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Numero d'incarto:
15.1997.36
Data decisione, Autorità:
06.02.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00036
Lugano
6 febbraio 1998/FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 28 febbraio 1997 di
contro
l’operato
dell’UEF di mendrisio e meglio contro il conto finale e lo stato di riparto
nell'esecuzione
n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa
nei
confronti di
richiamata l’ordinanza
presidenziale 5 marzo 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto
sospensivo;
viste le osservazioni
27 marzo 1997 di __________
28 marzo 1997 dello studio __________
11 aprile 1997 dell’UEF di Mendrisio
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
domanda di vendita 17 novembre 1995, sulla base del PE __________ in via di
realizzazione del pegno immobiliare, notificato al debitore il 16 maggio 1995, l’__________
chiedeva la realizzazione della part. N.__________ RFD di __________ di
proprietà di . A seguito della richiesta di anticipo spese del 23
novembre 1995 l’ versava il 5 dicembre 1995 l’importo di fr.5’000.--.
L’asta si é svolta il 9 dicembre 1996 preceduta dalle pubblicazioni sul Foglio
Ufficiale Cantonale del __________, nonché sui quotidiani del __________ .
B. Nel termine assegnato
per la notifica degli oneri ipotecari, scadente il 4 luglio 1996, l’avv.
__________ insinuava a proprio nome e quale cessionario del credito vantato dall’__________
e oggetto della procedura di realizzazione, l’importo di fr. 939’958.05 oltre
interessi al 7% dal 1° maggio 1996 e garantito da 3 cartelle ipotecarie di
nominali fr. 850’000.--. Quale allegato all’insinuazione l’avvocato __________
produceva il contratto di compravendita sottoscritto in data 13 maggio 1996 con
l’__________ . L’asta, svoltasi come previsto il 9 dicembre 1996, ha visto
quale aggiudicatario l’avv. __________ per un importo di fr. 750’000.-- .In
data 5 febbraio 1997 l’UEF confermava l’avvenuto trapasso di proprietà e
allestiva il conteggio relativo alle spese. Il giorno successivo l’avv.
, con copia all’ lamentava la mancanza del dettaglio
relativo alle tasse e spese d’incanto, e nel contempo chiedeva che in tale
calcolo dovesse figurare l’anticipo di fr. 5’000.-- versato dall’.
Con scritto 17 febbraio 1997 l’ contestava che questo anticipo
dovesse essere considerato nel conteggio, osservando che tutte le spese
occasionate dovevano essere poste a carico dell’aggiudicatario. L’__________
contestava inoltre che, oltre al credito vantato dalla banca nei confronti
dell’escusso, oggetto della cessione di credito fosse anche l’anticipo di fr.
5’000.-- .
C. Con lettera 18
febbraio 1997 l’UEF comunicava all’avv. __________ che l’importo di fr.
5’000.-- anticipato dall’__________ non poteva essere considerato nel computo
delle spese di realizzazione e che lo stesso doveva essere restituito alla
Banca .Il 20 febbraio 1997 veniva allestito e depositato il conto finale e lo
stato di riparto, con il contemporaneo invio degli avvisi speciali agli
interessati.
D. Con tempestivo
ricorso 28 febbraio 1997 l’avv. __________ contesta il conteggio allestito dall’UEF
sostenendo che, con la cessione di credito egli è subentrato all’__________ a
tutti gli effetti, assumendo i diritti e gli obblighi attinenti all’anticipo,
rispettivamente al recupero delle spese di realizzazione, e quindi i fr.
5’000.-- versati dalla Banca quale anticipo, andrebbe restituito al cessionario
del credito, ovvero il ricorrente. Inoltre l’avv. __________ chiede la verifica
dell’intero conto tasse e spese, in quanto lo stesso conterrebbe delle spese
che non debbono essere considerate spese di realizzazione, e altre che sembrano
essere calcolate in eccesso rispetto alla OTLEF. In particolare egli contesta
che il pagamento dell’assicurazione per danni della natura debba essere posta a
carico dell’aggiudicatario quale spesa di realizzazione.
E. Con osservazioni 27
marzo 1997 l’__________ chiede che il ricorso venga respinto, in quanto
l’oggetto della cessione di credito sarebbe unicamente il credito vantato dalla
Banca nei confronti dell’escusso. L’importo di fr. 5’000.-- non farebbe parte
del credito ceduto, ma costituirebbe unicamente un anticipo versato per
permettere la vendita dell’immobile.
F. L’UEF di Mendrisio
nelle sue osservazioni ribadisce la correttezza del proprio operato, rilevando
che da informazioni assunte presso l’__________, oggetto della cessione era
unicamente il credito vantato nei confronti del signor __________ e null’altro.
Inoltre conferma la corretta applicazione della OTLEF, postulando la reiezione
del ricorso .
G. Delle osservazioni
dello Studio commerciale __________ si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 49 cpv.1 lit.a
RFF le condizioni di vendita mettono a carico dell’aggiudicatario senza
imputazione sul prezzo: le spese di realizzazione e di trapasso della proprietà
da praticarsi nel registro fondiario e nei titoli a riguardo dei pegni, delle
servitù, ecc., comprese le spese del procedimento previsto dall’art. 69 RFF
riguardo ai titoli ipotecari mancanti , totalmente o parzialmente estinti a
seguito dell’incanto.
-
In casu le
condizioni d’incanto prevedono espressamente alla cifra 8 che le spese di
realizzazione e di trapasso vadano a carico dell’aggiudicatario senza
imputazione sul prezzo di aggiudicazione. Quindi essendo l’avv. __________
l’aggiudicatario del fondo, è corretto accollargli le spese di realizzazione,
così come previsto dalle condizioni d’incanto, nonché dall’art. __________ RFF.
L’importo di fr. 5’000.-- versato dall’__________ quale anticipo spese, deve essere
restituito a quest’ultima, in quanto le spese di realizzazione devono essere
coperte dall’aggiudicatario e non dal creditore procedente. La decisione dell’UEF
di restituire l’anticipo all’__________ che lo aveva prestato deve quindi
essere ritenuta corretta, in quanto conforme a quanto previsto dall’art.
__________ RFF, nonché dalle condizioni d’incanto della part. __________ RFD di
. Il ricorso è quindi respinto. Per quanto concerne la questione di
sapere se l‘importo di fr. 5’000.-- deve essere restituito dall’
all’avv. __________ in virtù della cessione di credito 13 maggio 1996, si
tratta di un problema di merito che sfugge al potere di cognizione di questa
Camera.
-
L’ufficio di esecuzione
cura l’amministrazione e la coltura del fondo per il quale è stata avviata la
procedura in via di realizzazione del pegno (cfr. Art. 102 cpv.3 LEF e art.155
cpv. 1 LEF). L’amministrazione e la coltura del fondo comprendono tutte le
misure necessarie per conservarlo nella sua sostanza e nella sua rendita e per
percepirne i frutti e gli altri redditi, come ad esempio, ordinazione e
pagamento di piccole riparazioni, seminagione e piantagioni, rinnovo delle
assicurazioni ordinarie, disdetta ai locatari, loro sfratto, stipulazione di
nuovi contratti di affitto, raccolta e vendita dei frutti naturali, incasso
delle pigioni e affitti anche per via di esecuzione, esercizio del diritto di
ritenzione per pigioni e affitti, pagamento delle tasse correnti per il gas,
l’acqua potabile, l’elettricità ecc. (Art.17 RFF).
Le condizioni d’incanto
pongono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese d’amministrazione del
fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito (cfr. Art.46 cpv.1 RFF).
-
Nel caso in esame il
ricorrente non contesta la necessità di assicurare l’immobile, ma unicamente il
fatto che tali costi vengano accollati all’aggiudicatario del fondo. Orbene, le
condizioni d’incanto prevedono espressamente, in ossequio alle disposizioni
legali, segnatamente l’art.46 cpv. 1 RFF, che le spese di amministrazione del
fondo devono essere pagate dall’aggiudicatario. Quindi l’avv. __________, in
qualità di aggiudicatario del fondo, è tenuto al pagamento del premio
assicurativo dell’immobile, il quale costituisce senza alcun dubbio una spesa
di amministrazione. Il ricorso non merita quindi accoglimento neppure su tale
punto.
-
Il ricorrente chiede
la verifica di alcune posizioni del conto tasse e spese di realizzazione, in particolare
egli contesta gli importi seguenti:
fr. 68.-- per avvisi al proprietario dell’immobile e incarico per
l’amministrazione del fondo;
-
fr. 1’500.-- di
tassa d’incanto;
-
fr. 150.-- per
custodia titoli;
-
fr. 300.-- di
tassa per allestimento elenco oneri;
-
fr. 192.-- per
invio elenco oneri.
L’avviso al proprietario
dell’immobile circa l’incasso delle pigioni e degli affitti, nonché la nomina
dell’amministrazione del fondo, sono provvedimenti previsti dagli art. 102
cpv.3, 155 cpv. 1 LEF e __________ RFF che rientrano nell’ambito
dell’amministrazione dell’immobile. Quindi sulla base dell’art.46 RFF tali
spese di amministrazione vanno accollate all’avv. __________ quale
aggiudicatario del fondo. La tassa d’incanto viene calcolata sulla base del
prezzo di aggiudicazione. Per importi superiori a fr. 100’000.-- essa ammonta
al 2 per mille del ricavo (art. 30 OTLEF).Essendo il prezzo di aggiudicazione
fr.750’000.--, la tassa d’incanto è stata correttamente calcolata in fr. 1’500.--.
I titoli detenuti in custodia dall’Ufficio, hanno un valore nominale di fr.
850’000.--, per cui applicando l’aliquota prevista dall’art. 28 bis OTLEF, che
ammonta al 2 per mille del valore nominale, si ottiene effettivamente un
importo pari a fr. 150.--. Per il calcolo del periodo di custodia dei titoli è
determinante la data dell’incanto, vale a dire il 9 dicembre 1996, e la data di
trasmissione dei titoli all’ufficio dei registri, cioè il 3 febbraio 1997.
Quindi l’importo di fr. 150.-- è esatto e conforme alla OTLEF. La tassa per
l’allestimento dell’elenco oneri ammonta, giusta l’art. 29 OTLEF, a fr. 300.--
per ogni fondo, ed è stata quindi giustamente inserita nel conto tasse e spese
per tale importo. L’invio dell’elenco oneri agli interessati comporta una
tassa di fr. 8.-- per ogni pagina , fino a un massimo di 20 pagine (cfr. Art.9
cpv.1 lit.a OTLEF). Se una tassa deve essere calcolata secondo il numero delle
pagine, ogni pagina scritta anche parzialmente, equivale a una pagina intera (art.
5 cpv. 1 OTLEF ).L’elenco oneri della part. __________ RFD di __________ consta
di 6 pagine ed è stato inviato ai creditori ( 3 ), più una copia all’escusso,
per un totale di 24 pagine. Quindi l’importo di fr.192.-- ( = fr. 8.-- x 24 ) è
corretto. L’operato dell’UEF di Mendrisio deve quindi essere considerato
corretto, e il ricorso non può quindi essere accolto.
- Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 102, 155 LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 28 febbraio 1997
dell’avv. __________ è respinto.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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