Complaint against bankruptcy warning dismissed for lack of supervisory competence

15.1997.63Altro tribunale20 mag 1997Dismissed

Sintesi

The Ticino supervisory chamber dismissed a debtor’s complaint against a bankruptcy warning issued by the Lugano enforcement office. The debtor argued that the landlord deposit had not been placed on an interest-bearing account and asked to repay the debt in monthly instalments over 15 months. The court held that supervisory review is limited to formal defects and competence issues; because the complaint raised only substantive merits, it was inadmissible in substance and had to be rejected. No costs or indemnities were imposed.

Regest

Art. 17 LEF; supervisory complaint against a bankruptcy warning is limited to formal defects and questions of competence; substantive objections to the debt or to payment arrangements cannot be examined by the cantonal supervisory authority. If the complainant raises only such merits-based arguments, the complaint must be rejected for lack of material competence (consid. 1-3). Costs and indemnities may be waived under the applicable OTLEF provisions (consid. 4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.63

Data decisione, Autorità: 20.05.1997, CEF

Incarto n. 15.97.00063

Lugano 20 maggio 1997 B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Zali, Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 15 aprile 1997 di


contro

l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento ____________________ emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

__________;

preso atto che con decreto presidenziale 17 aprile 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

viste le osservazioni 23 aprile 1997 di __________;

ritenuto

in fatto

A. __________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 2’500.-- oltre interessi e spese.

Interposta opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto alla Pretora del Distretto di Lugano, Sezione 5, che con sentenza 11 marzo 1997 l’ha respinta .

B. Il 7 aprile 1997 l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata all’escusso l’8 aprile successivo.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ argomentando che la cauzione versata al locatore non è stata depositata su alcun libretto, per cui non ha fruttato interessi. Egli ha d’altro canto proposto di liquidare il debito in 15 mesi con versamenti di fr. 100.-- mensili.

D. Delle osservazioni di __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto

  1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.

  2. Il ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.

  3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia

  1. Il ricorso 15 aprile 1997 di __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: - __________


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La Segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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