Denial of justice complaint in debt enforcement declared moot

15.1997.27Altro tribunale2 nov 1998Dismissed

Sintesi

A creditor complained that the Vallemaggia debt enforcement office had denied justice by failing to complete seizure proceedings. The court found that the office had actually taken the required steps, including repeated attempts to seize assets, but could not continue because the debtor had left the district and his domicile was no longer within the enforcement area. Since the obstacle was caused by the debtor's absence, not by the office, the complaint was disposed of in line with the reasons given. No costs or indemnities were charged.

Regest

Art. 17 cpv. 3 LEF; denial of justice in enforcement proceedings requires unlawful inactivity or procedural fault by the office. Where the enforcement office has taken the necessary steps but completion of the seizure fails because the debtor is no longer reachable or domiciled within the district, no denial of justice is made out. If no costs are to be levied, neither court fees nor indemnities are awarded pursuant to Art. 20a cpv. 1 LEF and Arts. 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.27

Data decisione, Autorità: 02.11.1998, CEF

Incarto n. 15.97.00027

Lugano 2 novembre 1998 /FC/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 febbraio 1997 per denegata giustizia presentato da


(rappr. da __________)

contro

l'operato dell'UEF di Vallemaggia nell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro


viste le osservazioni 30 aprile 1997 dell'UEF di Vallemaggia;

sentito il cursore __________ in sede di ispezione 23 ottobre 1998 a __________;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che __________ procede per fr. 3'000.-- oltre accessori contro __________, a quel momento domiciliato a __________, con precetto esecutivo n. __________ del 14 novembre 1995 dell'UEF di Locarno;

che al PE, notificatogli il 21 novembre 1995, __________ non ha interposto opposizione;

che l'escusso ha trasferito successivamente il suo domicilio ad Avegno;

che il 26 settembre 1996 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione all'UEF di Vallemaggia, precisando che "il Municipio di __________ mi ha confermato che, da poco tempo, il debitore abita nel Comune di __________ ";

che il cursore __________ dell'UEF di Vallemaggia ha ripetutamente tentato di procedere al pignoramento, rivolgendosi poi nel dicembre del 1996 alla Cancelleria comunale di __________;

che con lettera 22 gennaio 1997 l'Ufficio controllo abitanti di __________ ha comunicato a __________, già in __________, il trasferimento formale del domicilio con effetto dal 1. gennaio 1997;

che siffatto trasferimento è stato portato a conoscenza dell'UEF di Vallemaggia;

che il 30 gennaio 1997 l'UEF di Vallemaggia ha comunicato a __________ di non poter dar seguito alla domanda di proseguimento del "9 maggio 1996" (recte: 26 settembre 1996), il debitore essendo partito per "__________" (recte: __________);

che con "reclamo" (recte: ricorso) 6 febbraio 1997 __________ ha censurato il modus operandi dell'organo d'esecuzione forzata "per l'incomprensibile inattività di un pubblico ufficiale, sig. __________ ";

che, contrariamente all'assunto del ricorrente, l'UEF di Vallemaggia si è correttamente determinato, procedendo agli atti necessari per l'esecuzione del pignoramento, senza però poter giungere all'esito auspicato dal ricorrente per fatto imputabile ad assenza dell'escusso;

che la causa dell'irreperibilità è poi divenuta nota con il trasferimento di domicilio in __________, avvenuto di fatto in epoca imprecisata, verosimilmente prima del 1. gennaio 1997;

che non sono emersi elementi a carico dell'UEF di Vallemaggia, peraltro confrontato con un non trascurabile aumento delle procedure correnti;

che il ricorso deve pertanto essere ritenuto siccome evaso;

che, per carenza di domicilio dell'escusso nel circondario esecutivo dell'UEF di Vallemaggia, non è più ipotizzabile a questo stadio di procedura qualsivoglia prosecuzione;

che non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

richiamato l'art. 17 cpv. 3 LEF,

pronuncia: 1. Il ricorso per denegata giustizia è evaso nel senso dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione


Comunicazione all'UEF di Vallemaggia, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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