AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.00100
Data decisione, Autorità:
21.08.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00100/101/102/109/110
Lugano
21 agosto 1998 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi
19 giugno 1998 (__________)
19 giugno 1998 (__________)
24 giugno 1998 (__________)
6 luglio 1998 (__________)
6 luglio 1998 (__________)
di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________, e meglio
contro
l’esecuzione
dei sequestri n. __________, decretati dalla Pretura del Distretto di
__________, su istanze di sequestro di
nei confronti
della ditta ricorrente;
Viste le osservazioni 26 giugno, 30 giugno e 10 luglio
1998 della _______, e 30 giugno, 1° luglio e 13 luglio 1998 dell’UE
__________;
Ritenuto
in fatto: A. Per forniture di
materiale di vario genere per la costruzione e l’arredamento di un albergo a
__________, la __________ ha emesso a favore della ditta __________ di
Caltagirone diversi assegni, tutti tratti sulla __________, in particolare gli
assegni:
B. Con
decisione 27 maggio 1998 il Pretore __________, Sezione 4, ha accolto
l’istanza 26 maggio 1998 _________ ordinando sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4
LEF e per un credito di fr. 519’840.-- derivante da asserite inadempienze
contrattuali della controparte, il sequestro presso la __________ degli otto
assegni citati. Quale titolo di credito, sul decreto di sequestro è indicato
“protocollo 18.5.1998” relativo alle asserite “manchevolezze” del debitore
__________ (cfr. doc. R -)
C. Lo
stesso giorno l’UE ha dato seguito all’ordine pretorile, invitando l’istituto di
credito ad accertare l’esistenza dei beni posti sotto sequestro con la diffida
a non disporne senza il suo esplicito consenso. Copia del verbale di sequestro
(sequestro n. __________) è stata spedita alle parti l’8 giugno 1998.
Contro
il decreto di sequestro 27 maggio 1998 __________ ha formulato opposizione; la
relativa procedura è tuttora pendente presso la Pretura __________.
D. Con
atto di “ricorso/reclamo” 19 giugno 1998 (__________) __________ si è aggravato
a questa Camera anche contro l’esecuzione del sequestro n. __________ da parte dell’UE.
E.
Nel frattempo __________ ha promosso contro __________ le esecuzioni in via
cambiaria n. __________ e n. __________ per l’incasso di due degli assegni
oggetto dell’istanza di sequestro 26 maggio 1998, e meglio degli assegni n.
__________ (di Lit. 121’600’000) e n. __________ (di Lit.40’000’000),
presentando i titoli all’Ufficio di esecuzioni _________. Ai due precetti
spiccati il 27 maggio 1998, __________ ha interposto tempestiva opposizione.
F. Con
istanza 29 maggio 1998 __________ ha chiesto allora alla Pretura __________,
Sezione 4, di ordinare il sequestro direttamente presso l’ UE __________ dei
due assegni n. __________ (di Lit. 121’600’000) e n. __________ (di
Lit.40’000’000) presentati da __________ con la domanda di esecuzione. Con
decreto 2 giugno 1998 la Pretura ha accolto l’istanza __________ e lo stesso
giorno l’UE __________ ha eseguito il sequestro (sequestro n. __________) e
depositato in cassaforte, sotto il numero N. __________, i due assegni
sequestrati. Anche contro il decreto di sequestro 2 giugno __________ ha
formulato opposizione e la procedura è pendente in Pretura.
G. Con
atto di “reclamo/ ricorso” 19 giugno 1998 __________ ha interposto ricorso
anche contro l’esecuzione del sequestro n. __________
H. Su
ulteriori istanze __________, sempre sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF e
per il medesimo titolo di credito, la Pretura di __________, ha nuovamente
ordinato il sequestro presso la __________ degli __________ n. __________ e n.
__________ (istanza 4 giugno 1998), dell’assegno n. __________ (istanza 23
giugno 1998) nonché dell’assegno n. __________ (istanza 25 giugno 1998) e l’UE
__________ ha dato seguito ai relativi ordini il 5 giugno 1998 (sequestro n.
__________), il 25 giugno 1998 (sequestro n. __________), rispettivamente il 26
giugno 1998 (sequestro n. __________). Anche contro la concessione di questi
sequestri __________ ha formulato opposizione e le relative procedure sono
pendenti presso il giudice del sequestro.
I. Con
atti di “ricorso/reclamo” 24 giugno 1998 () , 6 luglio 1998
() e 6 luglio 1998 (__________), __________ postula l’annullamento
anche dei sequestri n. __________, n. __________ e n. , con tesi e
argomentazioni identiche a quelle sostenute nei ricorsi del 19 giugno 1998
(). In sostanza con i __________ afferma:
-
che
il sequestro è abusivo, dal momento che “il provvedimento (...) porta sugli
assegni emessi quale mezzo di pagamento, anziché sul credito dell’opponente (la
ditta __________, nei confronti della banca assegnata”;
-
che
“con il sequestro dei titoli la controparte ottiene di annichilire buona parte
del significato commerciale di una carta valore rimessa a titolo di mezzo di
pagamento”;
-
che
a meno che in particolare l’UE non trasmetta alla competente Pretura gli
assegni sequestrati, “la cui presenza fisica, quale documento, è indispensabile
al Pretore per decidere sul rigetto cambiario (recte: sull’ammissibilità
dell’opposizione al precetto in via cambiaria, __________.)”, il sequestro
produce “effetti negativi ingiustificati” anche nell’ambito della parallela
esecuzione in via cambiaria;
-
che
“nel caso in cui inoltre il sequestro comportasse in qualche modo
l’inesigibilità degli assegni nei confronti della __________, il debitore
__________ otterrebbe il vantaggio di snaturare totalmente l’essenza dei titoli
di credito usati per pagare le forniture”;
-
che
inoltre “alla __________, avesse davvero voluto solo un provvedimento conservativo,
sarebbe senz’altro stato possibile chiedere ed ottenere un sequestro del
credito di __________ verso la __________ quale banca incaricata del
pagamento”, ciò che “avrebbe avuto quale conseguenza l’obbligo per la
__________ di accantonare e quindi bloccare le somme legate alla copertura
degli assegni, impedendo in tal modo alla __________ di usare la liquidità per
altri scopi”;
-
che
“stante comunque la possibilità per la __________ di procedere al sequestro
delle somme dovute dalla __________, nel caso concreto il sequestro si rivela
abusivo, anche perché contravviene alla chiara volontà di mettere il fornitore
al beneficio di un mezzo di pagamento astratto, e quindi in sé irrevocabile”;
-
che
infine il sequestro sugli assegni sarebbe comunque del tutto inutile, “giacché
essendo destinati ad un creditore __________, a seguito delle normative
valutarie di quel paese, i titoli recano per forza la dicitura non
trasferibile , sicché una girata a terzi sarebbe comunque esclusa a
priori”.
In
via subordinata il ricorrente postula l’assegnazione di un termine alla
__________ per depositare presso la Pretura del Distretto di __________, una
garanzia bancaria a suo favore di un importo pari a quello degli assegni, le
garanzie accordate dal giudice del sequestro, dell’ordine del 10% circa del
valore nominale degli assegni, essendo ritenute insufficienti.
I. Delle
osservazioni delle altre parti si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1.
a) Per
l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui
si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza del credito, di
una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 LEF nonché di beni appartenenti
al debitore. Se l’autorità di sequestro (nel caso di specie il pretore) concede
per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’ufficio
esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto: il
suo potere d’esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del
giudice del sequestro, atteso che non gli è possibile verificarne le condizioni
materiali, salvo i casi in cui la nullità del decreto risultasse manifesta
(cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.49 e 50,
p.416). Egli deve invece verificare la regolarità formale del decreto di
sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF,
ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la
non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; CEF 18 aprile 1988 su
reclamo A.F. cons. 1; Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993,
p.384 s.).
b) All’esecuzione
del sequestro si applicano per analogia gli articoli da 91 a 109 LEF
concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Il sequestro infatti quale misura
conservativa volta a tutelare i diritti minacciati del creditore e ad
assicurare che i beni del debitore non vengano sottratti all’esecuzione, sia
essa già avviata o imminente, anticipa di fatto il pignoramento, pur essendo
paragonabile al medesimo nei suoi effetti (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.53, p.417). L’organo esecutivo
deve in particolare rifiutare l’esecuzione del decreto di sequestro quando i
beni da sequestrare sono impignorabili, sia perché sottratti all’esecuzione in
forza degli art. 92 e 93 LEF o di altra norma legale speciale (DTF 107 III 37,
106 III 106, 76 III 34; Amonn/Gasser, op.cit.,
§23 n.8ss., p.167 ss.), sia perché senza valore di realizzazione (DTF 105 III
94, 97 III 23 ss.; Amonn/Gasser, op.cit.,
§23 n.5 ss, p.166s.).
- In
concreto i cinque sequestri impugnati vertono su assegni bancari (art. 1000 ss.
CO) che __________ ha emesso all’ordine __________ e tratto sulla succursale
__________ della __________ Ora assegni bancari come tali - che in quanto
cartevalori incorporano un credito - costituiscono senz’altro, in un’esecuzione
promossa contro il creditore dell’assegno, beni patrimoniali (dell’escusso)
suscettibili di divenire substrato esecutivo. I titoli rappresentano infatti
l’oggetto diretto del pignoramento (che porta dunque su “beni mobili”, cfr.
marginale dell’art. 98 cpv. 1 LEF); con il pignoramento dei titoli - che
l’ufficio deve prendere in custodia (art. 98 LEF) - anche i crediti che essi
incorporano per la natura stessa di cartavalore vengono automaticamente
pignorati (cfr. Peter Jäggi, in Zürcher
Kommentar zum OR, n. 324 ss. ad art. 965 CO).
Nel
caso in esame si ha la particolarità che il creditore del sequestro (la __________)
è nel contempo debitore del credito incorporato nei titoli da sequestrare. Ora
se in linea di principio è ammissibile il pignoramento (rispettivamente il
sequestro) di un credito il cui debitore è lo stesso creditore procedente (cfr.
DTF 109 III 62), ciò non può valere tuttavia senza riserve nel caso di un
assegno bancario rispettivamente di una cambiale.
Per
l’incasso di questi particolari tipi di cartevalori la LEF ha messo infatti a
disposizione del creditore - qualora il debitore è soggetto alla procedura di
fallimento - una procedura adattata alle loro specifiche esigenze di strumenti
creati per la circolazione del credito e per l’effettuazione dei pagamenti. Gli
art. 177 ss. LEF disciplinano infatti la procedura esecutiva in via cambiaria
caratterizzata dal principio di celerità nell’interesse appunto della
circolazione dei titoli. In particolare nell’esecuzione cambiaria il debitore
escusso è limitato nelle sue possibilità di opporsi all’esecuzione, la sua
opposizione potendo essere ammessa dal giudice soltanto se fondata sui motivi
esaustivamente previsti dall’art. 182 LEF. Inoltre per l’art. 182 cpv.4 LEF
qualora l’opposizione fosse motivata da eccezioni fondate sull’art. 1007 CO
(derivanti dunque in particolare dai rapporti personali dell’escusso con il
traente; per lo chèque cfr. art. 1143 cpv.1 n.5 CO), il debitore - se
l’opposizione venisse ammessa - è comunque tenuto a depositare l’importo del
credito o a fornire garanzia equivalente.
Ammettere
che il debitore (cambiario) di un assegno bancario possa ottenere il sequestro
a tutela di un credito (pretesa di risarcimento per inadempienza contrattuale)
nei confronti del creditore cambiario e derivante dal medesimo rapporto sotteso
al rapporto cambiario, avrebbe l’effetto - inammissibile - di svuotare di ogni
significato - snaturandola - la procedura esecutiva in via cambiaria,
pregiudicando la “Umlauffähigkeit” (così Meier-Hayoz/
Von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1995,§5 n.1 ss. p.77 ss.) dei
titoli. Sequestrando l’assegno, il debitore cambiario otterrebbe infatti di
paralizzare l’esecuzione in via cambiaria facendo valere ragioni di diritto
inerenti al rapporto base - cosiddetto rapporto causale, sotteso al rapporto
cambiario - tuttavia al di fuori della procedura cambiaria, eludendo così anche
l’obbligo di depositare l’importo dell’assegno ex art. 182 n.4 LEF.
Il
sequestro di una cambiale o di uno chèque si rivela pertanto incompatibile
quando - come in concreto - le parti del rapporto cambiario sono le stesse del
rapporto di diritto materiale alla base del sequestro e la via dell’esecuzione
cambiaria è aperta, le parti essendo in tal caso tutelate nei loro diritti in
maniera compiuta ed esaustiva già in quella procedura.
In
quanto incompatibili con il sistema dell’esecuzione cambiaria, i sequestri
impugnati vanno dichiarati nulli, e in questo senso i ricorsi di __________
vanno accolti.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 271 ss., 177 ss.
LEF,
pronuncia: 1. Le procedure inc. n. __________ sono dichiarate
congiunte.
- Il
ricorso 19 giugno 1998 __________, è accolto.
2.1. L’esecuzione
del sequestro n. __________ operata dall’Ufficio esecuzione __________ è
dichiarata nulla.
2.2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
2.3. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
- Il
ricorso 19 giugno 1998, è accolto.
3.1.1. L’esecuzione
del sequestro n. __________ operata dall’Ufficio esecuzione __________ è
dichiarata nulla.
3.2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.3. Contro questa decisione è dato ricorso entro
dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
- Il ricorso 24 giugno 1998__________,
Caltagirone, è accolto.
4.1.1. L’esecuzione
del sequestro n. __________ operata dall’Ufficio esecuzione__________ è
dichiarata nulla.
4.2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.3. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
- Il
ricorso 6 luglio 1998, è accolto.
5.1. L’esecuzione
del sequestro n. __________ operata dall’Ufficio esecuzione __________ è
dichiarata nulla.
5.2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5.3. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
Il ricorso 6 luglio 1998 __________ è accolto.
6.1. L’esecuzione
del sequestro n. __________ operata dall’Ufficio esecuzione __________ è
dichiarata nulla.
6.2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
6.3. Contro questa decisione è dato ricorso entro
dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione
a:
avv. __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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