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15.1998.154 ΓÇó Pledgeable income must include 50% housing costs for cohabitant
15.1998.154Altro tribunale4 nov 1998Granted
The supervisory complaint concerned the wage garnishment calculation in a debt enforcement case. The complainant argued that the debtor's cohabiting partner had to contribute to housing costs. The court held that the enforcement office should have allocated 50% of the rent to the debtor when calculating the minimum existence, because no special legal privilege exempted the partner from contributing. The appeal was therefore allowed, and the attachable monthly surplus was raised from CHF 400 to CHF 950. No costs or indemnities were awarded.
Art. 17 et 93 LEF; calcul du minimum vital en cas de concubinage lors d’une saisie de salaire. Les autorités de poursuite doivent établir d’office les éléments déterminants au moment de la saisie; les modifications ultérieures ne peuvent être prises en considération que par la voie de la révision de la saisie. En présence d’un concubinage, il est en principe admissible de retenir, sauf circonstances particulières, une participation de 50% du concubin aux frais communs, notamment au loyer. Un traitement préférentiel au profit d’un tiers ne peut résulter que d’une base légale expresse; l’existence d’éventuelles créances de remboursement envers ce tiers n’autorise pas à exclure sa contribution aux charges communes (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.154
Data decisione, Autorità: 04.11.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00154
Lugano 4 novembre 1998 /FP/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 settembre 1998 di
contro
__________ e meglio contro il calcolo del minimo esistenziale
nell’esecuzione gruppo n.__________ promossa da
e da
nei confronti di
viste le osservazioni 28 settembre 1998 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. In data 2 giugno 1998 l’UE di Lugano pignorava il salario del debitore sulla base del seguente calcolo:
Introito fr. 3099.10
Minimo di esistenza
importo base fr. 1025.--
locazione fr. 1100.--
cassa malati fr. 186.20
trasferte e pasti fr. 250.--
ass. diverse fr. 137.90
Totale deduzioni fr. 2699.10
Eccedenza mensile pignorabile fr. 400.--
C. Contro tale calcolo insorge con ricorso 2 settembre 1998 __________ sostenendo che la convivente dell’escusso dovrebbe essere tenuta a partecipare alle spese di locazione. Chiede quindi che il calcolo dell’eccedenza pignorabile venga modificato.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
In DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell’escusso di esigere dalla concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è quello del debitore e verso il quale quest’ultimo non può far valere nessun diritto al mantenimento.
Nel caso di specie l’UE pur avendo accertato che il debitore convive con __________, non ha ritenuto di considerare nel computo del minimo vitale la sua partecipazione alle spese di locazione, sostenendo che __________ deve rimborsare alla convivente consistenti aiuti finanziari che la stessa gli avrebbe elargito in passato. Tale opinione non può essere condivisa, infatti perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).
Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
Orbene, nel caso in esame non é adempiuta alcuna delle condizioni testé citate perché si possa concedere alla convivente del debitore un tale privilegio. Quindi appare adeguato calcolare nel minimo di esistenza del debitore un contributo all spese di locazione pari al 50% del canone. L’eccedenza mensile pignorabile a carico del debitore risulta essere la seguente:
Introito fr. 3099.10
Minimo di esistenza
importo base fr. 1025.--
locazione fr. 550.--
cassa malati fr. 186.20
trasferte e pasti fr. 250.--
ass. diverse fr. 137.90
Totale deduzioni fr. 2149.10
Eccedenza mensile pignorabile fr. 950.--
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 2 settembre 1998 __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile a carico di __________, è stabilita in fr. 950.-- in luogo di fr. 400.--.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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