AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.8
Data decisione, Autorità:
02.04.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00008
15.96.00173
Lugano
2 aprile 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui ricorsi 14 ottobre 1996 (inc. VIG n. 15.96.173) di
__________, recte: Comunione ereditaria fu __________ composta
di __________, __________ __________
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno per ritardata giustizia
nell’ambito delle esecuzioni per pigioni e affitti n. __________ e __________
promosse dai reclamanti contro
e
16 gennaio 1997 (inc. VIG 15.97.8) di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Locarno e meglio contro l’avviso d’incanto 2 gennaio 1997 fissato nell’ambito
delle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il reclamante da
__________, recte: Comunione ereditaria fu __________ composta
di __________, __________
rilevato che con decreto presidenziale
20 gennaio 1997 al ricorso 16 gennaio 1997
di __________ è stato concesso effetto
sospensivo;
viste le osservazioni: - 18 ottobre
1996 dell’UEF di Locarno (inc. VIG 15.96.173)
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito
delle esecuzioni n. __________ e __________ pigioni e affitti promosse dai
creditori Eredi __________ contro __________ l’UEF di Locarno ha proceduto ad
allestire il 12 agosto 1996 un inventario dei beni di proprietà del debitore
siti nei locali locati (cfr. inventario), indicando che __________ ha
dichiarato che tutti i beni, eccetto quelli indicati al punto 14, andavano
esclusi dall’inventario ex art. 92 LEF.
B. Con
ricorso 14 ottobre 1996 gli __________ hanno chiesto l’intervento di questa
Camera affinché l’UEF di Locarno procedesse al più presto alla vendita.
C. Con
avviso d’incanto 2 gennaio 1997 l’UEF di Locarno ha fissato la vendita degli
oggetti inventariati per il 28 gennaio 1997.
D. Il
16 gennaio 1997 __________ si è aggravato contro l’avviso d’incanto
argomentando che gli oggetti inventariati costituiscono strumenti
indispensabili al suo lavoro di fotografo che, oltre a permettergli di
guadagnarsi da vivere, contribuisce ad arricchire il patrimonio culturale
svizzero. Inoltre in seguito allo sfratto immediato ha dovuto distruggere buona
parte del mobilio che si trovava nell’ufficio locato e gettarlo nella discarica
di Locarno, vista l’impossibilità di affittare un magazzino per conservarlo.
E. Con
le sue osservazioni la parte creditrice ha argomentato che accogliendo il
ricorso del debitore si procederebbe alla vanificazione del diritto di pegno
garantito dal diritto di locazione. Inoltre il ricorrente ha cessato l’attività
di fotografo. Dall’inizio degli anni ‘90 egli risulta praticamente inoperoso,
limitandosi a sottrarsi sistematicamente ai propri impegni.
Delle
osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
-
Sul
reclamo __________ Il reclamo 14
ottobre 1996 (inc. n. 15.96.173) ex art. 17 cpv. 3 LEF è stato evaso dopo che l'UEF
di Locarno si è determinato con il provvedimento impugnato da __________
-
Sul
reclamo __________ Può restare
indecisa la questione della tempestività del gravame: trattandosi di
impignorabilità ex art. 92 LEF, è comunque dato l'intervento d'ufficio
dell'autorità di vigilanza nel senso dell'art. 22 LEF.
a)
Ex
art. 92 n. 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e
i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per
l’esercizio della professione.
b) Dalla
documentazione prodotta dal reclamante (“note biografiche”) si evince che egli,
anche se con discontinuità, esercita la professione di fotografo. Di
conseguenza gli va riconosciuta l’impignorabilità degli strumenti necessari ad
esercitare tale attività. Dal verbale d’inventario vanno quindi esclusi gli
oggetti indicati con i n. 3, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 e
30.
c) Per
quel che riguarda il mobilio che __________ dichiarato di avere distrutto e
gettato nella discarica di Locarno, va osservato che nell’ambito dell’inventarizzazione
gli è stato vietato, con comminatoria delle sanzioni penali ex art. 169 CP, di
allontanare gli oggetti dai vani prima che sia stato pagato il credito più le
spese e gli interessi o siano state fornite garanzie sufficienti. Il ricorrente
doveva pertanto lasciare gli oggetti inventariati al loro posto. In caso
contrario può esser perseguito penalmente. Le allegazioni di __________ di aver
"dovuto distruggere" buona parte del mobilio, buttandolo "nella
discarica di __________ ", hanno un contenuto di sfrontatezza che non può
essere sottaciuto: alla parte creditrice resta il diritto di richiedere
l'intervento dell'autorità penale a tutela di pretese patrimoniali che prima facie
potrebbero essere state lese in termini penalmente rilevanti dal comportamento
dell'escusso.
- Il
ricorso 16 gennaio 1997 di __________ va parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si prelevano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 92 n. 3 LEF
pronuncia
- Il
ricorso 14 ottobre 1996 degli Eredi __________, recte: Comunione ereditaria fu
__________, composta di __________, __________ __________ (inc. VIG
__________), è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
1.1. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il
ricorso 16 gennaio 1997 di __________ (inc. __________) è parzialmente accolto.
2.1. Di
conseguenza dall’avviso di vendita 2 gennaio 1997 emesso dall’UEF di Locarno
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti di
__________ sono esclusi i seguenti oggetti indicati nel processo verbale 12
agosto 1996 con i numeri: 3, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25,
26 e 30.
2.2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
È
ordinata d'ufficio la rettifica dell'indicazione della parte creditrice nel
senso che in luogo di "__________" va indicato Comunione ereditaria
fu __________, composta di __________ __________
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19
LEF:
-
Intimazione: - __________
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster