Complaint against bankruptcy notice dismissed for lack of subject-matter competence

15.1997.202Altro tribunale25 nov 1997Dismissed

Sintesi

The Ticino appellate enforcement and bankruptcy chamber, sitting as supervisory authority, dismissed a debtor's complaint against a bankruptcy notice issued by the Lugano enforcement office. The debtor's arguments concerned the merits of the prior provisional opposition dismissal, alleged force majeure for missing the hearing, alleged premium-calculation errors, and the amount stated in the bankruptcy notice. The court held that such objections fall outside the supervisory complaint procedure and had to be raised before the Pretore or by appealing that decision. No fees or indemnities were ordered.

Regest

Art. 17 and 161 LEF; supervisory complaint against a bankruptcy notice: the complaint is admissible only for formal defects in the notice or for defects affecting the prerequisites of the continuation of enforcement that fall within supervisory review. Objections directed against the merits of the underlying provisional opposition dismissal, against the substance of the claim, or against the amount of the debt are not cognizable by the supervisory authority and must be pursued in the underlying judicial proceedings or by appeal therefrom (consid. 1-3). Where the complaint is dismissed for lack of subject-matter competence, no fees or indemnities may be levied if the applicable enforcement fee rules so provide (consid. 4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.202

Data decisione, Autorità: 25.11.1997, CEF

Incarto n. 15.97.00202

Lugano 25 novembre 1997 /B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 novembre 1997 di


contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 28 ottobre 1997 nell’esecuzione __________ promossa contro la ricorrente da


patr. dall'avv. __________

viste le osservazioni: - 13 novembre 1997 della __________

  • 17 novembre 1997 dell’UE di Lugano;

ritenuto

in fatto: A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 2’907.95 oltre interessi, Fr. 200.-- spese di mora e le spese. Avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 3 ottobre 1997 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al PE n. __________ per Fr. 3’107.95.-- oltre interessi e spese. Con attestazione 21 ottobre 1997 la medesima Pretura, ha certificato la crescita in giudicato della sentenza.

B. In seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 28 ottobre 1997 la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escussa il 30 ottobre 1997.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________, sostenendo di non aver potuto partecipare all’udienza di contraddittorio fissata per il venerdì 3 ottobre 1997 dalla Pretura nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione per causa di forza maggiore. Il lunedì seguente avrebbe voluto chiedere la fissazione di una seconda udienza, ma la Pretura il 3 ottobre 1997 aveva già rigettato l’opposizione. La ricorrente fa valere errori nel calcolo dei premi, non conforme al salario effettivo versato nel 1995 ad un suo dipendente. Essa ha poi contestato l’importo indicato sulla comminatoria di fallimento.

D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

  2. La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di merito davanti alla Pretore, oppure, se del caso, impugnare tale decisione.

  3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 3 novembre 1997 della __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione:

– __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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