Insufficiently reasoned debt-enforcement complaint remanded

15.1998.163Altro tribunale18 nov 1998Dismissed

Sintesi

The debtor appealed against the notice of a creditor’s request for realization in enforcement proceedings, but submitted only a handwritten note and no proper legal reasoning. The supervisory court held that the complaint did not satisfy the minimum motivation requirements of Art. 7 para. 3 lit. b LPR. It therefore remitted the matter to the enforcement office so that it could set a peremptory deadline under Art. 7 para. 5 LPR for curing the defect, failing which the appeal would not be considered. No costs or indemnities were ordered.

Regest

Art. 7 cpv. 3 lett. b e cpv. 5 LPR; requisiti di motivazione del ricorso in materia di vigilanza esecutiva; un gravame deve indicare almeno sommariamente le norme violate e in che consista la violazione, con riferimento all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi. Una mera presa di posizione apodittica o un’annotazione marginale non bastano. In caso di motivazione mancante o insufficiente, l’autorità adita deve in linea di principio fissare un termine perentorio per sanare il difetto; solo in difetto di completazione l’atto non è preso in considerazione e il ricorso è dichiarato irricevibile (consid. 1-2). Spese e indennità sono disciplinate dal diritto federale e possono essere negate secondo la normativa applicabile (consid. 3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.163

Data decisione, Autorità: 18.11.1998, CEF

Incarto n. 15.98.00163

Lugano 18 novembre 1998/FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 settembre 1998 di


contro

__________ e meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione nell'esecuzione n. __________ promossa da


rappr.


nei confronti del ricorrente

viste le osservazioni 7 ottobre 1998 dell’UEF di


esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.

B. Il creditore, in data 29 settembre 1998 ha richiesto la vendita dei beni compresi nell’esecuzione n. __________ UEF di __________ a carico di __________.

C. Lo stesso giorno il debitore si è aggravato contro la comunicazione della domanda di realizzazione sostenendo che :

“La decisione è respinta. La mia sostanza viene divisa per metà con mia moglie __________ che è stata il centro di assistenza della mia malattia. “

D. Delle osservazioni dell’UEF di ____________________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Per l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l’atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione. Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR va fissato in linea di principio riservato l'intervento d'acchito dell'Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPR, quando manca la motivazione, come pure per completare un ricorso insufficientemente motivato (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, di imminente pubblicazione, n. 4.2. ad art. 7).

  1. Nel caso di specie __________ si aggrava contro la comunicazione della domanda di realizzazione 1998. L’unica allegazione contenuta nel gravame è l’indicazione scritta in calce al provvedimento impugnato. L’Ufficio avrebbe pertanto dovuto assegnare al ricorrente il termine dell’art. 7 cpv. 5 LPR per completare l'atto insufficientemente motivato, in quanto lo stesso non adempie i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli atti vengono quindi retrocessi all’UEF di __________ affinché assegni al ricorrente un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per motivare il gravame, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile.

  2. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR

pronuncia: 1. Il ricorso 29 settembre 1998 di __________, __________, è evaso nel senso dei considerandi.

  1. Gli atti vengono retrocessi all’UEF di __________ affinché abbia a determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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