Bankruptcy warning after cancellation of sole proprietorship

15.1998.112Altro tribunale29 lug 1998Dismissed

Sintesi

The debtor appealed a bankruptcy warning issued by the Locarno enforcement office, arguing that his sole proprietorship had already been cancelled and that the six-month bankruptcy period had expired. The supervisory chamber held that, under Arts. 39 and 40 SchKG, a sole proprietor remains subject to bankruptcy enforcement for six months after publication of the cancellation in the commercial gazette. Because the creditor requested continuation before the end of that period, the warning was valid. The appeal was therefore dismissed, with no costs or indemnities awarded.

Regest

Art. 39 cpv. 1 e 40 LEF; continuazione dell’esecuzione in via di fallimento dopo cancellazione della ditta individuale. Il titolare di una ditta individuale rimane soggetto alla procedura di fallimento per sei mesi dalla pubblicazione della cancellazione nel FUSC. Se la domanda di continuazione è presentata prima della scadenza di tale termine, l’esecuzione prosegue validamente in via di fallimento e la comminatoria di fallimento è conforme a diritto (consid. 1-2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.112

Data decisione, Autorità: 29.07.1998, CEF

Incarto n. 15.98.00112

Lugano 29 luglio 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14 luglio 1998 di


patr. da: avv. __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 6 luglio 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da


viste le osservazioni 20 luglio 1998 dell’UEF di Locarno;

ritenuto

in fatto

  1. Nell’esecuzione
  2. __________ promossa da __________ contro __________, il 6 luglio 1997 l’UEF

di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata notificata l’8

luglio 1998 a __________.

B. Con tempestivo ricorso 20 luglio 1998 __________ ha chiesto l’annullamento della comminatoria di fallimento, sostenendo di non essere più soggetto alla procedura di fallimento. Egli ha rilevato di avere chiesto il 19 dicembre 1997 la cancellazione della sua ditta individuale. La pubblicazione sul FUC è apparsa il __________, mentre la comminatoria di fallimento è stata emessa, trascorso il termine di sei mesi dalla cancellazione, dopo il __________.

C. Con osservazioni 20 luglio 1998 l’UEF di Locarno ha rilevato che la ditta individuale __________ è stata cancellata con pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC) dell’__________, come risulta dall’estratto del Registro di commercio di Locarno __________. La domanda di proseguire l’esecuzione è stata consegnata all’UEF il 3 luglio 1998, mentre la relativa comminatoria di fallimento è stata spedita il 6 luglio 1998 e notificata al ricorrente l’8 luglio 1998. La comminatoria di fallimento è pertanto da considerare valida ex art. 40 LEF, essendo stata notificata entro il termine di sei mesi dalla cancellazione.

Considerato

in diritto

  1. Per i combinati art. 39 cpv. 1 e 40 LEF, il titolare di una ditta individuale resta soggetto alla procedura di fallimento anche dopo la cancellazione della ditta individuale dal Registro di commercio, per sei mesi dalla pubblicazione della cancellazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell’esecuzione, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento.

  2. Dall’estratto del Registro di commercio di Locarno 20 luglio 1998 si evince che la ditta individuale __________ è stata cancellata il __________ con pubblicazione sul FUSC dell’. Ex combinati art. 39 cpv. 1 e 40 LEF __________ è rimasto soggetto all’esecuzione in via di fallimento per un termine di sei mesi dalla pubblicazione sul FUSC e pertanto fino all’. Avendo il creditore chiesto di proseguire l’esecuzione con domanda 3 luglio 1998, ossia prima dello scadere del predetto termine di sei mesi, l’UEF di Locarno ha correttamente proseguito l’esecuzione in via di fallimento, emettendo la comminatoria di fallimento 6 luglio 1998

  3. Il ricorso 14 luglio 1998 __________ va quindi respinto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17, 39 e 40 LEF

pronuncia

  1. Il ricorso 14 luglio 1998 __________ è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione: -


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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