Improper service on former director led to annulment of enforcement

15.1997.232Altro tribunale27 feb 1998Granted

Sintesi

A company complained against service of a payment order in enforcement proceedings, arguing that the order had been notified to a former sole director despite a prior change in the commercial register. The supervisory court held that register entries regarding directors are declaratory and that service had to be made to the then-authorized representative. Because service was defective and a corrected payment order had already been issued, the entire enforcement proceeding was annulled and marked extinct. No costs or indemnity were awarded.

Regest

Art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF; service on a legal entity and effect of commercial-register entries for board appointments; service of an enforcement document on a former director is invalid if another person was already the legally authorized representative. Commercial-register entries concerning the appointment of directors are declaratory only and do not create the office. If the defect concerns the payment order and a corrected payment order has already been issued, the prior enforcement proceeding must be annulled in its entirety; the office must mark the file as extinguished (consid. 1b-2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.232

Data decisione, Autorità: 27.02.1998, CEF

Incarto n. 15.97.00232

Lugano 27 febbraio 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 15 dicembre 1997 di

__________ patr. da: Studio legale __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la notifica del PE nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

__________;

viste le osservazioni: - 27 dicembre 1997 di


  • 31 dicembre 1997 di __________ - 5 gennaio 1998 dell’UEF di Bellinzona;

preso atto che ordinanza presidenziale 17 dicembre 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto

A. Su istanza di __________ il 6 novembre 1997 l’UEF di Bellinzona ha emesso il PE n. __________ indicando quale debitrice “__________ ”.

Sulla copia del PE destinato al creditore, prodotta dall’UEF di Bellinzona, è stato annotato che la consegna è avvenuta il 7 novembre 1997, che il PE è stata notificato a “, moglie” e che non è stata interposta opposizione. Il 5 dicembre 1997 l’UEF ha emesso la comminatoria di fallimento, sulla quale è indicata quale debitrice “ o, __________, __________ ”.

B. Contro la predetta comminatoria di fallimento si è aggravata la __________ sostenendo di non essere mai entrata in possesso di una copia del PE in esame, malgrado l’abbia chiesto all’UEF di Bellinzona. Il 27 ottobre 1997 a __________ è subentrato, quale amministratore unico, __________. Questi ha subito chiesto all’ex amministratore la consegna di tutta la contabilità e della documentazione relativa alla società. Tale richiesta non è stata interamente soddisfatta. Il nuovo amministratore è infatti venuto a conoscenza dell’esistenza di un PE solo il 27 novembre 1997, senza però conoscerne il contenuto. La __________ ha poi rilevato che con istanza 12 dicembre 1997 ha chiesto la restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per poter interporre opposizione, inoltrando contemporaneamente opposizione contro il PE in esame.

C. Delle osservazioni di __________, __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

a) Ex art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime e cioè per una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore. Contro la notifica di un atto esecutivo avvenuta non nella forma prevista dalla legge oppure ad una persona non legittimata, il debitore può presentare ricorso all’Autorità di vigilanza e pretenderne l’annullamento. Una notificazione è nulla solo quando manca la notificazione al debitore così come l’attestazione dell’avvenuta notifica oppure quando, in seguito ad altra notificazione errata, l’atto non è giunto nelle mani dell’escusso (DTF 110 III 9, Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 12 n. 27-28 p. 93).

b) L’iscrizione nel Registro di commercio ha, in relazione alla nomina di membri del consiglio di amministrazione, solo effetto declaratorio. Con l’iscrizione vengono resi noti fatti e rapporti giuridici già esistenti, indipendentemente dall’iscrizione. Essa vale come attestazione e non ha alcun effetto costitutivo. Dal punto di vista materiale non cambia pertanto nulla (Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, Berna 1993, § 5 n. 48 p. 111; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 16 n. 50 p. 160).

c) Il PE n. __________ recante l’indicazione “__________ ” è stato emesso il 6 novembre 1997 e notificato il 7 novembre 1997 a __________. Dall’estratto del Registro di commercio prodotto dalla ricorrente risulta tuttavia che il 27 ottobre 1997 quale amministratore unico della __________ è stato iscritto . L’indicazione “ ” che appare sul PE in oggetto, e la conseguente notificazione, è pertanto errata, atteso che amministratore unico della società il giorno dell’emissione del PE e della sua notifica era a tutti gli effetti __________. La notificazione del PE n. __________ andrebbe quindi annullata. Ritenuto tuttavia che il 13 dicembre 1997 l’UEF di Bellinzona ha già proceduto ad emettere un nuovo PE n. __________ a carico della __________, indicando quale amministratore unico __________, si impone l’annullamento di tutta la procedura esecutiva n. __________. L’UEF di Bellinzona procederà pertanto all’apposizione della lettera E a valere quale estinzione dell’esecuzione, con la conseguenza che l’organo di esecuzione non può più dare notizia a terzi della procedura estinta (art. 8a cpv. 3 LEF), salvo l’eccezione prevista all’art. 8a cpv. 4 secondo periodo LEF.

  1. Il ricorso 15 dicembre 1997 della __________ va quindi accolto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 65 cpv. 1 n. 2 LEF

pronuncia

  1. Il ricorso 15 dicembre 1997 __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza è annullata l’esecuzione n. __________ del 6 novembre 1997 dell’UEF di Bellinzona che procederà all’apposizione della lettera E nel senso dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione: -


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

debt enforcementservice of processcompany representationcommercial registernullityenforcement annulmentsupervisory complaintcosts