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Numero d'incarto:
15.1998.00024
Data decisione, Autorità:
11.01.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00024
Lugano
11 gennaio 1999 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 febbraio 1998
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti del Distretto di , nella
procedura fallimentare n. concernente
e meglio
contro l’atto 9 febbraio 1998, mediante il quale è stato assegnato ai creditori
un termine per presentare richiesta di cessione ex art. 260 LEF;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 18 febbraio 1998, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 2 marzo 1998 di __________ in __________, 10 marzo 1998
dell’Ufficio esazione e condoni, __________, 11 marzo 1998 dell’UF di
__________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nel
fallimento di__________, decretato dal Pretore del Distretto di __________ il
28 luglio 1992, l’UF __________ procede alla realizzazione del fondo Part.
__________ RFD __________ di proprietà della fallita.
B. Nelle
relative condizioni d’incanto depositate il 18 novembre 1997 si legge in
particolare al punto 10:
“10.
I pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri (...) e 8 qui sopra
devono essere effettuati come segue:
Fr. 542’165.75 Contanti o assegno, alla delibera, in acconto e garanzia
del prezzo di aggiudicazione, il resto entro 30 giorni con l’interesse del 5%:
Fr.
155’723.75 saldo oneri 1-2-3 (I.L.);
-
Fr.
26’000.-- __________ (I. Cantonale Utili Immob.)
-
Fr.
196’490.-- __________ (Imposta Federale Utili
Immob.)
-
Fr.
3’952.-- __________ __________. Ammortamenti
Fr.
160’000.-- Acconto garanzia
Fr. 60’000.-- contanti o assegno, alla delibera, in acconto e
garanzia spese di realizzazione e trapasso.
In
calce alla terza pagina del verbale d’incanto, con riferimento al punto 10
sopra riportato, si legge inoltre la seguente nota:
- Gli
importi indicati corrispondono all’imposta massima posta a carico
dell’amministrazione del Fallimento, quale tassa sugli utili conseguiti con la
realizzazione dell’immobile. Tali tasse potranno essere comunque quantificate
unicamente dopo la realizzazione, cioè quando il prezzo conseguito dalla
realizzazione sarà noto alle autorità fiscali, le quali emaneranno specifica
tassazione soggetta a reclamo a norma della vigente __________.
Le
imposte dovute dall’amministrazione del fallimento sono considerate spese di
Massa a norma dell’art. 262 LEF e prelevate sul prezzo di aggiudicazione prima
della distribuzione. L’amministrazione del fallimento pagherà tali importi,
oggetto di specifica tassazione, qualora nessun creditore ipotecario
interessato intenda contestare la tassazione chiedendone la cessione a norma dell’art.
260 LEF”.
C. Contro
le condizioni d’incanto, e per quanto qui di rilevo contro la nota sub * del
punto 10 delle medesime, __________ ha presentato a questa Camera il ricorso 28
novembre 1997 (__________), con richiesta di concessione dell’effetto
sospensivo “nel senso indicato nelle osservazioni preliminari, p.to I.1. a
pag.2”.
A
pagina due dell’atto di ricorso, sub cifra I.1., si legge:
“La
ricorrente chiede la concessione dell’effetto sospensivo, affinché non si
proceda all’elaborazione dello stato di ripartizione prima della decisione del
presente ricorso. La domanda non è invece finalizzata alla sospensione
dell’incanto, previsto per il 4 dicembre 1997 e che non dipende dall’esito del
presente gravame.”
D. Con
ordinanza presidenziale 2 dicembre 1997 al gravame è stato concesso “effetto
sospensivo parziale, nel senso inteso al petitum I.1. a p.2 (dell’atto
di ricorso, n.d.r)”.
E. Il
4 dicembre 1997 ha avuto luogo l’incanto della part. n. __________, con
aggiudicazione a __________, per Fr. 1’498’000.--.
F. Il
5 febbraio 1998 l’Ufficio tassazione persone giuridiche ha notificato
__________ - quale amministratore fallimentare della __________ __________ in
liquidazione - le tassazioni relative al 1997 per imposte cantonali (di
complessivi Fr. 9’171.50, di cui Fr. 4’460.30 d’imposta immobiliare)
rispettivamente federali (di Fr. 5’092.--). Sulle notifiche di tassazione è
indicato che contro le stesse “è ammesso reclamo entro 30 giorni all’Ufficio
tassazione persone giuridiche, __________ ”.
G. Con
atto 9 febbraio 1998 indirizzato a __________ di __________ ha comunicato
quanto segue:
“A seguito della realizzazione del fondo di cui
sopra (part.n.__________), l’Ufficio Tassazione Persone Giuridiche di
__________ ha emesso la notifica di tassazione inerente l’imposta federale
diretta sull’utile di vendita per l’anno 1997 e l’imposta cantonale 1997.
Contro
queste tassazioni è data facoltà di reclamo entro 30 giorni.
Gli
importi dovuti secondo le tassazioni notificate all’amministrazione del
fallimento secondo la recente giurisprudenza del T.F. devono essere soluti
quali debiti di massa ex art. 262 cpv.2 LEF, e pertanto verranno prelevati
prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di
aggiudicazione .
L’amministrazione
del fallimento non intende contestare le tassazioni notificate in quanto emesse
in base ai dati disponibili. E’ pertanto data facoltà ai creditori interessati
di chiedere la cessione a norma dell’art. 260 LEF, del diritto spettante alla
__________ di proporre reclamo all’autorità fiscale competente contro le
notifiche di tassazione (allegate in fotocopia).
Visto
quanto sopra è pertanto assegnato ai creditori interessati un termine di 10
giorni dalla presente per presentare richiesta di cessione del diritto di
impugnare mediante reclamo le tassazioni emesse in data 5 febbraio 1998.
Non
pervenendo nessuna richiesta entro il 20 febbraio 1998, si riterranno accettate
le tassazioni emesse ed i relativi importi versati all’Ufficio Esazione”.
H. Con
scritto 13 febbraio 1998 indirizzato a questa Camera __________ facendo
riferimento all’atto 9 febbraio 1998 dell’organo fallimentare ha in particolare
rilevato che “nei considerandi __________ di __________ ha ribadito il
principio del privilegio indiscriminato del fisco, ritenendo i crediti fiscali
fatti valere dallo Stato (non solo quelli cantonali) privilegiati, in quanto da
tacitare mediante prelievo da operare prima della distribuzione del ricavo
della vendita del fondo”. __________ ha quindi osservato che “stante il
pendente citato ricorso (ricorso 28 novembre 1998 contro le condizioni d’asta
18 novembre 1998) v’è da ritenere che la precisazione contenuta
nell’assegnazione del termine qui allegata (atto 9 febbraio 1998 dell’UF, n.d.r.)
non può essere considerata una decisione in grado - se non impugnata - di
vanificare il ricorso di data 28 novembre 1997 vertente sul medesimo oggetto e
congiuntamente la decisione con la quale è stato concesso effetto sospensivo,
come pure la decisione che questa lodevole Camera è chiamata ad emanare”. La
banca ha poi così continuato: “Qualora, per denegata ipotesi, così non fosse,
si chiede che la presente venga trattata quale formale ricorso ai sensi dell’art.
17 LEF avverso l’ ”atto” qui allegato di data 9.2.1998, con le stesse ampie
considerazioni già espresse nel citato ricorso del 28 novembre 1997 che devono
essere date in questa sede per integralmente riportate”.
I. Delle
osservazioni delle altri parti interessate si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva
la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto
finale. In sostanza lo stato di ripartizione darà atto della misura in cui ogni
singolo credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli attivi - dopo
deduzione dei costi e dei debiti di massa - in conformità alla collocazione
ricevuta nella graduatoria. Esso sarà allestito in base agli art. 261 ss. LEF e
82 ss. RUF. L’art. 262 cpv. 1 LEF prevede in particolare che dal ricavo lordo
degli attivi si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla
dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione
dell’inventario. In caso di attivi gravati da diritti di pegno, si dovrà
tuttavia tenere conto dell’’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma ricavata
dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese d’inventario, di
amministrazione e di realizzazione ad essi relative. Quanto al conto finale,
esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei debitori, somme
ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro tutte le uscite
(in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi fallimentari risultanti
dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997,
§48 n.12 p.392). Per poter procedere all’allestimemto dello stato di
ripartizione definitivo si dovranno quindi conoscere sia gli attivi che i
passivi della procedura fallimentare. In particolare dovranno essere liquidati
in linea di principio tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo
(eventuali rivendicazioni di terzi o della massa) e del passivo (in particolare
eventuali contestazioni della graduatoria) (cfr. art. 83 RUF); occorre inoltre
che siano almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekosten- und -schulden”;
cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, n.5 ad art. 261 LEF).
-
Iscritti
nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito
esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”).
Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione
fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o
costi di massa e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda
ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai
creditori (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit.,
§48 n.2 ss., p.291 s.; Fritzsche/ Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo
1993, §52 n.19ss. p.368ss). Momento determinante per la distinzione tra debiti
del fallito e debiti della massa è quindi in linea di principio la
dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna
1993, p.300; sull’applicazione del principio in caso di pretese fiscali a
carattere periodico, cfr. anche M. Staehelin,
op.cit. n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione di
una pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una
questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge
al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III
121s.; Amonn/ Gasser, op.cit.,
§42 n.8 p.233; M. Staehelin, op.cit.
n.33 ad art. 262 LEF). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo,
comunque esaminare d’ufficio - in via pregiudiziale e con riserva di diverso
parere del giudice del merito - se i crediti insinuati vanno iscritti in
graduatoria oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3
in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente
riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto
retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi). Rientra invece nel potere di
cognizione dell’autorità di vigilanza l’esame della corretta applicazione da
parte dell’amministrazione delle norme di ripartizione, in particolare degli art.
261 ss. LEF e art. 82 ss. RUF.
-
L’art.
260 cpv.1 LEF stabilisce che ogni creditore del fallimento ha diritto di
chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei
creditori. Oggetto della “cessione” ex art.260 LEF può essere anche il diritto
di opporsi a pretese fatte valere contro la massa, in particolare anche
a pretese di natura fiscale (cfr. DTF 86 I 121 ss.; Amonn/ Gasser, op.cit., §47 n.36, p.383; Stephen V. Berti, Basler Kommentar zum SchKG,
n.10s. ad art. 260 LEF).
-
In
concreto __________ si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con
riserva di diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle
pretese fiscali notificate dallo Stato, qualificandole come “debiti di massa ex
art. 262 cpv. 2 LEF”, per poi procedere all’offerta in cessione ex art. 260
LEF del diritto di ricorso all’autorità fiscale, in vista appunto
dell’allestimento dello stato di ripartizione che come detto presuppone la
conoscenza esatta degli attivi e dei passivi della massa.
a) Nella
misura in cui l’ufficio qualifica le pretese in questione quali “debiti di
massa”, esso fa soltanto uso del suo potere di cognizione, limitato - come
visto - ad un esame pregiudiziale: le pretese fiscali, riferite entrambe al
1997, risultano a un esame prima facie caratterizzarsi più come debiti
della massa, in quanto sorte posteriormente alla dichiarazione di fallimento.
In questo senso il ricorso di __________ si rivela infondato. L’esame
definitivo della qualifica delle pretese fatte valere dallo Stato è tuttavia
demandato al giudice del merito - in concreto alla stessa autorità fiscale -
che se del caso si dovrà esprimere oltre che sull’esistenza e sul quantum della
pretesa fiscale, anche sulla natura di debito di massa.
b) Altra
questione invece è quella inerente alla qualifica delle pretese dello Stato
quali debiti di massa “ex art. 262 cpv. 2 LEF”, quindi da prelevare “prima
della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di
aggiudicazione”. Si tratta a non averne dubbio di un’anticipazione di un
provvedimento che __________ dovrà prendere in realtà soltanto in sede di
allestimento dello stato di ripartizione. Allo stadio di procedura in cui
l’atto 9 febbraio 1998 impugnato si inserisce - che con l’offerta in cessione
ex art. 260 __________ del diritto di impugnare la tassazione riguarda ancora
la determinazione di attivi e passivi della massa - oltre che del tutto
superflua siffatta anticipazione si rivela anzi inopportuna, in quanto di fatto
costringe chi non condivide il modo di procedere (soltanto annunciato) alla
futura ripartizione - in particolare in punto all’applicazione dell’art. 262
__________ - ad agire cautelativamente contro un atto (l’offerta in cessione)
di altra fase e portata procedurale, per non rischiare di vedersi opporre in
seguito il proprio silenzio. Su questo punto il ricorso va quindi accolto, nel
senso che nell’atto 9 febbraio 1998 la frase.
“Gli
importi dovuti secondo le tassazioni notificate all’amministrazione del
fallimento secondo la recente giurisprudenza del __________. devono essere
soluti quali debiti di massa ex art. 262 cpv.2 LEF, e pertanto verranno
prelevati prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul
prezzo di aggiudicazione.”
sarà
sostituita dalla frase:
“Gli
importi dovuti secondo le tassazioni notificate all’amministrazione del
fallimento devono essere soluti quali debiti di massa”.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 260, 261 e 262 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 13 febbraio 1998 __________, è parzialmente accolto nel senso dei considerandi.
1.1. Nell’atto
9 febbraio 1998 il periodo:
“Gli
importi dovuti secondo le tassazioni notificate all’amministrazione del
fallimento secondo la recente giurisprudenza del __________. devono essere
soluti quali debiti di massa ex art. 262 cpv.2 LEF, e pertanto verranno
prelevati prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul
prezzo di aggiudicazione.”
è
sostituita dalla proposizione:
“Gli
importi dovuti secondo le tassazioni notificate all’amministrazione del
fallimento devono essere soluti quali debiti di massa”.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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