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Numero d'incarto:
15.1997.218
Data decisione, Autorità:
16.06.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00218
Lugano
16 giugno 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 novembre 1997 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e n. __________
promosse dal ricorrente nei confronti di
patr.
dallo __________
e
__________, d'ignota
dimora
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ ha fatto
spiccare dall’UE di Lugano nei confronti di __________ e __________, debitori
solidali, i precetti esecutivi n. __________ e __________.
B. Essendo
i debitori di ignota dimora la notifica dei precetti veniva effettuata a mezzo
pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio e sul Foglio Ufficiale
Cantonale del __________.
C. Con
scritti datati 13 novembre 1997 __________, madre della debitrice __________,
dichiarava di interporre opposizione ai precetti esecutivi fatti spiccare nei
confronti di __________ e __________.
D. Con
ricorso 27 novembre 1997 __________ contesta la legittimazione di __________ ad
interporre opposizione ai precetti esecutivi in oggetto, in quanto la stessa
non è né debitrice, né terza proprietaria del pegno, trattandosi di
un’esecuzione in via di realizzazione del pegno. Chiede quindi che venga
decretata l’inefficacia delle opposizioni di cui agli scritti 13 novembre 1997.
E. Con
osservazioni 5 dicembre 1997 __________ chiede che il gravame venga dichiarato
irricevibile, in via principale, per incompetenza della Camera adita, in via
subordinata, per tardività. Inoltre il ricorso andrebbe respinto nel merito, in
quanto __________ sarebbe legittimata ad interporre opposizione in qualità di
gestore senza mandato ex art. 419 ss. CO.
F. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito
Considerando
in diritto: 1. Secondo la giurisprudenza e la dottrina è
competenza dell’Autorità di vigilanza esaminare se colui che ha sollevato
opposizione al precetto esecutivo ha agito con l’autorizzazione del debitore
(cfr. DTF 97 III 113 ss.; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts,
Berna 1997, § 18 n.5, p. 110; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, Zurigo 1997, ad art. 74 LEF
n.
3 - 4).
Di
conseguenza vista la richiesta del ricorrente di determinare l’inefficacia
delle opposizioni interposte da __________ ai precetti esecutivi fatti spiccare
nei confronti di __________, è data la competenza di questa Camera.
- Il
ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2
LEF).
Nel
caso di specie il ricorrente sostiene di aver ricevuto notizia del provvedimento
impugnato solo il 18 novembre 1997. Egli produce la busta d’intimazione a mezzo
posta A recante il timbro del 13 novembre 1997. Il termine di ricorso sarebbe
giunto a scadenza il 28 novembre 1998. Orbene, avuto riguardo al fatto che non
vi è certezza che un invio per posta A giunga a destinazione il giorno
seguente, e considerato che il lasso di tempo intercorso tra la notifica delle
opposizioni e l’asserita ricezione delle stesse, può essere ritenuto nei limiti
della ragionevolezza in mancanza di elementi di segno contrario, il ricorso
deve essere considerato tempestivo.
- La
legittimazione a interporre opposizione a un precetto esecutivo è riconosciuta
anche al gestore senza mandato ex art. 419 e ss. CO a condizione che il proprio
operato venga in seguito ratificato dal debitore (cfr. DTF 112 III 85 cons. 2;
107 III 49; 97 III 113; Amonn/Gasser, op. cit., § 18 n. 5, p. 110; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit. ad art. 74 LEF n. 3).
Nel
caso in esame la madre della debitrice ha, nell’interesse della figlia,
interposto opposizione ai precetti esecutivi notificati in via edittale.
L’agire di __________ è stato in seguito ratificato dall’escussa come si evince
chiaramente dalle osservazioni al presente gravame, nonché dagli scritti di cui
ai doc. E e F.
- Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 74 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 27 novembre 1997 di __________, è
respinto
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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