Wage garnishment: minimum subsistence and deductible expenses

15.1998.224Altro tribunale12 mar 1999Dismissed

Sintesi

A debtor challenged a wage garnishment ordered by the Bellinzona enforcement office, arguing that the attachable surplus should be reduced because his wife already faced garnishment, because family allowances and domestic allowances received by the spouse were exempt, and because deductions should be made for unpaid health insurance premiums and tax arrears. The supervisory chamber held that, where both spouses earn income, the debtor’s attachable share is calculated from his own determinative income and his share of the common minimum subsistence; the spouse’s separate garnishment does not alter this. It also held that only actually paid health premiums may be deducted, and that tax arrears do not justify a preferential deduction. The complaint was dismissed, with no costs or indemnities.

Regest

Art. 17, 93 LEF; determination of the attachable wage surplus where both spouses have income. The family minimum is calculated jointly and then apportioned according to the spouses’ net incomes; the debtor’s attachable share is obtained by deducting his share of the minimum from his determinative income. A garnishment imposed on the spouse does not affect this computation when the enforcement measure concerns only the debtor’s income. Deductions in the minimum subsistence calculation are admissible only for expenses actually paid. Tax arrears do not constitute privileged claims absent an express statutory basis; no factual privilege can be inferred merely from the debtor’s wish to satisfy public creditors.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.224

Data decisione, Autorità: 12.03.1999, CEF

Incarto n. 15.98.00224

Lugano 12 marzo 1999 /FP/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 2 dicembre 1998 di


contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento di salario 18 novembre 1998 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente

viste le osservazioni 15 dicembre 1998 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.

B. Il 10 novembre 1998 l’UEF di Bellinzona ha pignorato il salario dell’escusso sulla base del seguente calcolo:

Introiti

debitore fr. 2’620.-- 44%

moglie fr. 3’331.-- 56%

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1’370.--

figli minorenni fr. 300.--

riscaldamento fr. 120.--

locazione fr. 1’100.--

trasferte fr. 200.--

pasti fuori domicilio fr. 180.--

ass. diverse fr. 200.--

Totale fr. 3’470.-- fr. 1’570.-- 44%

Eccedenza mensile pignorabile fr. 1’093.--

C. Il 19 novembre 1998 l’UEF di Bellinzona ha ordinato, con effetto immediato, alla Cassa __________ di trattenere dall’indennità versata a __________ l’importo mensile di fr. 1’093.--

D. Con ricorso 2 dicembre 1998 __________ si è aggravato contro tale provvedimento sostenendo che il calcolo del minimo vitale non terrebbe conto del fatto che a carico della moglie esiste già un pignoramento mensile di fr. 300.--. Inoltre il ricorrente sostiene l’impignorabilità degli assegni famigliari e di economia domestica percepiti dal coniuge. __________ chiede inoltre il riconoscimento di un importo per il pagamento delle imposte, nonché il riconoscimento delle spese per il pagamento dei premi della cassa malati, non considerati nel calcolo del minimo vitale.

E. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

  1. Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Nel caso in esame l’UEF di Bellinzona ha correttamente eseguito il calcolo del reddito pignorabile dell’escusso sulla base del seguente calcolo:

reddito determinante del debitore: 44% di fr. 5’951.-- = fr. 2’620 ./.

minimo vitale del debitore: 44% di fr. 3’470.-- = fr. 1’570.--

Eccedenza pignorabile fr. 1’093.--

Ne consegue che la richiesta dell’escusso di tener conto del pignoramento a carico della moglie nel calcolo dell’eccedenza pignorabile e di non considerare nel reddito gli assegni famigliari e di economia domestica percepiti dal coniuge, non può essere accolta, essendo il pignoramento stato eseguito unicamente sulla base del reddito determinante dell’escusso.

  1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16).

Nel caso di specie il ricorrente pretende il riconoscimento di un importo mensile per il pagamento dei premi della cassa malati. Dalla lettera 10 dicembre 1998 della cassa malati __________ si evince che il ricorrente non paga più i premi dal luglio 1998. Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) la deduzione prospettata dal ricorrente non può essere effettuata.

  1. Il ricorrente postula il riconoscimento di un importo mensile per il pagamento delle imposte arretrate. Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento delle imposte cantonali e comunali arretrate non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore vorrebbe accordare a taluni creditori (Comune e Cantone). Abbondanzialmente va rilevato che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi riconosciuti servano effettivamente a tacitare tali creditori.

  1. Ne consegue la reiezione del ricorso.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 2 dicembre 1998 __________ è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all’UEF di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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