non è stata fatta domanda di prosecuzione o se l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88 LEF). All'escusso che intendesse ottenere l'annullamento dell'esecuzio-ne a seguito di estinzione del credito rimane aperta la via dell'azione ex art. 85 o 85a LEF.

  1. In concreto l'avv. __________ non contesta la crescita in giudicato del dispositivo n. 1 della sentenza 31 agosto 1998. L'opposizione al PE n. __________ è stata quindi parzialmente ma definitivamente rigettata. Non ricorre quindi alcun motivo di ricorso ex art. 17 LEF. La presunta compensazione non può essere qui fatta valere. L'escusso, che in casu non sembra disporre dei documenti esatti dall'art. 85 LEF (cfr. Bernhard Bodmer in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 20 ad art. 85 LEF), potrebbe eventualmente postulare l'accertamento dell'inesistenza del suo debito e l'annullamento dell'esecuzione ex art. 85a LEF. A titolo puramente abbondanziale giova rilevare che la documentazione prodotta dall'avv. __________ sarebbe comunque inidonea a evitare il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF (cfr. Daniel Staehlin in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 10 ad art. 81 LEF).

  2. Il ricorso va quindi respinto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 85, 85a, 88 e 89 LEF,

pronuncia: 1. Il ricorso 28 dicembre 1998 dell'avv. __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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