Restitution of time limit granted for late opposition

15.1997.234Altro tribunale18 dic 1997Granted

Sintesi

The Ticino debt enforcement supervisory chamber granted the debtor’s request for restitution of the deadline for filing opposition to a debt collection order. After the creditor was warned that silence would count as acceptance of the late opposition, it did not respond; the court therefore treated this silence as tacit acceptance and ordered the opposition entered in the enforcement register. No costs or indemnities were awarded.

Regest

Art. 33 cpv. 3 e 4 LEF; opposizione tardiva e restituzione del termine; la parte interessata può rinunciare a far valere l’inosservanza del termine quando esso è istituito nel suo esclusivo interesse. Se la parte precettante, debitamente avvertita che il silenzio vale quale assenso, non si determina, il silenzio è qualificato come ammissione tacita dell’opposizione tardiva, con conseguente accoglimento della domanda di restituzione. Nessuna tassa né indennità sono dovute quando il risultato deriva da tale acquiescenza tacita (consid. in diritto).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.234

Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CEF

Incarto n. 15.97.00234

Lugano 18 dicembre 1997 /FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

segretaria:

Baur Martinelli

statuendo sull'istanza 31 ottobre 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da


nell'esecuzione n. __________dell'UE di Lugano promossa contro l'istante da


richiamata l'ordinanza presidenziale 7 novembre 1997;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

che __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell'UE di Lugano;

che con atto dato alla posta il 13 e pervenuto all'organo d'esecuzione il 17 ottobre 1997 __________ ha interposto opposizione all'UE di Lugano;

che il 17 ottobre 1997 l'UE di Lugano ha reso noto all'escussa che l'opposizione risultava tardiva;

che il 23 ottobre 1997 l'UE di Lugano ha rinviato l'escussa a far capo, se del caso, all'istituto della restituzione del termine ex art. 33 cpv.4 LEF;

che con domanda 31 ottobre 1997 di restituzione del termine __________ ha chiesto all'Autorità cantonale di vigilanza di ammettere l'opposizione al PE n__________, con riferimento anche ai motivi dell'istanza 21 ottobre 1997 erroneamente formulata alla Pretura del Distretto di Lugano;

che con ordinanza presidenziale 7 novembre 1997 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv.3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva dell'escusso;

che l'art. 33 cpv.3 LEF consente alla parte interessata nel procedimento di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse;

che la parte precettante è stata resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione (cfr. dispositivo n.2 dell'ordinanza presidenziale 7 novembre 1997);

che __________ non si è determinato;

che siffatto silenzio va qui ritenuto quale tacita ammissione dell'opposizione, così come alla nota comminatoria (cfr. anche l'art. 19 cpv.4 LPR);

che l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere accolta;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 33 cpv.3 e 4 e 74 cpv.1 LEF,

PRONUNCIA

  1. L'istanza di restituzione del termine 31 ottobre 1997 di __________ è accolta.

1.1. Di conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 13/17 ottobre 1997 da __________, al PE n. __________ dell'UE di Lugano.

1.2. L'UE di Lugano procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle esecuzioni.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità cantonale di vigilanza

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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