AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.222
Data decisione, Autorità:
26.06.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00222
Lugano
26 giugno 1998
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 14 dicembre 1997 di
(patr. dall’avv.
contro
l’operato dell’UEF
di Riviera e meglio contro la decisione 3 novembre 1997
nell’esecuzione n.
8125 promossa da
nei confronti del
ricorrente
viste le
osservazioni
– 28 novembre 1997
__________– 9 dicembre 1997 dell’UEF di Riviera
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ procede nei confronti del dott. __________ per l’incasso di un credito
di fr. 16’500.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1996.
B. In
data 20 ottobre 1997 l’UEF di Riviera ha redatto l’atto di pignoramento
stabilendo una quota mensile pignorabile di fr. 4’766.80. Il 28 ottobre 1997 la
moglie del debitore prese contatto telefonico con l’Ufficio chiedendo la
revisione del pignoramento 20 ottobre 1997. In data 3 novembre 1997 l’UEF ha
accolto tale richiesta allestendo il seguente calcolo:
Introiti:
media
mensile fr. 30’984.66
Uscite:
Studio
affitto fr. 1’570.--
rimborso
affitto fr. 1’000.--
leasing
Mégane fr. 517.--
telefono,
fax, natel fr. 1’211.--
stipendio
laborante fr. 3’138.--
AVS
laborante fr. 500.--
cassa
pensione lab. fr. 350.--
LAINF
laborante fr. 360.--
CM
IPG laborante fr. 272.--
luce
e acqua fr. 200.--
donna
delle pulizie fr. 300.--
spese
contabilità fr. 300.--
Multicam fr. 700.--
assicurazioni
varie fr. 2’450.--
leasing
app. Bicom fr. 623.--
materiale
app. Bicom fr. 500.--
manutenzione
veicoli,
ass.,
benzina, ripar. fr. 700.--
acquisto
mat. studio fr. 2’870.--
Privato
minimo
base fr. 1’370.--
ipoteca fr. 2’500.--
interessi
ipotecari fr. 630.--
telefono fr. 300.--
luce
e riscaldamento fr. 500.--
cassa
malati fr. 1’625.--
benzina fr. 200.--
cassa
pensione fr. 420.-
AVS fr. 1’230.--
manutenzione
casa fr. 300.--
Totale
uscite fr. 26’636.--
Eccedenza
pignorabile fr. 4’348.66
Sulla
base di tale calcolo l’UEF di Riviera stabiliva che, “ l’eccedenza pignorabile
rimane invariata a fr. 4’000.-- “.
C. Contro
tale decisione si è aggravato il 14 novembre 1997 il dott. __________ sostenendo
che il calcolo effettuato dall’UEF non terrebbe conto dell’esistenza della figlia
__________. Vista l’età di quest’ultima, il debitore avrebbe diritto ad un aumento
del minimo di esistenza pari a fr. 400.-- mensili. Nel caso concreto l’aumento
dovrà però essere superiore, essendo la figlia, per asserite ragioni di ordine
medico, collocata in un istituto privato. All’importo di fr. 400.-- andrebbe
quindi aggiunto l’importo di fr. 762.-- (abbonamento ferroviario annuo fr.
805.--, retta mensile fr. 695.--). Un ulteriore elemento che andrebbe rivisto
concerne la posta ritenuta per la manutenzione veicoli, nonché gli oneri assicurativi
e benzina, per i quali il ricorrente chiede che venga riconosciuto un importo
di almeno fr. 1’500.-- mensili. Viene inoltre contestato il metodo di calcolo
della media mensile, in quanto prevedere un ‘eccedenza pignorabile fissa
mensile comporterebbe inconvenienti non indifferenti all’escusso, il quale
subirebbe grosse differenze di reddito tra un mese e l’altro. Di conseguenza il
ricorrente chiede che l’importo mensile pignorabile venga fissato al massimo in
fr. 1’000.--.
D. Con
osservazioni 28 novembre 1997 la __________ chiede che il gravame venga
respinto.
E. Delle
osservazioni dell’UEF di Riviera si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
- Nel
calcolo del minimo vitale non possono essere incluse le spese per una scuola
privata frequentata dai figli. In tal caso deve essere concesso al debitore un
adeguato lasso di tempo per adattare questo esborso. Per il calcolo del minimo
di esistenza va considerato il minimo d’esistenza concreto ed oggettivo del
debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di
vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli
interessi del debitore che del creditore (cfr. DTF 119 III 71 cons. 3b).
Dall’interrogatorio
formale dell’escusso è emerso che il ricorrente ha una figlia di 15 anni e che
la retta mensile per la scuola di quest’ultima ammonta a fr. 695.-- , mentre le
spese di trasporto ammontano fr. 800.-- all’anno (cfr. Verbale d’interrogatorio
formale 17 giugno 1998). Sulla base delle precedenti considerazioni l’importo
relativo alla retta scolastica va riconosciuto fino al termine dell’anno
scolastico 1997/98, invitando pertanto il ricorrente a trovare un’altra
soluzione per il futuro. Considerato che la figlia a mezzogiorno non mangia
alla mensa della scuola, va riconosciuto un importo mensile di fr. 120.-- per i
pasti consumati fuori dall’economia domestica (cfr. Verbale d’interrogatorio formale
17 giugno 1998; punto 2.4.3 Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo, in seguito: Tabella).
- Il
ricorrente postula il riconoscimento dell’importo di fr. 1’500.-- per costi di
trasferta. Orbene, considerato che per spese di trasferta sono stati
riconosciuti i seguenti importi ex punto 2.4.4 della Tabella.
Leasing
Mégane fr. 517.--,
Man.
Veicoli, ass., benzina, riparazioni fr. 700.--,
Benzina
( voce “Privato”) fr. 200.--,
Totale fr. 1’417.--,
non
è possibile accordare al debitore ulteriori deduzioni, oltre a quelle già riconosciute
dall’UEF di Riviera.
- Sotto
la voce “Studio” al ricorrente viene riconosciuto l’importo mensile di fr.
1’000.-- per rimborso affitto arretrato. Tale deduzione non può essere ammessa,
in quanto ciò andrebbe a scapito del creditore procedente __________ e
costituirebbe un inammissibile privilegio per il locatore, il quale per
incassare il proprio credito dovrà promuovere l’esecuzione nei confronti del
debitore.
Nel
corso dell’interrogatorio formale il ricorrente ha inoltre affermato che
l’importo di fr. 2’500.-- esposto alla voce ipoteca corrisponde agli interessi
bancari per la propria casa, mentre l’importo di fr. 630.-- esposto alla voce
interessi ipotecari, corrisponde al rimborso mensile di un prestito bancario in
conto corrente.
Perché
si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa
norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha
attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori
sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e
di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza
o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili
per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’
di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento
del canone di locazione arretrato e del debito bancario non possono entrare in
linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi
giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore
vorrebbe accordare a taluni creditori (locatore, banca). Abbondanzialmente va
rilevato che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi riconosciuti
servano effettivamente a tacitare tali creditori.
-
Il
ricorrente contesta il calcolo dell’eccedenza pignorabile fissa sulla base di
una media mensile di reddito. L’agire dell’Ufficio deve essere ritenuto
corretto, in quanto non disponendo di un’entrata fissa, il reddito
dell’escusso deve essere calcolato sulla base di una media mensile riferita ad
un lasso di tempo attendibile. Il fatto che il debitore affermi che vi sono
mesi in cui il suo guadagno si riduce sensibilmente, non muta la sostanza delle
cose. Spetta infatti all’escusso accantonare, nei mesi con maggiori entrate, il
necessario per fronteggiare i periodi di ristrettezza economica. Il ricorrente
ha affermato inoltre di beneficiare ancora dell’indennità mensile per picchetto
pari a fr. 2’900.-- (cfr. Verbale d’interrogatorio formale 17 giugno 1998), quindi
l’agire dell’UEF deve essere ritenuto corretto, atteso che eventuali mutamenti
della situazione economica del debitore potranno essere oggetto di revisione
del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Alla
luce delle considerazioni precedenti l’eccedenza mensile pignorabile
dell’escusso va calcolata come segue:
Introiti:
media
mensile fr. 30’984.66
Uscite:
Studio
affitto fr. 1’570.--
leasing
Mégane fr. 517.--
telefono,
fax, natel fr. 1’211.--
stipendio
laborante fr. 3’138.--
AVS
laborante fr. 500.--
cassa
pensione lab. fr. 350.--
LAINF
laborante fr. 360.--
CM
IPG laborante fr. 272.--
luce
e acqua fr. 200.--
donna
delle pulizie fr. 300.--
spese
contabilità fr. 300.--
Multicam fr. 700.--
assicurazioni
varie fr. 2’450.--
leasing
app. __________ fr. 623.--
materiale
app. __________ fr. 500.--
manutenzione
veicoli,
ass.,
benzina, ripar. fr. 700.--
acquisto
mat. studio fr. 2’870.--
Privato
minimo
base fr. 1’370.--
figli
minorenni fr. 400.--
scuola
privata fr. 695.--
trasporti fr. 66.--
pasti
fuori domicilio fr. 120.--
ipoteca fr. 2’500.--
telefono fr. 300.--
luce
e riscaldamento fr. 500.--
cassa
malati fr. 1’625.--
benzina fr. 200.--
cassa
pensione fr. 420.--
AVS fr. 1’230.--
manutenzione
casa fr. 300.--
Totale
uscite fr. 26’287.--
Eccedenza
pignorabile fr. 4’697.66
L’eccedenza
mensile pignorabile calcolata dall’UEF di Riviera, per il divieto della reformatio
in peius sancito dall’art. 22 LPR, rimane quindi invariata a fr. 4’000.--. A
futura memoria si ricorda comunque al ricorrente che quale assicurazione
malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria secondo
la LaMal. Quindi l’importo riconosciuto dall’UEF di fr. 1’625.--, peraltro non
contestato dal creditore, dovrà essere, se del caso, adeguato in occasione di
ulteriori pignoramenti.
- Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
pronuncia: 1. Il
ricorso 14 dicembre 1997 del dott. __________, __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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