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Numero d'incarto:
15.1997.238
Data decisione, Autorità:
10.07.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00238
Lugano
10 luglio 1998
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 22 dicembre 1997 di
(patr. dall’avv.
__________)
contro
l’operato
dell’UEF di Mendrisio e meglio contro il verbale di pignoramento 6 novembre
1997 nell’esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse da
e
(rappr. da __________
nei confronti
del ricorrente
richiamata
l’ordinanza presidenziale 31 dicembre 1997, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 29 gennaio 1998 dell’UEF di Mendrisio
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ e il Comune di __________ procedono nei confronti di __________ per
l’incasso dei loro crediti
B. Il
6 novembre 1997 l’UEF di Mendrisio pignorava il salario del debitore sulla base
del seguente calcolo:
Introiti
debitore fr. 3’450.64
coniuge fr. 1’381.--
totale
mensile fr. 4’831.64
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’370.--
locazione fr. 800.--
diversi fr. 200.--
totale
deduzioni fr. 2’370.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 1’758.--
In
data 5 dicembre l’UEF di Mendrisio ordinava alle __________, datore di lavoro
del debitore, di trattenere dal salario dell’escusso l’importo mensile di fr.
1’758 a partire dal mese di dicembre 1997.
C. Con
ricorso 22 dicembre 1997 __________ si aggrava contro tale provvedimento
sostenendo che lo stesso violerebbe l’art 93 LEF. Infatti i coniugi __________
pur essendo ancora formalmente sposati e viventi sotto lo stesso tetto,
sarebbero sul punto di separarsi ed avviare una procedura di divorzio. A mente
del ricorrente si giustifica quindi di calcolare il suo introito indipendentemente
da quello della moglie. Il debitore postula inoltre il riconoscimento delle spese
per la cassa malati, nonché tutte le altre spese mediche di medicina e di cura.
Il ricorrente conclude chiedendo di tener conto dell’imminente separazione di
fatto dei coniugi __________ in modo che il minimo vitale di __________
__________ risulterebbe essere il seguente:
Minimo
base per persona sola fr. 1’025.--
locazione
cassa
malati fr. 228.10
spese
mediche particolari fr. 300.--
totale fr. 2’401.10
A
questo importo dovrebbe essere aggiunta una pensione alimentare che il marito
dovrebbe versare alla moglie valutabile in fr. 800.--. Di conseguenza l’importo
pignorabile sarebbe di fr. 249.54. L’escusso chiede inoltre di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. Delle
osservazioni dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso, in seguito.
E. A
seguito della concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, la trattenuta
mensile dello stipendio dell’escusso è stata ridotta il 13 gennaio 1998 a fr.
1’240.--.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Nel
caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito,
occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in
comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia.
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF
116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito
pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i
coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo
vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del
reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale
dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p.
178/179). Ne consegue che la richiesta dell’escusso di non considerare il
reddito della moglie nel calcolo degli introiti non può essere accolta. Atteso
che eventuali modifiche della situazione famigliare dell’escusso potranno, se
del caso, essere esaminate in occasione di successivi pignoramenti.
-
Il
ricorrente pretende il riconoscimento dell’importo relativo alle spese di cassa
malati. Orbene, come si evince dal conteggio salariale prodotto quale doc. B,
tale importo risulta già trattenuto dallo stipendio dell’escusso, e quindi non
vi è spazio per ulteriori deduzioni per i premi della cassa malati. Il debitore
chiede inoltre che venga riconosciuto l’importo mensile di fr. 300.-- per spese
mediche particolari senza specificarne la natura e documentarne l’effettiva
entità.
Considerato
che le spese mediche vengono nella misura del 90% rimborsate dalla cassa malati
per la quale ai coniugi __________ già viene riconosciuto il premio mensile di
fr. 471.--, dedotto dallo stipendio, non può essere ritenuto che egli debba far
fronte a spese mediche proporzionalmente rilevanti, giustificanti un
supplemento mensile di fr. 300.--, avuto altresì riguardo al fatto che le spese
ordinarie per la salute sono già considerate nell’importo base mensile (cfr.
punto 1. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo emanata da questa Camera, di seguito: Tabella).
-
Secondo
il punto 2.1 della Tabella il debitore ha diritto ad un supplemento all’importo
base mensile per le spese di locazione e di riscaldamento. Nel caso di specie
il ricorrente fa valere un importo mensile a titolo di canone locatizio pari a
fr. 848.-- comprensivo delle spese di riscaldamento e delle spese di locazione
per un posto auto. Quest’ultimo importo, pari a fr. 83.-- non può venir
riconosciuto, perchè il ricorrente non pretende che l’auto sia indispensabile
per il lavoro e inoltre perché è richiesto al creditore di adeguare il proprio
tenore di vita contribuendo alla riduzione delle spese. Si rileva inoltre che
l’importo di fr. 800.-- già riconosciuto dall’UEF risulta essere maggiore del
canone locatizio, comprensivo delle spese di riscaldamento, ammontante a fr.
765.--. Tale importo non viene modificato in questa sede per il divieto della reformatio
in peius sancito dall’art. 22 LPR.
-
La
domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ con
il proprio ricorso va respinta. Infatti per avere diritto al gratuito
patrocinio, occorre, oltre ad altri requisiti quali l’indigenza, che il
richiedente non sia in grado di far valere da solo le proprie ragioni. Orbene
nella determinazione del minimo vitale l’Autorità di vigilanza deve constatare
d’ufficio i fatti rilevanti, ritenuto che è sufficiente per il ricorrente
indicare il motivo per cui ritiene che il suo minimo vitale è stato leso. Le
censure rivolte all’operato dell’UEF di Mendrisio nella determinazione del minimo
vitale dell’escusso potevano essere formulate da __________ senza che occorresse
l’ausilio di un patrocinatore. Se egli ha ritenuto di dover far capo ad un legale,
lo ha fatto per sua comodità e non per necessità oggettiva.
-
Il
ricorso 22 dicembre 1997 di __________ va quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 22 dicembre 1997 di ____________________, è respinto.
-
La
domanda di assistenza giudiziaria 22 dicembre 1997 __________, è respinta.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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