Supervisory complaint on enforcement costs rejected

15.1998.170Altro tribunale10 mar 1999Dismissed

Sintesi

The supervisory chamber of the Ticino Court of Appeal rejected a complaint about an additional CHF 190 payment requested by the Lugano enforcement office in connection with seizure costs. The complainant argued that the costs had already been covered by a previous payment of CHF 2,108.40. The court held that the CHF 190 related to seizure costs and was properly collected, because the debtors were jointly liable and the peace judge had issued two separate seizure orders. The complaint was dismissed; no costs or indemnities were ordered.

Regest

Art. 17 LEF; Art. 9 LPR; seizure costs in enforcement proceedings may be collected again from a solidary co-debtor when they relate to a separate seizure order and the file allows the issue to be decided without preliminary evidence-taking. Where the challenge concerns only a point of law and the relevant documents are sufficient, supervisory authority may dispense with prior instruction (consid. 1-3). Costs and indemnities are not levied where federal law so provides (art. 20a cpv. 1 LEF; art. 61 cpv. 2 lett. a and art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.170

Data decisione, Autorità: 10.03.1999, CEF

Incarto n. 15.98.00170

Lugano 10 marzo 1999 /FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 16 ottobre 1998 di


contro


e meglio contro l’ammontare delle spese nell’esecuzione n. __________ promossa da


nei confronti di


esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ e __________, debitori solidali, per l’incasso di un credito di fr. 1’900.--

B. Il 29 settembre 1998 il Giudice di Pace del circolo di Lugano ha decretato il sequestro di tutto il mobilio ed ogni altro oggetto di valore situato nell’appartamento locato dai coniugi __________.

C. In data 8 ottobre 1998 il decreto di sequestro viene notificato ai debitori. Lo stesso giorno __________ ha versato l’importo di fr. 2’108.40 a saldo dell’esecuzione n. __________. Il 12 ottobre 1998 __________, su richiesta dell’UE di Lugano, ha versato un ulteriore importo di fr. 190.-- a valere quale saldo spese relativo all’istanza di sequestro in oggetto.

D. Con ricorso 16 ottobre 1998 __________ si aggrava contro la richiesta di un ulteriore versamento di fr. 190.-- sostenendo che le spese relative all’esecuzione in oggetto sarebbero già coperte dall’importo di fr. 2108.40 versato l’8 ottobre 1998.

Considerando

in diritto: 1. Per l’art. 9 cpv. 2 LPR si può prescindere dall’istruttoria preliminare per ragioni di forma o di sostanza. Sono formali quelle riferite a tardività, infondatezza o temerarietà del ricorso, mentre sono materiali quelle che consentono di superare la soglia di ricevibilità e di giungere celermente alla reiezione o all’accoglimento del gravame. Di regola non vi è istruttoria quando l’oggetto del contendere è una questione di mero diritto, che non necessita di accertamenti fattuali e può essere decisa sulla base dei dati già disponibili (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2. c) ad art. 9).

  1. Nel caso di specie il ricorso è stato direttamente inoltrato all’Autorità di vigilanza. Esso verte essenzialmente sull’ammontare delle spese esecutive e può essere già deciso sulla scorta dei documenti prodotti dal ricorrente. Di conseguenza si giustifica l’assenza di istruttoria.


contesta il fatto che l’UE di Lugano abbia richiesto alla moglie il pagamento dell’importo di fr. 190.--, avendo egli già versato fr. 2’108.40 a saldo dell’esecuzione n__________. Orbene dalla copia della ricevuta dell’Ufficio prodotta dal ricorrente si evince che l’importo di fr. 190.-- è stato versato da __________ a copertura delle spese di sequestro. Essendo __________ e __________ debitori solidali nei confronti di __________ ed avendo il Giudice di pace di Lugano emanato due distinti decreti di sequestro, si giustifica la riscossione delle spese anche nei confronti della debitrice solidale __________

  1. Ne consegue la reiezione del gravame.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 LEF e 9 LPR

pronuncia: 1. Il ricorso 16 ottobre 1998 __________ __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

-__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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