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15.1997.195 ΓÇó No cancellation of enforcement based on judicial set-off
15.1997.195Altro tribunale18 dic 1997Dismissed
The debtor challenged the Bellinzona enforcement office’s refusal to cancel an enforcement, arguing that the debt had already been extinguished through set-off recognized in earlier court decisions. The cantonal supervisory chamber held that it had no power to determine an alleged extinguishment based on those judgments. Under Arts. 85 and 85a SchKG, cancellation is possible only in the legally defined situations, notably where payment or extinction occurs directly before the enforcement office. The chamber further held that the enforcement register cannot be deleted; only the limited consequences for third-party disclosure apply. The appeal was therefore dismissed, with no costs or indemnity.
Art. 85, 85a SchKG; art. 8a SchKG; register entry and extinction of enforcement: the supervisory authority lacks competence to order cancellation of an enforcement on the basis of an alleged extinction of the debt established in other judicial proceedings. Extinction relevant to the enforcement register is recognized only where performance is made directly to the competent enforcement office; otherwise no deletion of the register entry is permitted. Nullity or annulment affects solely third-party disclosure under art. 8a SchKG and does not entail erasure of the register entry (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.195
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00195
Lugano 18 dicembre 1997 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 ottobre 1997 di
(patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
in materia di annullamento dell'esecuzione;
preso atto della domanda di effetto sospensivo 27 ottobre 1997 della ricorrente;
richiamata l'ordinanza presidenziale 6 novembre 1997 di non concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni 6 dicembre 1997 dell'UEF di Bellinzona;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che __________ procede per fr. 8'020.-- oltre accessori contro __________ con precetto esecutivo n. __________ notificato il 23 gennaio 1997, cui l'escussa ha interposto tempestiva opposizione;
che il 3 ottobre 1997 l'escussa, per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto in sostanza all'UEF di Bellinzona di annullare l'esecuzione n. __________ con riferimento alla sentenza 30 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona in materia di rigetto dell'opposizione;
che il citato giudizio ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona limitatamente alla somma di fr. 6'520.-- oltre interessi al 5% dal 21 agosto 1996, caricando a __________ la tassa di giustizia in fr. 110.-- e indennità di fr. 100.-- alla controparte;
che con provvedimento 15 ottobre 1997 l'UEF di Bellinzona ha respinto la domanda di annullamento dell'esecuzione n. __________, evidenziando che si può accedere alla richiesta "unicamente su esplicita istanza da parte del creditore procedente oppure in ossequio dell'art. 85 oppure 85a LEF";
che con tempestivo ricorso 24 ottobre 1997 __________ ha chiesto "la cancellazione della procedura esecutiva n. __________ limitatamente alla compensazione avvenuta con la sentenza __________ ";
che la ricorrente sviluppa considerazioni di merito a sostegno dell'assunto secondo cui "quello che conta è dimostrare che gli importi del PE n. __________ sono i medesimi di cui all'attestato di carenza di beni di cui alla compensazione della sentenza __________ ";
che l'attestato di carenza di beni per fr. 7'236.85 è stato emesso dall'UEF di Bellinzona il 25 gennaio 1994 nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ contro __________;
che la citata sentenza 24 giugno 1997 della Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UE di Lugano, emesso su domanda di __________, limitatamente a "fr. 878.15 oltre interessi al 5% dal 25.11.1996 al 5.2.1997 su fr. 8'115.-- e dal 6.2.1997 su fr. 878.15", con tassa di giustizia in fr. 160.-- a carico metà per parte;
che il pregresso giudizio pretorile ha ammesso l'eccezione di compensazione sollevata da __________ limitatamente a fr. 7'236.85;
che __________ postula all'UEF di Bellinzona l'annullamento dell'esecuzione n. __________, sostenendo che il credito per cui __________ procede è già stato estinto con riferimento alle varie procedure che hanno interessato le esecuzioni n. __________ e __________;
che la disciplina dell'istituto dell'annullamento dell'esecuzione per intervenuta estinzione del debito con i relativi interessi e le spese è retta dagli art. 85 e 85a LEF, come correttamente evidenziato dall'UEF di Bellinzona;
che sfugge in tutta evidenza al potere di cognizione degli organi d'esecuzione e fallimento, Autorità cantonale di vigilanza compresa, determinarsi sulla conclamata intervenuta estinzione del debito in connessione con due giudizi pretorili;
che diversa sarebbe stata la situazione nell'ipotesi - qui ben lungi dal realizzarsi - che il versamento estintivo del credito e accessori portati dall'esecuzione in corso fosse stato effettuato direttamente all'organo d'esecuzione competente;
che in siffatta evenienza l'estinzione dell'esecuzione avrebbe determinato l'apposizione della lettera E nel registro delle esecuzioni in corrispondenza della procedura topica, atteso che in tale registro vanno iscritte tutte le esecuzioni di qualunque specie, con l'indicazione del loro evolvere cronologico e con l'iscrizione del loro risultato per mezzo di iniziali e che la lettera E significa estinzione dell'esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e i registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità, del 5 giugno 1996 [Rform, in: RS 281.31]);
che è qui opportuno ricordare a futura memoria che - benché gli uffici d'esecuzione non possano dare notizia a terzi di procedimenti esecutivi che rientrano nella previsione legislativa ex art. 8a cpv.3 LEF e avuto riguardo ai limiti temporali dell'art. 8a cpv.4 LEF - le iscrizioni nel registro delle esecuzioni non possono essere tolte nella loro interezza ("einfach vernichtet", cfr. Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §4 n.24, p.18) ma vanno completate con le note indicazioni letterali e i giustificativi corrispondenti devono essere conservati secondo le modalità previste dal Regolamento sulla conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti, del 5 giugno 1996 (RCDoc, in: RS 281.33);
che resta esclusa ogni ipotesi di radiazione dell'esecuzione dal registro delle esecuzioni, la nullità o l'annullamento avendo quale effetto diretto solo che non si potrà comunicare a terzi l'informazione sull'esecuzione nulla o annullata (DTF 115 III 26 cons.1; Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (Art. 1-158), 4. ed., Zurigo 1997, n.8 ad art. 22 LEF, p.105);
che non si può pertanto accedere all'annullamento dell'esecuzione n. __________ così come richiesto dalla ricorrente (recte: all'apposizione delle lettera E a valere quale estinzione dell'esecuzione, con la conseguenza che l'organo d'esecuzione non può più dare notizia a terzi della procedura estinta [art. 8a cpv.3], salvo l'eccezione prevista all'art. 8 cpv.4 secondo periodo LEF);
che il ricorso deve essere respinto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 8a e 85a LEF,
PRONUNCIA
Il ricorso 24 ottobre 1997 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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