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Numero d'incarto:
15.1997.166
Data decisione, Autorità:
27.07.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00166
Lugano
27 luglio 1998/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 2 settembre 1997 di
rappr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’dell'UEF di Locarno nell'ambito
del fallimento
viste le osservazioni 23 settembre 1997 dell’UEF
di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
3 luglio 1997 veniva decretato il fallimento della società __________. In data
21 luglio 1997 a seguito dell’incarico rogatoriale del Konkursamt di
__________, l’UEF di Locarno procedeva all’inventario dei beni della fallita
siti nei locali di __________ a __________.
B. Il
28 agosto 1997 __________ in qualità di locatore chiedeva all’UEF di Locarno di
avviare una procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno mobiliare con
domanda di erezione d’inventario nei confronti della __________, presunto
proprietario dei beni da realizzare.
C. Con
scritto 29 agosto 1997 l’UEF di Locarno comunicava al legale del locatore
l’impossibilità di avviare una procedura esecutiva nei confronti della
__________, essendo quest’ultima in fallimento. Precisava inoltre che tutte le
esecuzioni avviate in precedenza, vengono integrate nella procedura di
fallimento in applicazione dell’art. 206 LEF. Invitava quindi il locatore ad insinuare
il proprio credito in tale ambito.
D. Con
ricorso 2 settembre 1997 __________ si aggrava contro l’operato dell’UEF di
Locarno sostenendo che sussisterebbero delle eccezioni all’applicazione dell’art
206 LEF. Infatti il divieto di promuovere nuove esecuzioni durante la procedura
di fallimento non sarebbe applicabile alle esecuzioni per realizzazioni di
pegni appartenenti a terzi, come nella fattispecie in esame.
E. Nelle
sue osservazioni 23 settembre 1997 l’UEF di Locarno chiede la reiezione del
ricorso ribadendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 283 cpv. 1 LEF il locatore di locali commerciali può, anche prima di
iniziare l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione per la
tutela provvisoria del suo diritto di ritenzione ex art. 268 e ss. CO.
L’allestimento dell’inventario di ritenzione (art. 283 cpv. 3 LEF) è soltanto
una misura intesa ad assicurare, individuandolo, il substrato della futura
esecuzione per pigioni e affitti, e in questo senso l’inventario di ritenzione
è paragonabile al verbale di pignoramento o al verbale di sequestro (Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs - Konkursrechts, Berna 1997, § 34 n. 8, p.
274). Esso non esplica effetti materiali, il diritto di ritenzione sussistendo
indipendentemente dalla presa dell’inventario (Amonn/Gasser, op. cit., § 34
n.28, p. 277). Le pretese di terzi sui beni oggetto del diritto di ritenzione
non ne impediscono l’inventario, ma saranno oggetto di una procedura di
rivendicazione ex art. 106-109 LEF (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 34 n. 27, p.
277).
-
Per
l’art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di
diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove
esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno
eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.
Giurisprudenza e dottrina hanno riconosciuto da tempo alcune eccezioni a questo
divieto, eccezioni ora in parte codificate dal nuovo diritto. In particolare
fanno eccezione al divieto le esecuzioni per crediti sorti dopo la
dichiarazione di fallimento (DTF 79 III 130 s.), le esecuzioni per pegni
appartenenti a terzi, sia in modo esclusivo che in regime di comproprietà o
proprietà comune con il fallito (DTF 93 III 57), nonché le esecuzioni in via di
realizzazione del pegno, qualora le stesse al momento della dichiarazione di
fallimento si trovassero in uno stadio procedurale avanzato e il fallimento
venisse sospeso e chiuso per mancanza di attivi (cfr. DTF 88 III 20; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol II, Zurigo 1993, §
45 n. 13, p. 242). Quest’ultima eccezione è stata ammessa in linea di principio
anche per le esecuzioni per realizzazione di beni colpiti da diritto di
ritenzione (cfr. Fritzsche/Walder, op. cit., § 45 n. 13, p. 242)
-
Nel
caso di specie il ricorrente ha inoltrato la domanda di esecuzione una prima
volta il 18 luglio 1997, riproponendola in seguito il 28 agosto 1997., quindi
dopo la dichiarazione di fallimento della __________ avvenuta il 3 luglio 1997.
Il ricorrente sostiene l’inapplicabilità dell’art. 206 LEF, essendo, a suo
dire, l’esecuzione rivolta alla realizzazione di pegni appartenenti a terzi.
Orbene gli oggetti colpiti da diritto di ritenzione a favore di __________ sono
stati inventariati nel fallimento della __________. La rivendicazione
__________ sui beni colpiti dal diritto di ritenzione pur non impedendone
l’inventario, rende quantomeno prematura la domanda d’esecuzione inoltrata dal
ricorrente. Infatti sino alla conclusione dell’eventuale procedura di
rivendicazione ex art. 106-109 LEF non è possibile avviare alcuna esecuzione
non essendo in presenza di pegni appartenenti a terzi (cfr. art. 206 cpv. 1
LEF). L’ufficio ha quindi agito correttamente rifiutando di avviare una
procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno nei confronti della
__________, essendo quest’ultima in fallimento. Il ricorrente dovrà quindi
insinuare il proprio credito per pigioni arretrate nell’ambito del fallimento,
facendo rilevare che lo stesso è garantito da diritto di ritenzione
-
Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 206 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 settembre 1997 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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