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15.1997.221 ΓÇó Public auction of share in undivided inheritance ordered
15.1997.221Altro tribunale24 dic 1997Granted
The Ticino debt enforcement and bankruptcy supervisory chamber ruled on the UEF Locarno’s request concerning the realization of the debtor’s attached share in an undivided inheritance. After an unsuccessful conciliation hearing and the absence of any feasible proposal for partition within the allotted time, the co-heirs’ mere objection was considered insufficient. The court held that realization by public auction was appropriate and ordered it. It also indicated the ten-day complaint route to the Federal Supreme Court under the Debt Enforcement Act.
Art. 132 LEF; Art. 9–10 RDC: if the realization of an attached share in a hereditary community is to be determined and no practicable proposal for dissolution or partition is submitted within the set time after failed conciliation, the supervisory authority may order realization by public auction. A merely abstract or apodictic opposition by co-heirs does not preclude recourse to auction where no workable alternative is presented.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.221
Data decisione, Autorità: 24.12.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00221
Lugano 24 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
vista l'istanza 3 dicembre 1997 dell'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso
nell'eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto
nelle varie esecuzioni dei gruppi da n.1 a n.6 dell’UEF di Locarno promosse dai creditori ivi partitamente indicati;
considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 16 giugno 1997;
rilevato che, nel termine di dieci giorni fissato alle parti il 30 giugno 1997 per presentare proposte concrete per lo scioglimenti della Comunione ereditaria fu __________, non è pervenuto alcun atto suscettibile di ragionevole attuazione, i coeredi __________ e __________ essendosi limitati con lettera pervenuta all'UEF di Locarno il 10 luglio 1997 ad opporsi in termini apodittici allo scioglimento della Comunione ereditaria, ritenuto che "a questo punto ci era parso di capire che la pratica avrebbe seguito il suo iter procedurale";
ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;
visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),
PRONUNCIA:
È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________ e decesso a __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni dei gruppi da n.1 a n.6 dell’UEF di Locarno.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Locarno, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione all'UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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