progetti
15.1998.202 ΓÇó Insufficiently reasoned complaint against wage garnishment
15.1998.202Altro tribunale29 gen 1999Remanded
The debtor filed a supervisory complaint against a wage garnishment order for CHF 459 per month. The complaint only referred generally to financial difficulties and did not meet the minimum reasoning requirements. The appellate supervisory court held that the enforcement office should have fixed a peremptory deadline to cure the deficient reasoning, and therefore remanded the file to the Lugano enforcement office for that purpose. It also ordered that no costs or compensation be charged.
Art. 7 cpv. 3 lett. b e cpv. 5 LPR; sufficiency of reasoning of a supervisory complaint and duty to grant a curing deadline. The complaint must, at least summarily, designate the federal or cantonal provisions allegedly violated and explain the alleged violation in relation to the challenged decision and its ratio decidendi. Purely generic hardship allegations do not satisfy this threshold. If the complaint is insufficiently reasoned, the supervisory authority must in principle fix a peremptory deadline for supplementation, subject to immediate intervention where the defect is total. Costs and indemnities follow the federal cost regime.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.202
Data decisione, Autorità: 29.01.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00202
Lugano 29 gennaio 1999 /FP/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 ottobre 1998 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 26 ottobre 1998 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti della ricorrente, rispettivamente da
(rappr. da __________)
e da
(rappr. da __________)
viste le osservazioni
– 9 novembre 1998 della __________ e __________
– 10 novembre 1998 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ e lo __________ procedono nei confronti di __________
B. Il 26 ottobre 1998 l’UE di Lugano ha pignorato il salario dell’escussa per l’importo mensile di fr. 459.--. In data 27 ottobre 1998 è stato notificato alla datrice di lavoro della debitrice, __________, il pignoramento di salario con effetto immediato.
C. Con ricorso 30 ottobre 1998 __________ si aggrava contro il pignoramento di salario 26 ottobre 1998 con la seguente motivazione:
“Mi appello veramente a voi invitandovi a non sottrarmi l’importo di fr. 459.-- dalla mia busta paga e vi prego invece di aiutarmi.”
D. Con osservazioni 9 novembre 1998 la __________ e lo __________ chiedono la reiezione del gravame
E. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l’atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione. Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR va fissato in linea di principio, riservato l’intervento d’acchito dell’Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell’art. 9 cpv. 2 LPR, quando manca la motivazione, come pure per completare un ricorso insufficientemente motivato (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 4.2. ad art. 7).
Nel caso di specie __________ si aggrava contro il verbale di pignoramento 26 ottobre 1998. Le uniche allegazioni contenute nel gravame sono generiche affermazioni riguardanti le difficoltà economiche della debitrice e della sua famiglia. L’Ufficio avrebbe quindi dovuto assegnare alla ricorrente il termine dell’art. 7 cpv. 5 LPR per completare l’atto insufficientemente motivato, non adempiendo lo stesso i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli atti vengono quindi retrocessi all’UE di Lugano, affinché assegni alla ricorrente un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per motivare il gravame, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso dichiarato irricevibile.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 30 ottobre 1998 di __________, è evaso nel senso dei considerandi
Gli atti vengono retrocessi all’UE di Lugano affinché abbia a determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster