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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.164
Data decisione, Autorità:
15.12.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00164
Lugano
15 dicembre 1997 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur
Martinelli
statuendo
sul ricorso 27 agosto 1997 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l'operato dell'UEF di Locarno
nella
procedura esecutiva n. __________ promossa contro il ricorrente da
in materia di luogo dell'esecuzione;
viste le osservazioni 23 settembre 1997 dell'UEF
di Locarno;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto
che
la precettante procede contro __________ con PE 28 aprile 1997, notificato a
__________, madre dell'escusso, a Locarno il 6 maggio 1997;
che
non è stata interposta opposizione;
che
il domicilio del debitore è indicato a Locarno, Via __________
che
dal 1° marzo 1996 __________ è domiciliato a __________;
che
con avviso di pignoramento 4 agosto 1997 - indirizzato ancora a __________,
pervenuto all'escusso il 26 agosto 1997 secondo modalità inusuali - l'UEF di
Locarno ha fissato il pignoramento per il 27 agosto 1997;
che
con tempestivo ricorso 27 agosto 1997 l'escusso ha chiesto la declaratoria di
nullità dell'esecuzione per carenza di competenza ratione loci dell'UEF di
Locarno, subordinatamente la restituzione del termine per interporre
opposizione, protestate spese e indennità;
che
per l'art. 46 cpv.1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio,
ritenuto che ex art. 53 LEF - se il debitore cambia domicilio dopo la
notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto
nell'esecuzione cambiaria, ipotesi che comunque nel caso di specie non si
realizzano - l'esecuzione si prosegue al domicilio precedente;
che
il PE 28 aprile 1997 è pertanto stato emesso dall'organo d'esecuzione
incompetente ratione loci, a prescindere dalla carente notificazione alla madre
dell'escusso a Locarno, cui non si poteva far capo senza aver prima esperito
l'iter di notifica a Mendrisio quale foro ordinario d'esecuzione ex art. 46
cpv.1 LEF;
che
l'emissione di un precetto esecutivo ad opera di organo d'esecuzione
incompetente ratione loci come pure il successivo avviso di pignoramento da
parte del medesimo organo d'esecuzione incompetente hanno per effetto la
declaratoria di caducità dell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno;
che
la caducità dell'esecuzione trae seco l'annullamento del precetto esecutivo 28
aprile 1997 e dell'avviso di pignoramento 4 agosto 1997 siccome atti irriti;
che
il ricorso va pertanto accolto;
che
l'UEF di Locarno procederà all'annullamento della citata esecuzione;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché espressamente rivendicate, poiché così
stabilito dal legislatore federale (cfr. anche art. 20a cpv.1 primo periodo
LEF);
richiamato l'art. 46 cpv.1 LEF
PRONUNCIA
- Il
ricorso 27 agosto 1997 di __________, è accolto.
1.1. L'esecuzione
n. __________ dell'UEF di Locarno è dichiarata caduca, come pure il precetto
esecutivo 28 aprile 1997 e l'avviso di pignoramento 4 agosto 1997.
1.2. Di
conseguenza l'UEF di Locarno procederà alle radiazioni di rito degli atti
annullati.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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