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15.1997.35 ΓÇó Challenge to service of execution summons dismissed
15.1997.35Altro tribunale8 ott 1997Dismissed
A debtor complained that the execution summons had been served at the wrong domicile after he had moved. The Ticino supervisory chamber held that service was nevertheless proper under debt-enforcement law because the act had been delivered by the competent enforcement office, and in any event the debtor had timely filed opposition, showing effective protection. The complaint was dismissed as borderline frivolous. No costs or compensation were imposed.
Art. 17, 46 and 64 LEF; service of an execution summons challenged on the ground of a change of domicile. The service is not unlawful where the act is delivered by the competent enforcement authority; moreover, the debtor’s timely objection cures any lack of practical prejudice and shows effective safeguarding of rights. A supervisory complaint may be dismissed as unfounded even if the debtor alleges a later domicile change. Where the complaint is rejected, no costs are levied and no compensation is awarded under Art. 61 cpv. 2 lett. a and Art. 62 cpv. 2 OTLEF.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.35
Data decisione, Autorità: 08.10.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00035
Lugano 8 ottobre 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 febbraio 1997 di
patr. dall'avv. dott. __________
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno
nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente dalla
rappr. da __________
in materia di notificazione del precetto esecutivo;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che il 13 febbraio 1997 è stato notificato a __________ a __________ il precetto esecutivo n. __________;
che l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che con reclamo (recte: ricorso) 21 febbraio 1997 __________ rende noto di avere cambiato domicilio e di non essere più a __________ (cfr. dichiarazione 20 febbraio 1997 della Cancelleria comunale di __________);
che con osservazioni 26 febbraio 1997 l'UEF di Locarno comunica che dal 15 novembre 1996 l'escusso è domiciliato a __________ e che tanto per Contone che per __________ è data la competenza ratione loci dell'UEF di Locarno;
che la notificazione del precetto esecutivo è avvenuta correttamente dal profilo del diritto esecutivo, l'escusso avendo ricevuto l'atto esecutivo dall'organo d'esecuzione competente;
che __________ ha comunque dimostrato di essersi validamente cautelato interponendo tempestiva opposizione;
che il ricorso, al limite del temerario, deve essere respinto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 46 e 64 LEF
PRONUNCIA
Il ricorso 21 febbraio 1997 __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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