Debt enforcement complaints on valuation and charges dismissed

15.1998.114Altro tribunale16 nov 1998Dismissed

Sintesi

A debtor challenged the planned foreclosure sale of mortgaged real estate in Lugano. The supervisory court joined two complaints. It held that the attack on the valuation was filed too late because the debtor already knew the appraisal result when the auction notice was sent, and that the complaint about the creditor’s claim was unfounded because the opposition to the payment order had been withdrawn. The debtor’s objections to the list of charges and annotations were considered substantive disputes reserved to the ordinary courts, making that complaint inadmissible. No costs or indemnities were ordered.

Regest

Art. 140 SchKG; Arts. 37-40 RFF: scope of supervisory review of the list of charges in real-estate enforcement. Complaints concerning merely procedural defects fall within the supervisory authority’s cognition, whereas objections directed at the existence, amount or substantive validity of claims entered in the list of charges, including annotations, must be pursued before the ordinary judge. A challenge is inadmissible when it concerns merits issues beyond supervisory review. A complaint against an appraisal is time-barred if brought only after the debtor already knew the valuation and the statutory objection period has expired.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.114

Data decisione, Autorità: 16.11.1998, CEF

Incarto n. 15.98.00114/144

Lugano 16 novembre 1998 /FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sui ricorsi 9 luglio 1998 e 19 agosto 1998 di


contro

l’operato dell’UE di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente


patr. dall'avv. __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 16 luglio 1998, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

  • 22 luglio 1998 e 8 settembre 1998 della __________

  • 27 luglio 1998 e 15 settembre 1998 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Il 16 luglio 1996 la __________ ha inoltrato all’UE di Lugano la domanda di esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di __________ avente per oggetto la part. __________ RFD di __________. Il precetto esecutivo è stato emesso il giorno stesso e notificato con pubblicazione sul FUC n. __________. Contro tale precetto la debitrice ha interposto, il 24 aprile 1997, opposizione totale.

B. In data 8 maggio 1997 la Banca creditrice ha inoltrato la domanda di realizzazione avendo la debitrice ritirato l’opposizione al precetto esecutivo. La comunicazione della domanda di realizzazione è stata notificata alla debitrice il 13 maggio 1998. Il 3 giugno 1998 l’UE di Lugano ha incaricato l’ing. __________ di allestire la perizia relativa alla part. __________ RFD di __________. L’Ufficio ha pubblicato sul FUSC e sul FUC del __________ l’avviso d’incanto previsto per il __________ alle ore 15.00.

C. Con ricorso 6 luglio 1998 __________ contesta la validità della procedura sostenendo che la Banca __________ avrebbe richiesto la “sospensione della domanda di vendita” e si sarebbe impegnata a non riproporre la stessa fino alla conclusione delle trattative in corso. Quindi l’attuale procedura sarebbe da annullare. Inoltre la ricorrente sostiene che le pretese della Banca sarebbero infondate e per questo motivo l’opposizione formulata al PE n. __________ UE di Lugano sarebbe ancora in vigore. La debitrice conclude contestando la competenza e l’autorevolezza del perito designato dall’UE di Lugano.

Con scritto 8 luglio 1998 l’Ufficio ha chiesto alla debitrice l’anticipo spese di fr. 3’000.-- per l’allestimento di una nuova perizia. Il 13 luglio 1998 __________ si é rifiutata di versare l’anticipo richiesto, affermando di non aver mai domandato alcun rapporto peritale.

D. Nelle sue osservazioni 22 luglio 1998 la Banca __________ chiede che il ricorso venga respinto asseverando che, la creditrice si era impegnata, previo il ritiro dell’opposizione al precetto esecutivo a non inoltrare la domanda di vendita prima del 31 marzo 1998, nella speranza di giungere ad una soluzione bonale della vertenza. Poiché ciò non è avvenuto, tale domanda è stata inoltrata l’8 maggio 1998. Inoltre la Banca contesta l’asserzione della debitrice secondo cui la pretesa posta in esecuzione sarebbe infondata, in quanto la ricorrente avendo ritirato l’opposizione al precetto esecutivo, non avrebbe contestato l’ammontare del credito.

E. Con ricorso 19 agosto 1998 __________ si aggrava nuovamente contro l’operato dell’UE di Lugano contestando la perizia dell’ing. __________, il quale avrebbe allestito il proprio referto peritale in maniera superficiale. Tale agire avrebbe determinato un valore di stima peritale estremamente basso. Inoltre la ricorrente contesta tutte le pretese iscritte nell’elenco oneri della part. __________ di __________, nonché tutte le menzioni ed annotazioni.

F. Delle osservazioni della Banca __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. I ricorsi di cui agli inc. 15.98.114 e 15.98.144 sono diretti entrambi contro la realizzazione della part. __________ RFD di __________. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e concernono la medesima esecuzione. Di conseguenza si giustifica la loro congiunzione.

  1. La ricorrente si aggrava in entrambi i ricorsi contro la designazione del perito e la relativa perizia. La ricorrente ha però rinunciato il 13 luglio 1998 ad anticipare le spese per l’allestimento di una nuova perizia, sostenendo di non aver mai richiesto alcunché. In data 19 agosto 1998 la ricorrente si aggrava contro l’elenco oneri contestando il valore di stima peritale della part. __________ RFD di __________. Orbene, la debitrice era a conoscenza del valore di stima peritale già il 9 luglio 1998, quando l’UE le ha inviato l’avviso d’incanto, come risulta dalla ricevuta postale in possesso dell’Ufficio. Avendo la ricorrente rinunciato il 13 luglio 1998 a far eseguire una nuova perizia, ed essendosi aggravata contro il valore di stima peritale solo il 19 agosto 1998, il gravame si rivela , su tale punto, manifestamente tardivo.

  2. La ricorrente contesta la fondatezza della pretesa della Banca __________ e sostiene che l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ UE Lugano sarebbe ancora in vigore. Tale tesi è palesemente smentita dai documenti 3 e 4 prodotti dalla Banca che attestano il ritiro dell’opposizione da parte della debitrice __________. Conseguentemente il ricorso 6 luglio 1998 si rivela manifestamente infondato e per tale motivo deve essere respinto.

  3. Per l’art. 140 cpv. 2 LEF l’ufficiale comunica l’elenco oneri agli interessati impartendo loro un termine di 10 giorni per contestarlo.

Se la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 28 n. 39, p. 237/238).

  1. Nel caso in esame la ricorrente si aggrava contro le pretese iscritte nell’elenco oneri della part. __________ RFD di __________ contestandone l’ammontare e la fondatezza di tali crediti. La ricorrente contesta inoltre tutte le annotazioni e le menzioni iscritte in tale elenco oneri. Le censure sollevate da __________ concernono quindi questioni di merito che devono essere demandate al Giudice ordinario, sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.

  2. Ne consegue l’irricevibilità del gravame

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 140 LEF, 37, 38, 39 e 40 RFF

pronuncia: 1. Le procedure inc. 15.98.114 e inc. 15.98.144 sono dichiarate congiunte.

  1. Il ricorso 6 luglio 1998 __________ è respinto

  2. Il ricorso 19 agosto 1998 __________ è irricevibile.

  3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  5. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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