Insufficiently reasoned complaint in debt enforcement attachment

15.1998.137Altro tribunale18 nov 1998Partially Granted

Sintesi

The debtor filed a complaint against two attachment records but merely wrote “I object” on the records, without any reasoning. The Chamber held that the filing did not satisfy the minimum motivation requirements of Art. 7(3)(b) LPR. Instead of rejecting it outright, the file had to be returned to the Vallemaggia enforcement office so that it could set a peremptory deadline to cure the defect, with inadmissibility threatened if no motivation was filed. No costs or compensation were charged.

Regest

Art. 7 cpv. 3 lett. b e cpv. 5 LPR; Art. 9 cpv. 2 LPR; insufficiente motivazione del ricorso in materia di esecuzione e pignoramento. Il gravame deve contenere, almeno in forma sommaria, l’indicazione delle norme violate e della violazione dedotta, riferita all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi. In difetto di motivazione o in caso di motivazione manifestamente insufficiente, l’autorità di vigilanza non deve in linea di principio statuire nel merito ma deve retrocedere gli atti affinché l’Ufficio assegni un termine perentorio per completare l’atto, con la comminatoria dell’irricevibilità. Le spese e le indennità seguono il regime speciale del diritto federale (cfr. consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.137

Data decisione, Autorità: 18.11.1998, CEF

Incarto n. 15.98.00137

Lugano 18 novembre 1998 /FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 2 settembre 1998 di


contro

l’operato dell’UEF di Vallemaggia e meglio contro i verbali di pignoramento 11 maggio 1998 e 30 giugno 1998 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse da


rappr.


nei confronti del ricorrente

viste le osservazioni 2 settembre 1998 dell’UEF di Vallemaggia

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

B. L’11 maggio e il 30 giugno 1998 è stato eseguito il pignoramento della part__________ di __________ di proprietà dell’escusso. Contro tale atto il debitore ha formulato "opposizione".

C. L’ufficio non ha ritenuto di assegnare a __________ il termine di cui all’art. 7 cpv. 5 LPR per motivare il ricorso e ribadisce la correttezza del proprio operato, chiedendo la reiezione del gravame.

Considerando

in diritto: 1. Per l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l’atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione . Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR va fissato in linea di principio, riservato l'intervento d'acchito dell'Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPR, quando manca la motivazione, come pure per completare n ricorso insufficientemente motivato (cfr. Flavio Cometta, Comentario alla LPR, di imminente pubblicazione, n. 4.2. ad art. 7).

  1. Nel caso di specie __________ si aggrava contro i verbali di pignoramento 11 maggio e 30 giugno 1998. L’unica allegazione contenuta nel gravame è l’indicazione “ faccio opposizione “ scritta in calce ai verbali di pignoramento. L’Ufficio avrebbe quindi dovuto assegnare al ricorrente il termine dell’art. 7 cpv. 5 LPR per completare l'atto insufficientemente motivato, non adempiendo lo stesso i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli atti vengono quindi retrocessi all’UEF di Vallemaggia, affinché assegni al ricorrente un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per motivare il gravame, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso dichiarato irricevibile.

  2. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR

pronuncia: 1. Il ricorso 2 settembre 1998 __________, è evaso nel senso dei considerandi

  1. Gli atti vengono retrocessi all’UEF di Vallemaggia affinché abbia a determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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