Salary garnishment: family income and minimum subsistence

15.1997.238Altro tribunale10 lug 1998Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The debtor challenged a wage garnishment by arguing that his spouse's income should not be included, and by seeking additional deductions for health insurance, medical expenses, and housing costs. The supervisory chamber held that, where both spouses earn income, the family minimum must be assessed on the basis of both incomes and then apportioned under family-law maintenance principles. It further found no basis for additional insurance or medical deductions, rejected the parking-space component of housing costs, and refused legal aid because the objections could be raised without counsel. The appeal was dismissed and no costs were levied.

Massima Omnilex

Art. 93 LEF; Art. 163 CC; salary garnishment of spouses with dual income: when both spouses earn income, the enforcement authority must determine the net income of both spouses and the common family minimum, then apportion the minimum in relation to income before calculating the garnishable share of the debtor. Later changes in the family situation are not to be considered in the pending garnishment, but only by way of revision. Additional deductions require substantiation and actual necessity; items already included in salary deductions or in the basic subsistence minimum cannot be claimed twice. Legal aid is denied where the party can reasonably assert the complaint without counsel.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.238

Data decisione, Autorità: 10.07.1998, CEF

Incarto n. 15.97.00238

Lugano 10 luglio 1998 /FP/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 22 dicembre 1997 di


(patr. dall’avv. __________)

contro

l’operato dell’UEF di Mendrisio e meglio contro il verbale di pignoramento 6 novembre 1997 nell’esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse da


e


(rappr. da __________ nei confronti del ricorrente

richiamata l’ordinanza presidenziale 31 dicembre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 29 gennaio 1998 dell’UEF di Mendrisio

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. La __________ e il Comune di __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti

B. Il 6 novembre 1997 l’UEF di Mendrisio pignorava il salario del debitore sulla base del seguente calcolo:

Introiti

debitore fr. 3’450.64

coniuge fr. 1’381.--

totale mensile fr. 4’831.64

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1’370.--

locazione fr. 800.--

diversi fr. 200.--

totale deduzioni fr. 2’370.--

Eccedenza mensile pignorabile fr. 1’758.--

In data 5 dicembre l’UEF di Mendrisio ordinava alle __________, datore di lavoro del debitore, di trattenere dal salario dell’escusso l’importo mensile di fr. 1’758 a partire dal mese di dicembre 1997.

C. Con ricorso 22 dicembre 1997 __________ si aggrava contro tale provvedimento sostenendo che lo stesso violerebbe l’art 93 LEF. Infatti i coniugi __________ pur essendo ancora formalmente sposati e viventi sotto lo stesso tetto, sarebbero sul punto di separarsi ed avviare una procedura di divorzio. A mente del ricorrente si giustifica quindi di calcolare il suo introito indipendentemente da quello della moglie. Il debitore postula inoltre il riconoscimento delle spese per la cassa malati, nonché tutte le altre spese mediche di medicina e di cura. Il ricorrente conclude chiedendo di tener conto dell’imminente separazione di fatto dei coniugi __________ in modo che il minimo vitale di __________ __________ risulterebbe essere il seguente:

Minimo base per persona sola fr. 1’025.--

locazione

  • riscaldamento fr. 848.--

cassa malati fr. 228.10

spese mediche particolari fr. 300.--

totale fr. 2’401.10

A questo importo dovrebbe essere aggiunta una pensione alimentare che il marito dovrebbe versare alla moglie valutabile in fr. 800.--. Di conseguenza l’importo pignorabile sarebbe di fr. 249.54. L’escusso chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

D. Delle osservazioni dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso, in seguito.

E. A seguito della concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, la trattenuta mensile dello stipendio dell’escusso è stata ridotta il 13 gennaio 1998 a fr. 1’240.--.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

  1. Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Ne consegue che la richiesta dell’escusso di non considerare il reddito della moglie nel calcolo degli introiti non può essere accolta. Atteso che eventuali modifiche della situazione famigliare dell’escusso potranno, se del caso, essere esaminate in occasione di successivi pignoramenti.

  2. Il ricorrente pretende il riconoscimento dell’importo relativo alle spese di cassa malati. Orbene, come si evince dal conteggio salariale prodotto quale doc. B, tale importo risulta già trattenuto dallo stipendio dell’escusso, e quindi non vi è spazio per ulteriori deduzioni per i premi della cassa malati. Il debitore chiede inoltre che venga riconosciuto l’importo mensile di fr. 300.-- per spese mediche particolari senza specificarne la natura e documentarne l’effettiva entità.

Considerato che le spese mediche vengono nella misura del 90% rimborsate dalla cassa malati per la quale ai coniugi __________ già viene riconosciuto il premio mensile di fr. 471.--, dedotto dallo stipendio, non può essere ritenuto che egli debba far fronte a spese mediche proporzionalmente rilevanti, giustificanti un supplemento mensile di fr. 300.--, avuto altresì riguardo al fatto che le spese ordinarie per la salute sono già considerate nell’importo base mensile (cfr. punto 1. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo emanata da questa Camera, di seguito: Tabella).

  1. Secondo il punto 2.1 della Tabella il debitore ha diritto ad un supplemento all’importo base mensile per le spese di locazione e di riscaldamento. Nel caso di specie il ricorrente fa valere un importo mensile a titolo di canone locatizio pari a fr. 848.-- comprensivo delle spese di riscaldamento e delle spese di locazione per un posto auto. Quest’ultimo importo, pari a fr. 83.-- non può venir riconosciuto, perchè il ricorrente non pretende che l’auto sia indispensabile per il lavoro e inoltre perché è richiesto al creditore di adeguare il proprio tenore di vita contribuendo alla riduzione delle spese. Si rileva inoltre che l’importo di fr. 800.-- già riconosciuto dall’UEF risulta essere maggiore del canone locatizio, comprensivo delle spese di riscaldamento, ammontante a fr. 765.--. Tale importo non viene modificato in questa sede per il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR.

  2. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ con il proprio ricorso va respinta. Infatti per avere diritto al gratuito patrocinio, occorre, oltre ad altri requisiti quali l’indigenza, che il richiedente non sia in grado di far valere da solo le proprie ragioni. Orbene nella determinazione del minimo vitale l’Autorità di vigilanza deve constatare d’ufficio i fatti rilevanti, ritenuto che è sufficiente per il ricorrente indicare il motivo per cui ritiene che il suo minimo vitale è stato leso. Le censure rivolte all’operato dell’UEF di Mendrisio nella determinazione del minimo vitale dell’escusso potevano essere formulate da __________ senza che occorresse l’ausilio di un patrocinatore. Se egli ha ritenuto di dover far capo ad un legale, lo ha fatto per sua comodità e non per necessità oggettiva.

  3. Il ricorso 22 dicembre 1997 di __________ va quindi respinto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 22 dicembre 1997 di ____________________, è respinto.

  1. La domanda di assistenza giudiziaria 22 dicembre 1997 __________, è respinta.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementsalary garnishmentminimum subsistencespousal incomemedical expensesrent deductionlegal aidreformatio in peius

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the spouse's income had to be excluded when calculating the garnishable amount.

Decisione estratta

No. When both spouses have income, the enforcement office must consider both incomes and the common family minimum subsistence under Art. 163 CC.

Motivazione estratta

The court applied the rule that the family minimum is first determined from both spouses' net income and then apportioned; later family changes can be considered only in a revised garnishment.

Questione giuridica chiave

Whether additional deductions should be granted for health-insurance premiums and special medical expenses.

Decisione estratta

No. The health-insurance premium was already deducted from salary, and the alleged special medical costs were neither specified nor proven as substantial enough to justify a further monthly deduction.

Motivazione estratta

Ordinary health costs are already covered by the basic subsistence amount, and the available reimbursement structure made an additional relevant burden unlikely.

Questione giuridica chiave

Whether the rent deduction should be increased to include a parking space and related housing costs.

Decisione estratta

No. The parking-space cost could not be recognized, and the already admitted rent amount was not changed because of the prohibition of reformatio in peius.

Motivazione estratta

A parking space was not shown to be necessary for work, and the existing rent deduction already exceeded the actual rent excluding the parking place.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to legal aid.

Decisione estratta

No. The objections could be raised without professional legal assistance; therefore objective necessity for counsel was lacking.

Motivazione estratta

Although indigence is required, the decisive question was whether the party could assert the claim unaided. Here the minimum-subsistence objections were simple enough to present personally.

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