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Numero d'incarto:
15.1997.230
Data decisione, Autorità:
24.06.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00230
Lugano
24 giugno 1998
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 27 novembre 1997 di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro il
pignoramento di salario 7 ottobre 1997
nell’ambito
di diverse esecuzioni promosse fra gli altri da
e
__________ rappr.
da __________
nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni
- 5 dicembre 1997 del __________ - 10 dicembre 1997
del __________ - 15 dicembre 1997 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori
procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti. Il 7
ottobre 1997 l’UE di Lugano procede al pignoramento del salario dell’escusso
sulla base del seguente calcolo:
Introiti
debitore fr.
1’771.-- (50%)
moglie fr.
1’771.-- (50%)
Totale
mensile fr. 3’542.-- fr. 1’771.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’370.--
locazione fr.
600.--
Totale
fr. 1’970.- (50%) fr. 985.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 786.--
Sulla
base di tale calcolo l’UE di Lugano ordinava alla ditta __________, datrice di
lavoro di __________, la trattenuta dell’importo di fr. 780.-- dal salario del
debitore.
B. Con
ricorso 27 novembre 1997 __________ insorge contro il pignoramento di salario,
sostenendo che il calcolo del minimo di esistenza sarebbe errato e incompleto.
Egli allega al ricorso una serie di documenti giustificativi che
comproverebbero le sue affermazioni.
C. Con
osservazioni 5 dicembre 1997 il __________ chiede che venga verificata la
tempestività del gravame. Nella denegata ipotesi che lo stesso venga dichiarato
tempestivo, ne postula la reiezione.
D. Anche
il __________ e l’UE di Lugano nelle loro osservazioni datate rispettivamente,
10 dicembre 1997 e 15 dicembre 1997 chiedono che il ricorso venga respinto.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del
provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF).
Nel
caso in esame il ricorrente sostiene di aver ricevuto, per invio semplice, il
verbale di pignoramento solo il 17 novembre 1997. Orbene dall’atto impugnato
risulta che lo stesso è stato spedito il giorno 11 novembre 1997 al precedente
indirizzo dell’escusso a __________, mentre dall’atto di ricorso si evince che
egli risulta attualmente domiciliato a __________ Di conseguenza il lasso di
tempo trascorso dall’invio del verbale di pignoramento e la ricezione da parte
del debitore può essere considerato ragionevole. In assenza di elementi di
segno contrario il gravame deve quindi essere ritenuto tempestivo. La questione
non deve comunque essere vagliata oltre, atteso che per l'art. 22 cpv. 1 LEF
nel computo del salario pignorabile non si può intacccare il minimo vitale ex art.
93 LEF.
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Nel
caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito,
occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in
comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia.
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF
116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito
pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i
coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale
ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito
del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo
reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts,
Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179).
-
Secondo
il punto 1. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo elaborata da questa Camera (in seguito: Tabella), l’importo base
mensile è comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici (quali le spese di elettricità per
illuminazione e le spese di elettricità e gas per la cottura). Di conseguenza
le spese di elettricità fatte valere dal ricorrente non possono essere
riconosciute, essendo già comprese nell’importo base di fr. 1370.--
riconosciuto dall’UE.
-
Il
debitore chiede che vengano riconosciuti fr. 570.-- e fr. 950.-- a titolo di
canoni di locazione. Orbene, quale canone locatizio può essere computato
unicamente quello relativo all’abitazione coniugale del debitore, situata a
__________. Di consegue l’importo di fr. 600.-- riconosciuto dall’UE deve
essere aumentato a fr. 1'050.--, pari al canone di locazione comprensivo delle
spese accessorie, relativo all’ appartamento sito in via __________ a
__________, domicilio dell’escusso. A futura memoria si può anticipare che a
partire dal 1° ottobre 2000 potranno essere riconosciuti solo Fr. 750.-- a
titolo di canone locatizio e spese accessorie, avuto riguardo al reddito e alla
composizione familiare.
-
Nel
calcolo del minimo di esistenza l’Ufficio deve tener conto delle spese
sostenute dal debitore per il pagamento dei premi della cassa malati (cfr.
Punto 2.3 Tabella).
Considerato
che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente
l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza del debitore
devono essere riconosciuti i seguenti importi:
fr.
181.90 cassa malati __________ (debitore)
fr.
180.30 cassa malati __________ (coniuge)
- Di
conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile deve essere calcolata come segue:
Introiti
debitore fr.
1’771.-- (50%)
moglie fr.
1’771.-- (50%)
Totale
mensile fr. 3’542.-- fr. 1’771.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’370.--
locazione fr.
1'050.--
cassa
malati fr. 362.--
Totale
fr. 2’680.- (50%) fr. 1’390.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 381.--
- Ne
consegue il parziale accoglimento del ricorso
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 27 novembre 1997 di __________, è
parzialmente accolto.
1.1.
Di conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile a carico di __________, è
ridotta a fr. 381.-- in luogo di fr. 780.--
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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