Appeal struck out as moot after annulment of service

15.1997.196Altro tribunale18 dic 1997Dismissed

Sintesi

The Ticino Court of Appeal, acting as supervisory authority in debt enforcement matters, held that the complaint against the service of two payment orders had become moot. After the Bellinzona enforcement office annulled the service as irregular under Art. 64 SchKG and announced new service steps, the challenged act no longer existed. The appeal was therefore struck out of the record. The court ordered no costs and no indemnity.

Regest

Art. 64 SchKG; arts. 61 cpv. 2 lett. a and 62 cpv. 2 OTLEF; mootness of a supervisory complaint after the impugned enforcement measure has been annulled by the enforcement office. If the challenged service of a payment order is set aside for irregularity and the prior decision is not appealed, the complaint lacks object and is struck out ex officio. In such circumstances, the supervisory authority does not examine the merits of the original service but confines itself to removing the case from the docket; costs and compensation may be waived when no substantive adjudication is made.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.196

Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CEF

Incarto n. 15.97.00196

Lugano 18 dicembre 1997 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice, Zali assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 novembre 1997 di


patr. dallo Studio legale __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la notifica dei PE emessi nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro la ricorrente da


rappr. dall'Immobiliare __________

rilevato che con decreto presidenziale 7 novembre 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

preso atto che con provvedimento 1. dicembre 1997 l’UEF di Bellinzona ha annullato la notifica dei PE n. __________ e __________, non essendo stata effettuata regolarmente come previsto all’art. 64 LEF, ed ha reso noto che provvederà ad emettere due nuove procedure esecutive dagli identici contenuti di quelle annullate;

ritenuto che il pregresso provvedimento, munito dell’indicazione dei mezzi di ricorso, non è stato impugnato;

considerato come il presente gravame sia così divenuto privo d’oggetto;

richiamati gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia

  1. Il ricorso 6 novembre 1997 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione: -


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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