progetti
15.1998.129 ΓÇó Appeal against charge list held time-barred
15.1998.129Altro tribunale5 ott 1998Inadmissible
A creditor complained that the special bankruptcy administration had failed to enter two mortgage claims in the charge list. The Chamber held that, because the administration had issued a formal refusal, the matter could not be treated as a denial of justice under Art. 17(3) SchKG but only as an ordinary complaint under Art. 17(1) SchKG. Since the charge list had been deposited on 30 June 1998 and the complaint was filed only on 7 August 1998, the ten-day deadline had expired. The complaint was therefore inadmissible, with no costs or indemnities.
Art. 17 SchKG; complaint against a charge list and denial of justice: where the bankruptcy administration has issued a formal decision, the party can no longer invoke denial of justice under Art. 17(3) SchKG, but must challenge the decision under Art. 17(1) SchKG. A formal refusal excludes omission or delay in the procedural sense. Complaints against measures under Art. 17(1) SchKG are subject to the ten-day time limit counted from the challenged act; a filing after that period is inadmissible. Cost consequences may be omitted where federal provisions so provide.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.129
Data decisione, Autorità: 05.10.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00129
Lugano 5 ottobre 1998 FP/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 agosto 1998 di
patr. dallo studio legale __________
contro
l’operato dell’amministratrice speciale __________ e meglio contro l’elenco oneri concernente i fogli PPP __________ e __________ fondo base part. __________ RFD di __________ depositati il 30 giugno 1998 nell’ambito del fallimento della
viste le osservazioni 1° settembre 1998 della __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito del fallimento della __________ la __________ notificava il proprio credito relativo a due mutui ipotecari di fr. 175’000.-- e fr. 275’000.-- gravanti rispettivamente il foglio PPP __________ e __________ del fondo base part. __________ RFD di __________.
B. Le medesime pretese venivano insinuate anche dalla __________. Di conseguenza l’amministrazione speciale del fallimento comunicava l’11 maggio 1998 alla __________ la singolare situazione chiedendo a quest’ultima ulteriori informazioni a sostegno delle propria pretesa. Con scritto 28 maggio 1998 la __________ si limitava a contestare integralmente qualsivoglia diritto di __________ senza tuttavia addurre alcuna motivazione di rilievo.
C. Con decisione 25 giugno 1998 l’amministrazione speciale del fallimento __________ rigettava le pretese insinuate dalla __________ invitandola, se del caso, a chiarire la questione davanti al giudice del merito.
D. Con ricorso 7 agosto 1998 la __________ insorge contro la decisione dell’amministrazione fallimentare speciale per denegata giustizia ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 LEF a seguito di asserita violazione dell’art. 246 LEF. Chiede quindi che venga fatto ordine all’amministrazione speciale del fallimento __________ di iscrivere ad elenco oneri le pretese insinuate dalla __________, in quanto risultanti a Registro Fondiario.
E. Delle osservazioni dell’amministrazione speciale del fallimento si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 17 cpv. 3 LEF il ricorso per denegata o ritardata giustizia è ammesso in ogni tempo. L’autorità amministrativa o giudiziaria cade nel diniego di giustizia quando, pur essendo competente in materia e senza giusto motivo, rifiuti, ometta o ritardi eccessivamente determinati atti che le sono stati richiesti (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in RDAT I - 1996, p. 281). Di conseguenza non appena vi è una decisione formale da parte dell’autorità non è più possibile parlare di diniego di giustizia ex art. 17 cpv. 3, ma di provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LEF (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 6 n.19, p. 39).
Nel caso in esame la ricorrente si aggrava contro la mancata collocazione del proprio credito nell’elenco oneri, invocando a sostegno della propria tesi la violazione dell’art. 246 LEF. Avendo l’amministrazione fallimentare speciale emesso una decisione formale con la quale rifiutava l’insinuazione effettuata dalla __________, non è possibile parlare di diniego di giustizia, bensì, se del caso, di una violazione del diritto o eventualmente di un errore di apprezzamento ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LEF. Infatti anche la ricorrente stessa indica quale provvedimento impugnato l’elenco oneri concernente i fogli __________ e __________ del fondo base part. __________ RFD di __________. Orbene il ricorso contro l’elenco oneri ex art. 17 cpv. 1 LEF deve essere inoltrato entro dieci giorni dal provvedimento impugnato. L’elenco oneri in oggetto è stato depositato il 30 giugno 1998, quindi il ricorso 7 agosto 1998 della __________ si rivela manifestamente tardivo.
Ne consegue l’irricevibilità del ricorso per tardività.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 246 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 agosto 1998 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster