AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.9
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00009
Lugano
29 maggio 1998 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 23 dicembre 1996 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
e meglio contro l’atto di pignoramento 23 ottobre 1996 emesso nell’esecuzione
n. __________ promossa contro il ricorrente da
patr.
dall'avv. dott. __________
viste le
osservazioni:
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n.__________ promossa da __________ contro __________ l’UE di
Lugano ha proceduto al pignoramento d’ufficio ex art. 145 LEF (Nachpfändung) di
(ulteriori) beni dell’escusso, e meglio come all’atto di pignoramento 23
ottobre 1996.
In
particolare nell’atto 23 ottobre 1996, intimato il 18 dicembre 1996, sono
indicati i seguenti beni:
-
sub
cifra 3: il conto __________ presso la __________ di __________, intestato
al debitore, “con saldo attivo attuale (sempre al 1° ottobre 1996, n.d.r.) di
fr. 44’318.80”, stimato dall’UE in fr. 44’000.--;
-
sub
cifra 6: il credito “vantato dal debitore nei confronti del suo ex-datore
di lavoro __________, derivante dalla retribuzione spettante al sig. __________
per il mese di ottobre 1996, ammontante a Fr. 8’596.80, limitatamente
all’eccedenza pignorabile di Fr. 6’370.- stabilita in base all’emarginato
calcolo del minimo esistenza”.
Nella
finca delle osservazioni è indicato in particolare il seguente calcolo del
minimo di esistenza:
Minimo
base Fr. 1’370.--
Cassa
malati Fr. 752.10
Diversi Fr.
100.--
Fr. 2’222.10
L’UE
di Lugano ha poi rilevato che “il pagamento del canone di locazione
dell’abitazione di __________ è in arretrato di diversi mesi e tale voce è
stata pertanto esclusa dal suesposto
conteggio.”
B. Contro
siffatto pignoramento il 23 dicembre 1996 __________ ha interposto ricorso
chiedendo la “riforma” dell’atto di pignoramento 23 ottobre 1996 nel senso di
annullare da un lato il pignoramento del conto __________ n. __________ presso
la __________, trattandosi di conto “relativo al III pilastro e pertanto non
pignorabile” ; dall’altro di rivedere il calcolo dell’eccedenza pignorabile
sulla retribuzione del mese di ottobre”. Secondo l’escusso nel calcolo del suo
minimo di esistenza si dovrebbe tenere conto delle seguenti spese:
-
quota destinata al
pagamento delle imposte Fr. 7’000.--/8’000.-- mensili fino a febbraio 1997);
-
importo
di Fr. 1’000.-- al mese da versare all’AVS (totale Fr. 23’000.--), importo
concordato quale soluzione transattiva con l’Autorità per evitare una azione
penale;
-
Fr.
300.-- al mese per spese postali e telefoniche e di mobilità, necessarie alla
ricerca di un nuovo posto di lavoro;
-
spese
legali necessarie al ricupero dei suoi crediti (Fr. 5’100’000.--)
-
spese
di viaggio e giudiziarie per il recupero dei crediti vantati dal ricorrente
(viaggi, spese di spostamento, spese del rappresentante legale e dei testimoni
per un totale di Fr. 6’000.--);
-
spese
di locazione, che comunque risultano dovute.
C. Delle
osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in diritto:
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12
cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Ex
art. 92 n. 13 vLEF (= art. 92 n. 10 nLEF) sono escluse dal pignoramento le
pretese non ancora esigibili concernenti prestazioni previdenziali contro
un’istituzione di previdenza a favore del personale.
L’art.
92 n. 13 vLEF è applicabile anche alle prestazioni della previdenza individuale
vincolata del terzo pilastro A (art. 82 LPP; art. 1 e 4 OPP 3). Visto che le
prestazioni della previdenza professionale sono destinate a mantenere il
precedente tenore di vita - obiettivo che eccede la sola soddisfazione dei
bisogni di base -, non è errato pretendere che non sussiste necessariamente un
rapporto fra l’esclusione dal pignoramento prevista dall’art. 92 n. 13 vLEF e
la protezione del minimo vitale. Per chiara volontà del legislatore le
prestazioni del primo pilastro (AVS/AI) sono impignorabili (art. 92 n. 11 LEF);
quelle del secondo e del terzo pilastro sono invece relativamente pignorabili a
partire dalla loro esigibilità giusta l’art. 93 LEF. Le prestazioni del terzo
pilastro A hanno quale scopo di completare o anche di sostituire quelle del
secondo pilastro; permettere il loro pignoramento e il loro sequestro prima
dell’esigibilità significherebbe incitare gli assicurati a trasferire i loro
fondi al secondo pilastro (DTF 121 III 285; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 38 p. 172).
b) Dalla
convenzione di previdenza no. __________ conclusa da __________ il 18 marzo
1988 con la Fondazione __________ per la formazione individuale di patrimonio,
prodotta agli atti, si evince che l’escusso, già appartenente ad un’istituzione
previdenziale ai sensi dell’art. 80 LPP, ha stipulato una convenzione per la
formazione individuale di patrimonio. Secondo tale convenzione lo stipulante
può avere diritto al proprio avere al più presto cinque anni prima dell’età di
pensionamento AVS, riservati determinati casi, che definiscono le altre
possibilità di pagamento, in deroga a questa disposizione, ossia
a) qualora
il partecipante beneficiasse di una rendita completa di invalidità
dell’Assicurazione invalidità federale e qualora il rischio di invalidità non
fosse assicurato;
b) qualora
l’avere di previdenza fosse utilizzato per l’acquisto di diritti di una
istituzione previdenziale non assoggettata ad imposizione fiscale o di un’altra
struttura di previdenza riconosciuta;
c) qualora
il partecipante interrompesse la propria attività lucrativa indipendente per
intraprendere una nuova attività lucrativa autonoma di altro genere;
d) qualora
la Fondazione __________ fosse tenuta ai sensi dell’art. 5 della Legge sul
libero passaggio al versamento in contanti;
e) qualora
il partecipante sciolga o modifichi il rapporto di previdenza utilizzando le
prestazioni per acquistare o costruire una proprietà abitativa per uso proprio
ovvero per acquistare delle partecipazioni o ancora per rimborsare un prestito
ipotecario relativo a tale proprietà. Il prelevamento anticipato può essere
chiesto ogni cinque anni.
Per
i casi di cui alle lettere da b) a e) va rispettato un termine di preavviso di
tre mesi. Per il versamento in contanti di cui alle lett. d) ed e), qualora il
partecipante sia coniugato, è necessario il consenso scritto del coniuge.
Dall’esame
delle predette clausole emerge che l’escusso, avendo diritto al proprio avere
al più presto cinque anni prima del pensionamento AVS, riservati i casi sopra
elencati, ha sottoscritto una convenzione di previdenza vincolata (terzo
pilastro A). Nel caso di specie __________, essendo nato l’8 settembre 1937,
poteva esigere il proprio avere il più presto l’8 settembre 1997. Pertanto al
momento in cui è stato emesso l’atto di pignoramento in esame, ossia il 23
ottobre/18 dicembre 1996, il conto __________ con saldo di Fr. 44’318.80 non
poteva ex art. 92 n. 13 vLEF essere pignorato, il ricorrente non potendo ancora
esigere il suo avere.
Su
questo punto il ricorso di __________ va quindi accolto.
a) Il
ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un importo da destinare al pagamento
delle imposte e di un importo di Fr. 1’000.-- mensili che egli deve versare all’AVS.
Le
imposte non possono tuttavia venire considerate nel calcolo del minimo di
esistenza, lo Stato non avendo nessun privilegio nei confronti del debitore a
svantaggio degli altri creditori (DTF 96 III 42, Amonn/Gasser, op. cit. § 23 n.
64 p. 178). Lo stesso vale anche per l’importo mensile di Fr. 1’000.-- che il
ricorrente pretende gli venga riconosciuto per versamenti che deve effettuare all’AVS,
ritenuto inoltre che non vi è certezza che tali importi verrebbero
effettivamente versati allo Stato risp. all’AVS..
b) Secondo
il punto 1.2. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (in vigore dal 1. gennaio 1994) per coniugi viene riconosciuto un
importo base mensile di Fr. 1’370.--. Questo importo è comprensivo delle spese
di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri
domestici e pertanto anche delle spese per telefono, posta, elettricità. Per
quel che riguarda gli spostamenti per la ricerca di un nuovo posto di lavoro,
il ricorrente non ha presentato nessun giustificativo, atto a dimostrare tali
spese.
c) Per
le spese di viaggio, quelle legali e giudiziarie per il ricupero dei suoi
crediti non può essere concesso a __________ alcun supplemento, atteso che tale
importo andrebbe a svantaggio degli attuali creditori, senza che via sia
certezza che i crediti vengano effettivamente ricuperati e che gli attuali
creditori ne potranno beneficiare.
d) Non
possono essere considerati nel computo del minimo di esistenza gli importi non
effettivamente versati (DTF 121 III 20 ss.; Amonn/Gasser, op. cit. § 23 n. 64 p
178).
Di
conseguenza al ricorrente non possono essere riconosciute le spese di
locazione, considerato che egli non le ha sostenuto, essendo in arretrato di
diversi mesi con il pagamento dell’affitto.
Le
spese fatte valere dal ricorrente non possono pertanto essere considerate nel
calcolo del suo minimo di esistenza.
- Il
ricorso 23 dicembre 1996 __________ va quindi parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 92 n. 13 vLEF e
93 LEF
pronuncia:
- Il
ricorso 23 dicembre 1996 __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza il pignoramento del conto __________ presso la __________,
intestato a __________ con saldo attivo di Fr. 44’318.80 valuta 1. ottobre
1996, indicato al punto 3 dell’atto di pignoramento 23 ottobre/18 dicembre
1996, è annullato.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster