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15.1997.142 ΓÇó Valid service of debt enforcement notice at elected address
15.1997.142Altro tribunale24 mar 1999Dismissed
The debtor company's managing director challenged service of a debt enforcement notice, arguing that it had been handed to the secretary at the lawyer's office and that he therefore could not lodge an objection. The supervisory court held that the parties had contractually elected that lawyer's office as the legal domicile for enforcement acts and that service there was valid. The complaint was dismissed, and no costs or indemnities were ordered.
Art. 65 LEF; elected domicile for enforcement service by contract; validity of service to an employee at the chosen address. Where parties to a contract expressly designate a lawyer’s office as legal domicile for all enforcement acts and stipulate that enforcement acts are valid when addressed there, service of a debt enforcement notice at that address is effective even if received by a secretary. The debtor, being aware of the agreement, cannot invoke irregular service to challenge the enforcement. Costs and indemnities may be waived pursuant to the federal costs regime in supervisory proceedings.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.142
Data decisione, Autorità: 24.03.1999, CEF
Incarto n. 15.97.00142
Lugano 24 marzo 1999 /FP/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 agosto 1997 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la notifica del precetto esecutivo 7 agosto 1997 nell’esecuzione n. __________ promossa da
__________ patr. dall’avv. __________
nei confronti di
richiamata l’ordinanza presidenziale 1° settembre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
8 settembre 1997 della __________
9 settembre 1997 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede nei confronti della __________ per l’incasso di un credito di fr. 2’024’853.30
B. In data 8 agosto 1997 l’UE di Lugano ha notificato alla __________ il precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dalla __________.
C. Con ricorso 29 agosto 1997 __________ nella sua qualità di amministratore unico della __________ insorge contro le modalità della notifica del precetto esecutivo n. __________ UE Lugano. Il ricorrente afferma che essendo la creditrice e la debitrice domiciliate entrambe presso lo studio legale avv. __________ ed essendo il precetto esecutivo stato notificato alla segretaria dell’avv. __________, all’insaputa dell’amministratore unico della __________, quest’ultimo non ha potuto formulare opposizione. Il ricorrente postula quindi l’annullamento dell’esecuzione n. __________ UE Lugano a seguito di irregolarità nella notifica del precetto.
D. Con osservazioni 8 settembre 1997 la __________ chiede la reiezione del ricorso sostenendo che la notifica del precetto esecutivo sarebbe avvenuta correttamente in base a quanto pattuito nel contratto di compravendita di azioni stipulato tra le parti e sul quale si fonderebbe la pretesa posta in esecuzione.
E. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 65 cpv. 1 LEF se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè:
per una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore.
Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
“ Le parti eleggono, ad ogni fine legale, in particolare anche ai fini di ogni procedura esecutiva o di realizzazione del pegno, domicilio a __________, presso lo Studio dell’avv. __________, Via __________ __________
Di conseguenza ogni atto di esecuzione sarà validamente intimato se indirizzato alla controparte presso lo Studio dell’avv. __________.”
Il contratto in oggetto è stato sottoscritto dal ricorrente in rappresentanza della . Di conseguenza la notifica del precetto esecutivo n. UE di Lugano alla segretaria dell’avv. __________, avvenuta in data 8 agosto 1997, si è svolta correttamente secondo le modalità stabilite dalle parti con la firma del contratto 16 aprile 1994 e delle quali __________, in qualità di amministratore della __________, era perfettamente a conoscenza.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 65 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 29 agosto 1997 di __________, amministratore unico della __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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