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15.1997.38 ΓÇó Restitution of time limit for late objection denied
15.1997.38Altro tribunale25 lug 1997Dismissed
The Ticino appellate enforcement chamber, acting as supervisory authority, rejected a debtor's request for restitution of the time limit to file opposition against a debt-enforcement summons. The debtor had been absent for several weeks and argued that his father received the summons in his absence and failed to object in time. The court held that service on the father was valid under SchKG and that the debtor was at fault for not taking ordinary precautions or instructing his father, especially because he knew enforcement was foreseeable. Costs and indemnity were not ordered.
Art. 33 cpv. 4 LEF, art. 64 cpv. 1 LEF; restituzione del termine per proporre opposizione: ammissibilità e assenza di colpa. La restituzione del termine presuppone che l'interessato sia stato impedito ad agire da un ostacolo non imputabile a sua colpa; i criteri soggettivi coincidono sostanzialmente con quelli di cui agli art. 35 cpv. 1 OG e 24 cpv. 1 PA. Se la notificazione del precetto esecutivo è validamente eseguita presso il domicilio del debitore a persona adulta della famiglia, il debitore che si assenta per un periodo prolungato deve adottare le usuali cautele e istruire adeguatamente il destinatario della notificazione; in difetto, l'assenza di colpa è esclusa (consid. relativo alla notificazione e alla colpa). La competenza dell'autorità di vigilanza sussiste quando non è pendente una controversia giudiziale.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.38
Data decisione, Autorità: 25.07.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00038
Lugano 25 luglio 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza 28 febbraio 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da
nell'esecuzione n. __________ dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera promossa contro l'istante dalla
viste le osservazioni 18 marzo 1997 della creditrice procedente;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che la __________ procede contro __________ per Fr. 1'400.--, "importo prelevato presso la cassa della __________ in data 4.11.1996 da __________ e __________ ";
che il precetto esecutivo è stato notificato all'escusso, per il tramite di suo padre, il 7 febbraio 1997;
che con "istanza di opposizione tardiva (art. 77 LEF)" __________ assevera che:
"attualmente disoccupato, il 3 febbraio 1997 si è recato nella Svizzera interna alla ricerca di un posto di lavoro, facendo rientro al suo domicilio il 27 febbraio 1997";
durante la sua assenza, è stato notificato a suo padre il precetto esecutivo che lo indica come escusso;
al PE non è stata interposta - dal padre dell'escusso - opposizione nel termine di dieci giorni;
l'istante ritiene che la richiesta di opposizione tardiva sia giustificata in quanto, senza sua colpa, è stato impedito di fare opposizione;
che con ordinanza presidenziale 7 marzo 1997 è stato fissato alla precettante un termine ex art. 33 cpv. 3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva dell'escusso;
che con atto 18 marzo 1997 la __________ si è opposta, rilevando che l'escusso "agendo in correità con terza persona ha affermato di aver usato la tessera per prelevare la somma di Fr. 1'400.-- come al rapporto preliminare della Polizia cantonale di __________ del 26.11.1996";
che ex art. 33 cpv. 4 primo periodo LEF chi è stato impedito ad agire, entro il termine stabilito, da un ostacolo non imputabile a sua colpa, può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;
che la competenza dell'autorità di vigilanza è data quando già non vi sia disputa giudiziale;
che nel caso di specie - contrariamente a quanto __________ ha ipotizzato con il richiamo all'opposizione tardiva ex art. 77 LEF, applicabile solo quando vi è cambiamento del creditore in corso d'esecuzione - la domanda dell'escusso si esaurisce nel postulare l'ammissione dell'opposizione benché già siano decorsi 21 giorni dalla notifica del precetto esecutivo a suo padre;
che pertanto è data, secondo il nuovo diritto, la competenza esclusiva dell'Autorità cantonale di vigilanza;
che nel diritto previgente non vi era una disposizione specifica sulla restituzione dei termini;
che siffatto istituto è irrinunciabile nel diritto processuale moderno e viene a colmare una lacuna nella protezione giuridica dei soggetti di diritto (cfr. Messaggio sulla revisione della LEF, in: FF 1991 III 34);
che le condizioni soggettive della restituzione dei termini ex art. 33 cpv. 4 primo periodo LEF corrispondono in sostanza a quelle previste dagli art. 35 cpv. 1 OG e 24 cpv. 1 PA (cfr. Messaggio sulla revisione della LEF, in: FF 1991 III 34);
che per l'art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione, ritenuto che in sua assenza la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;
che nel caso di specie il precetto esecutivo è stato correttamente notificato al padre dell'escusso;
che l'escusso ha omesso per sua colpa di attuare le abituali precauzioni di chi si assenta per un periodo prolungato (cfr. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 4 ad art. 35 OG, p. 249), non istruendo suo padre come sarebbe stato suo preciso compito;
che la carente istruzione è tanto più grave nel caso di specie per il fatto che l'escusso ben sapeva che la __________ avrebbe proceduto nei suoi confronti in via esecutiva, atteso che __________ era stato arrestato a __________ il 10 novembre 1996 e rilasciato il giorno successivo anche per il titolo di truffa, "per avere, agendo in correità con __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, usando la tessera bancaria sottratta dalla borsetta di __________, ingannato con astuzia l'impiegato allo sportello della __________ inducendolo ad atti pregiudizievoli al patrimonio" facendosi consegnare la somma di Fr. 1'400.--;
che viene pertanto a mancare il presupposto soggettivo dell'assenza di colpa;
che l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere respinta;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 33 cpv. 4 primo periodo e 64 cpv. 1 LEF,
pronuncia
L'istanza di restituzione del termine 28 febbraio 1997 di __________, è respinta.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello,in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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