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15.1997.220 ΓÇó Auction ordered for share in undivided inheritance
15.1997.220Altro tribunale15 gen 1998Granted
The Ticino Court of Appeal's enforcement and bankruptcy chamber, acting as supervisory authority, granted the Locarno enforcement office's request to determine the method of realization of the debtor's share in an undivided inheritance. Because conciliation had failed and no concrete proposal for dissolution of the hereditary community was submitted within the set deadline, the chamber ordered realization by public auction.
Art. 132 LEF; Art. 9 and 10 RDC: if the realization of a debtor's share in a hereditary community cannot be achieved through an amicable or proposed partition solution after failed conciliation and expiry of the deadline set to the interested parties, the supervisory authority may order realization by public auction. The auction is appropriate where the circumstances show that other modes of realization have proved fruitless (consid. implied).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.220
Data decisione, Autorità: 15.01.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00220
Lugano 15 gennaio 1998 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
vista l'istanza 3 dicembre 1997 dell'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso
nell'eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto
nelle varie esecuzioni del gruppo n. 1 dell’UEF di Locarno promosse dai creditori ivi partitamente indicati;
considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 17 giugno 1997;
rilevato che anche il termine di dieci giorni, fissato il 30 giugno 1997 dall'UEF di Locarno alle parti interessate per formulare proposte concrete di scioglimento della Comunione ereditaria fu __________, è scaduto infruttuoso;
ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;
visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),
PRONUNCIA:
È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante ad __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, decesso a __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni del gruppo n. 1 dell’UEF di Locarno.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione all'UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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